Canone Rai 2016: proroga dichiarazione di non detenzione TV al 16 maggio

Giuseppe Guarasci

22 Aprile 2016 - 16:26

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Canone RAI: l’Agenzia delle Entrate ha prorogato al prossimo 16 maggio 2016 il termine di presentazione della dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio TV.

Canone Rai 2016: proroga dichiarazione di non detenzione TV al 16 maggio

Importanti novità per quanto concerne il canone Rai.
Viene ufficializzata nella giornata di ieri la proroga al 16 maggio da parte dell’Agenzia delle Entrate, per l’invio della dichiarazione sostitutiva relativa alla mancata detenzione di un apparecchio televisivo ai fini del pagamento del canone RAI dovuto per il 2016.
Altra importante notizia è quella della definizione ufficiale di apparecchio televisivo da parte del Mise, che di fatto esclude dal pagamento del canone Rai computer, smartphone e tablet se sono privi di sintonizzatore per ricevere il segnale del digitale terrestre o satellitare.

Ecco tutte i dettagli di queste due importanti notizie per i soggetti esenti dal pagamento del canone Rai.

Canone Rai: proroga dichiarazione di non detenzione al 16 maggio

Con provvedimento n. 58258 del 21 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ufficializza la proroga al 16 maggio del termine unico entro cui i contribuenti potranno presentare la dichiarazione sostitutiva per la mancata detenzione di un apparecchio televisivo ai fini dell’assolvimento del canone RAI dovuto per il 2016.
Dopo gli allarmismi suscitati dai tempi stretti per poter adempiere all’invio della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto con il sopracitato provvedimento non solo a prorogare il termine al 16 maggio, ma anche ad unificarlo per le diverse tipologie di invii, sia per posta che online. Ricordiamo infatti che i termini precedentemente fissati erano il 30 aprile (per posta) e il 10 maggio (online) a differenza dell’unica scadenza attuale del 16 maggio.
Il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi, era stato approvato con provvedimento n. 45059 del 24 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate, al fine di vincere la presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo in caso di utenza elettrica nel luogo in cui il soggetto risiede anagraficamente introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 in materia di canone Rai.
La dichiarazione sostitutiva di non detenzione per il canone Rai, deve essere presentata direttamente dal contribuente tramite Fisconline o Entratel disponibili sul sito internet delle Entrate, oppure per il tramite di un intermediario abilitato. Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, è prevista la possibilità di presentare il modello, insieme a un documento di riconoscimento, a mezzo posta all’indirizzo delle Entrate di Torino.

Da ricordare inoltre che per le dichiarazioni presentate dal 17 maggio al 30 giugno 2016, avranno valore solo dal 1° luglio al 31 dicembre 2016, quindi dovrà essere pagato il canone Rai relativo al primo semestre. La dichiarazione presentata invece dal 1° luglio al 31 gennaio 2017 vale per tutto il 2017. Infine per le nuove utenze elettriche attivate da gennaio a marzo 2016, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 16 maggio 2016 ha effetto dalla data di attivazione della fornitura elettrica .

Canone Rai: definizione di apparecchio televisivo del MISE

Con la nota del 20 aprile, resa pubblica però nella giornata di ieri, il MISE, risponde alle richieste di chiarimenti avanzate dal Consiglio di Stato in merito al canone Rai, nello specifico alla definizione di apparecchio televisivo.
Ecco la risposta ufficiale a tale quesito fornita nella nota dall MISE:

Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno.”

Nella nota tecnica viene quindi esentato dal pagamento del canone Rai il possesso dispositivi quali: pc, tablet e smartphone. Lo spartiacque affinchè questi dispositivi possano essere considerati apparecchi televisivi è da ricercarsi nella presenza o meno in essi di decoder o di sintonizzatore.
Nello specifico il Mise fornisce pure la definizione di sintonizzatore:

Per sintonizzatore si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV.”

In conclusione chi vede le trasmissioni solo nel web tramite streaming e non lo fa con un apparecchio tv e non deve pagare il canone Rai.

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