Cosa sono i permessi retribuiti Legge 104? Chi ne ha diritto? Come si fa domanda? Ecco tutto quello che devi sapere e come funzionano le normative vigenti
Tra i permessi riconosciuti al lavoratore subordinato, quelli disciplinati dalla Legge 104/1992 occupano un posto di primo piano. Un testo normativo che nel 2026 si è ulteriormente arricchito di nuove tutele - e di controlli più severi - grazie all’intervento della Legge 106 del 18 luglio 2025, in vigore dal 1° gennaio 2026, e alla riforma dell’accertamento della disabilità introdotta dal D.Lgs. 62/2024.
A tutti i lavoratori è ormai nota la legge n. 104 del 1992, quel testo normativo mirato all’assistenza, all’integrazione sociale e alla tutela dei diritti delle persone affette da disabilità. Un provvedimento varato a tutela di coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale - costante nel tempo o progressiva - e che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tanto da costituire un pesante elemento di svantaggio sociale o di emarginazione per l’individuo disabile.
Svariati i vantaggi, i benefici e le agevolazioni contenuti in questo testo normativo. Il principale beneficio è senza dubbio la possibilità di fruire dei cosiddetti permessi retribuiti, disciplinati dall’art. 33 della legge 104. Vale ricordare subito che detti permessi possono essere richiesti non soltanto dalla persona con disabilità, ma anche dai suoi familiari.
Vediamo di seguito come funziona la legge 104 sul piano dei permessi, con tutti i dettagli rilevanti per non farsi trovare impreparati su un argomento che riguarda quotidianamente milioni di lavoratori del settore pubblico e privato.
Cos’è la legge 104 e perché è fondamentale
L’ambito di applicazione della legge 104 è individuato dall’art. 3 del testo, che chiarisce a chi sono rivolte le previsioni in essa contenute:
È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La situazione è di gravità qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Il fondamento di questa legge è nell’art. 3 della Carta fondamentale:
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
La legge 104 è stata emanata nel 1992 per stabilire nell’ordinamento i principi generali riguardanti diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata (art. 2, L. n. 104/1992). Nel 2026 questo quadro normativo si è arricchito di novità significative: la Legge 18 luglio 2025, n. 106, operativa dal 1° gennaio 2026, ha integrato le tutele esistenti con nuove ore di permesso retribuito per chi convive con patologie gravi, croniche o oncologiche, mentre il D.Lgs. 62/2024 ha riformato la procedura di riconoscimento della disabilità, istituendo l’INPS come accertatore unico e semplificando l’iter burocratico per milioni di cittadini.
A chi spettano i permessi legge 104?
La legge 104 si rivolge direttamente ai soggetti con disabilità, ma tutela anche i familiari e i parenti della persona handicappata chiamati a prendersene cura quotidianamente. Questo aspetto risalta in modo particolare con riferimento ai permessi legge 104: questi ultimi possono essere utilizzati anche da chi presta assistenza al disabile, purché il soggetto che domanda - o per cui si domanda il permesso - non sia ricoverato a tempo pieno in una struttura che assicura assistenza sanitaria continuativa.
La legge 104 si applica, rimarchiamo, a tutti coloro che sono residenti, domiciliati o stabilmente dimorati nel nostro Paese, inclusi stranieri e apolidi.
Categoria di beneficiari
Possono fruire dei permessi retribuiti previsti dall’art. 33, comma 3, della legge 104 i seguenti soggetti:
- in primo luogo, i lavoratori disabili in situazione di gravità (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104), che li richiedono per sé stessi;
Per offrire assistenza a una persona con disabilità grave:
- il coniuge o i genitori biologici, adottivi o affidatari del disabile grave;
- il convivente di fatto e la parte dell’unione civile, equiparati ai familiari tradizionali già dalla legge Cirinnà (L. n. 76/2016) e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 2016;
- i parenti o affini entro il secondo grado della persona con disabilità grave;
- i parenti o affini fino al terzo grado, ma solo nel caso in cui i genitori, il coniuge o il convivente di fatto della persona disabile abbiano compiuto i 65 anni di età, siano affetti da patologie invalidanti, oppure siano deceduti o mancanti.
Grazie al D.Lgs. 105/2022, confermato pienamente nel 2026, non esiste più il vincolo del referente unico dell’assistenza: più aventi diritto possono alternarsi nell’assistenza della stessa persona con disabilità grave, purché non fruiscano dei permessi negli stessi periodi. Va ricordato che, come precisato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23185 del 12 agosto 2025, l’assistenza al familiare non deve necessariamente coincidere con l’orario di lavoro. Il diritto ai permessi non ha limitazione temporale rispetto all’orario lavorativo: ciò che conta è che il permesso venga effettivamente impiegato per finalità assistenziali.
