Prescrizione risarcimento danni 2024, termini, decorrenza e come si interrompe

Ilena D’Errico

1 Marzo 2024 - 22:33

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Il risarcimento danni si prescrive, come qualsiasi credito. Ecco quali sono i termini, la decorrenza e cosa si può fare per non perdere i soldi: tutte le informazioni sulla prescrizione nel 2024.

Prescrizione risarcimento danni 2024, termini, decorrenza e come si interrompe

Il diritto a ricevere il risarcimento danni è un diritto di credito, quindi come tale soggetto a prescrizione. Questo significa che se il diritto non viene esercitato entro un certo periodo di tempo il suo titolare perde la possibilità di esercitarlo e il debitore non è tenuto a pagare. I termini di prescrizione, la decorrenza e soprattutto i metodi per interrompere la prescrizione sono differenti a seconda della situazione giuridica.

Bisogna infatti analizzare due situazioni diverse: il diritto a intentare causa per ottenere il risarcimento in seguito a un danno patito e il diritto di riscuotere il credito già accertato da una sentenza. Conoscere la prescrizione del risarcimento danni è quindi estremamente importante per molte persone, per chi ha subito un danno e non ha ancora agito legalmente, per chi sta ancora attendendo il pagamento che gli spetta e anche per chi, invece, ha cagionato un danno a qualcuno.

Ecco cosa c’è da sapere sulla prescrizione del risarcimento danni nel 2024.

Prescrizione del risarcimento danni, termini e decorrenza

Nel nostro ordinamento, chi subisce un danno di qualsiasi genere (patrimoniale e non patrimoniale) ha diritto a essere risarcito, a meno che non incorrano particolari evenienze. Il danno subito si distingue non soltanto per gli effetti (economici, morali e così via), ma anche per la sua origine. In particolare, si distingue tra danno derivante da fatto illecito, danno occorso in un sinistro stradale, danno derivante da una violazione contrattuale.

Distinguere con chiarezza il danno è fondamentale, perché da ciò dipendono i termini e la decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento.

Danni da fatto illecito

Per i danni derivanti da fatto illecito il tempo di prescrizione è pari a 5 anni, che iniziano a decorrere dal momento del fatto. Rientrano in questa categoria tutti i danni ingiusti, derivanti da comportamenti che violano la legge ma non sono reati. Si tratta quindi di illeciti civili o amministrativi (talvolta reati depenalizzati), per esempio:

  • Disturbo della quiete pubblica;
  • ingiuria;
  • danneggiamento intenzionale.

Danni da reato

Il danno che dà diritto al risarcimento può derivare anche da un reato, ossia un illecito individuato dal Codice penale, per il quale la vittima può procedere in giudizio come parte civile. In questo caso, il termine di prescrizione del risarcimento è pari al termine di prescrizione per il reato in questione, ma soltanto se maggiore agli ordinari 5 anni.

Il termine di prescrizione dei reati corrisponde alla massima pena detentiva prevista per il reato in questione (salvo eccezioni), con un minimo di 6 anni per i delitti e 4 anni per le contravvenzioni. Ad esempio, per una contravvenzione con prescrizione di 4 anni, il diritto al risarcimento si prescrive in 5 anni. Al contrario, per un delitto il risarcimento danni non si può mai prescrivere in meno di 6 anni.

Attenzione, però, se il reato si estingue per una causa diversa dalla prescrizione o viene emanata una sentenza irrevocabile, da quel momento inizia comunque a decorrere il termine ordinario di prescrizione pari a 5 anni. Si ricorda infine che la legge prevede un termine massimo entro cui presentare querela (da 3 a 12 mesi a seconda del reato), oltre i quali resta comunque la possibilità di agire civilmente per il risarcimento, ma la prescrizione di cui si tiene conto è quella civile.

Danni da circolazione di veicoli

I danni derivanti dalla circolazione dei veicoli si prescrivono in soli 2 anni, con decorrenza dal fatto. Questo principio si applica ai danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, contro persone e cose.

Danni da violazione contrattuale

I danni che derivano dalla violazione di un contratto danno modo di pretendere il risarcimento entro 10 anni dal fatto. Rientrano in questa categoria tutte le violazioni di un’obbligazione assunta con un contratto, anche quando il fatto non costituisce un illecito. Per esempio, il mancato pagamento di un acquisto, la mancata consegna del prodotto pagato, il mancato pagamento del canone d’affitto e così via.

Dopo la sentenza

La sentenza del giudice che accerta l’obbligo di pagare il risarcimento danni in favore della parte lesa interrompe e azzera la prescrizione, che ha da quel momento un termine di 10 anni per compiersi, indipendentemente dal tipo di danno occorso.

Come interrompere la prescrizione del risarcimento

La prescrizione del risarcimento si interrompe e azzera con ogni atto interruttivo, vale a dire ogni azione del titolare volta a far valere il proprio diritto, ricominciando a decorrere dal principio. Sono atti interruttivi:

  • L’avvio di un’azione giudiziale;
  • una diffida di cui sia dimostrabile la notifica, avvenuta quindi con raccomandata a/r o pec;
  • gli atti giudiziari (citazione in giudizio, ricorso del giudice, sentenza e così via);
  • ammissione da parte del debitore.

Per avviare un’azione giudiziale è necessario incaricare un avvocato che presenti il ricorso, così da dar inizio al procedimento oppure costituirsi parte civile nel processo penale. Una volta cominciata la causa, la parte a cui si chiede il risarcimento danni riceverà come normale iter una serie di atti giudiziari, tutti idonei a interrompere la prescrizione.

Nel caso in cui non si volesse avviare una causa civile o perlomeno non subito è possibile inviare una semplice diffida, che non richiede l’assistenza di un legale, purché ci si premunisca di inviarla tramite raccomandata a/r o pec (eventualmente anche un telegramma) senza commettere errori di destinazione. In ogni caso è preferibile agire con qualche giorno d’anticipo, così da limitare le conseguenze in caso di ritardi.

L’ammissione del debitore non è da sottovalutare per entrambe le parti, perché vale a tutti gli effetti come atto interruttivo e configura spesso il modo per far valere un diritto prescritto soltanto in apparenza.

Sospensione della prescrizione

La sospensione comporta lo stop momentaneo del trascorrere dei termini in particolari circostanze, alla fine delle quali il termine prescrizionale comincerà a decorrere nuovamente. Precisamente, la sospensione opera quando il processo in corso viene sospeso oppure la questione viene deferita a un altro giudizio.

Con la sospensione, tuttavia, i termini non si azzerano e riprendono a decorrere come se ci fosse stata una semplice parentesi di tempo. Con l’interruzione, invece, la prescrizione ricomincia da zero.

Prescrizione risarcimento danni 2024

Nel 2024 si è prescritto (o, a seconda del giorno e mese, si prescriverà) il diritto al risarcimento non esercitato per:

  • i danni da fatto illecito subiti nel 2019;
  • i danni da violazione di veicoli subiti nel 2022;
  • i danni da violazione di contratti subiti nel 2014;
  • i risarcimenti riconosciuti da sentenza nel 2014;
  • i danni subiti a causa di alcuni reati, escludendo in ogni caso quelli soggetti a pena massima dell’ergastolo.

Al contrario, per i danni occorsi quest’anno, bisognerà attendere 2, 5, 10 o più anni per i delitti più gravi prima che si compia la prescrizione. Ciò, a patto che non vi siano atti interruttivi.

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