Requisiti per accedere ai permessi
Per ottenere i permessi legge 104 - sia che il disabile li richieda per sé stesso, sia che li richiedano i soggetti incaricati della sua assistenza - occorrono le seguenti condizioni:
- il riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/92, accertato dalla commissione medica integrata ASL/INPS competente;
- un contratto di lavoro dipendente (pubblico o privato, compreso il part-time); i lavoratori autonomi e i liberi professionisti sono esclusi dalla disciplina dei permessi ex art. 33 L. 104 (sebbene la Legge 106/2025 abbia introdotto per loro una forma distinta di tutela autonoma, non equiparabile ai permessi);
- il soggetto disabile non deve essere ricoverato a tempo pieno (h24) in una struttura che assicura assistenza sanitaria continuativa.
Come anticipato, dal 1° gennaio 2026 il certificato medico introduttivo viene trasmesso direttamente dal medico curante o da uno specialista accreditato in via telematica all’INPS, che assume la funzione di accertatore unico, riducendo sensibilmente i passaggi burocratici rispetto al precedente sistema frammentato tra ASL e commissioni diverse. Il termine per presentare la domanda di riconoscimento all’INPS è di 30 giorni dalla data del certificato medico introduttivo: oltre quel termine il certificato perde validità e occorre rifarne uno. Il completamento nazionale di questa riforma è previsto entro il 1° gennaio 2027.
Legge 104, art. 33: i permessi di 3 giorni. Ccosa prevede e come funziona
La principale agevolazione lavorativa contenuta nella legge 104 è costituita dai permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3. Si tratta di assenze dal lavoro comunque retribuite, sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta, e coperte ai fini pensionistici da contribuzione figurativa, sia nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico che privato.
Un chiarimento preliminare è essenziale: i permessi di 3 giorni mensili previsti dall’art. 33 richiedono il riconoscimento dell’handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104. Non è sufficiente il riconoscimento generico di disabilità ex comma 1 dello stesso articolo, che apre l’accesso ad altre agevolazioni (fiscali e lavorative) ma non ai permessi retribuiti mensili. Solo il verbale di handicap grave consente di richiedere all’INPS i 3 giorni di permesso mensile.
La durata dei permessi varia in base alla situazione del richiedente.
Il lavoratore disabile in situazione di gravità può beneficiare, in modo alternativo, di:
- 2 ore di permesso giornaliero (ridotte a 1 ora se l’orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6 ore);
- 3 giorni di permesso mensile, frazionabili in ore.
I genitori biologici, adottivi o affidatari di figli disabili gravi under 3 anni possono beneficiare, in alternativa, di:
- 2 ore di permesso giornaliero (o 1 ora per orari inferiori a 6 ore);
- 3 giorni di permesso mensile, frazionabili in ore;
- prolungamento del congedo parentale.
Nel caso in cui il figlio disabile grave abbia un’età compresa tra i 3 e i 12 anni - o in ipotesi di adozione entro i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore - spettano:
- 3 giorni di permesso mensile, frazionabili in ore;
- prolungamento del congedo parentale.
Il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e gli affini di persone disabili gravi, e i genitori di figli disabili gravi oltre i 12 anni, possono avvalersi di:
- 3 giorni di permesso mensile, frazionabili in ore.
Un dato operativo essenziale: i giorni non fruiti nel corso del mese non si cumulano con il mese successivo. Vanno utilizzati entro il mese di riferimento, altrimenti si perdono.
Chi può richiedere i permessi? Il ruolo dei familiari
Come già anticipato, i permessi possono essere richiesti non soltanto dalla persona con disabilità, ma anche dai suoi familiari - nel rispetto dell’ordine di parentela e dei requisiti illustrati sopra. Qui sorge spesso un dubbio pratico: più familiari possono chiedere permessi per assistere lo stesso disabile? La risposta è sì, ma non nello stesso periodo. Con il venire meno del vincolo del referente unico (introdotto dal D.Lgs. 105/2022), coniuge, genitori e parenti possono alternarsi nell’uso dei permessi per la stessa persona disabile, purché non coincidano nelle stesse giornate.
I 3 giorni mensili restano un unico monte complessivo riferito al disabile assistito: non si moltiplicano al crescere dei familiari che li richiedono, ma possono essere ripartiti tra loro.
Permessi legge 104: quantità, fruizione e quando salgono a 6 giorni
Nella generalità dei casi i permessi legge 104 valgono 3 giorni al mese. Ma esiste la possibilità di cumularli quando lo stesso lavoratore deve assistere più persone disabili, arrivando fino a 6 giorni mensili.
Il cumulo è ammissibile soltanto se i familiari da assistere sono:
- il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto o un parente/affine entro il primo grado;
- un parente o affine entro il secondo grado, ma solo quando i genitori, il coniuge o il convivente del disabile abbiano compiuto i 65 anni, siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti.
Il cumulo, però, è consentito soltanto se la presenza del lavoratore è necessaria per l’assistenza ai diversi disabili in momenti diversi. Se la natura della disabilità consente l’assistenza contemporanea, i permessi non si sommano. Non si sommano nemmeno se c’è un altro familiare che possa assistere uno dei due disabili.
Un esempio concreto: un figlio unico con entrambi i genitori in situazione di grave disabilità - e senza altri familiari disponibili - potrà cumulare i permessi per il padre e per la madre, arrivando a 6 giorni mensili, ma soltanto se le rispettive situazioni di grave disabilità richiedono assistenza in tempi distinti. Potrà presentare domanda di fruizione dei permessi per entrambi i genitori. Se invece la disabilità dei due genitori è di natura tale da consentire un’assistenza simultanea, il cumulo non è ammesso.
Le novità 2026: 10 ore aggiuntive con la legge 106
Dal 1° gennaio 2026, con l’entrata in vigore della Legge 18 luglio 2025, n. 106, le tutele lavorative per chi convive con patologie gravi si sono ampliate in modo rilevante. Accanto ai tradizionali 3 giorni mensili, alcune categorie di lavoratori possono ora fruire di 10 ore annuali retribuite aggiuntive, destinate esclusivamente a visite specialistiche, esami diagnostici, analisi cliniche e trattamenti terapeutici ricorrenti. Le istruzioni operative sono state fornite dalla Circolare INPS n. 152 del 19 dicembre 2025.
Le categorie che hanno diritto alle 10 ore extra sono:
- lavoratori dipendenti con patologie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce;
- lavoratori con malattie croniche o invalidanti (anche rare) con invalidità riconosciuta pari ad almeno il 74%;
- genitori di figli minorenni nelle stesse condizioni di patologia.
Ogni utilizzo delle ore extra deve essere documentato da certificazione sanitaria: si tratta di uno strumento vincolato alle esigenze di cura documentabili, non di un permesso generico. Le 10 ore annue non sostituiscono i 3 giorni mensili ma si aggiungono ad essi, e devono essere consumate entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Nel settore privato il datore di lavoro anticipa la retribuzione e ottiene poi il rimborso dall’INPS. Nel settore pubblico il trattamento economico resta a carico dell’amministrazione.
Quando spetta l’assegnazione dei permessi: il caso del ricovero
In caso di ricovero del disabile da assistere, il diritto ai permessi non viene automaticamente meno. È possibile fruirne nei seguenti casi:
- quando il disabile è un minore e il personale sanitario certifica la necessità di assistenza da parte di un familiare;
- quando il disabile ricoverato è in stato vegetativo con prognosi infausta;
- quando il disabile ricoverato ha necessità di recarsi al di fuori della struttura per visite o terapie;
- quando il ricovero avviene in una struttura residenziale che non fornisce assistenza sanitaria continuativa, come case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo.
In quest’ultimo caso, la Corte di Cassazione - con sentenza del 14 agosto 2019 - ha precisato che il lavoratore può usufruire dei permessi per prestare assistenza al familiare ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale, in quanto queste non forniscono assistenza sanitaria continuativa. Al contrario, i permessi non spettano in caso di ricovero presso strutture ospedaliere o altre strutture, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.
Come richiedere i permessi legge 104? Modulo, procedure e novità
Per conseguire i permessi legge 104, gli interessati devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica. Dal 2026 la procedura è stata aggiornata: il modulo cartaceo SR08 è stato sostituito da una procedura digitale integrata, accessibile tramite il portale INPS autenticandosi con SPID, CIE o CNS. La domanda si presenta attraverso il servizio dedicato dell’Istituto oppure, in alternativa:
- tramite il Contact Center INPS, al numero verde 803164 da rete fissa, o al numero 06164164 da cellulare;
- tramite intermediari abilitati (patronati), che offrono assistenza gratuita nella compilazione e nell’invio.
La domanda viene lavorata dall’INPS di norma entro 30 giorni. Una volta approvata, il lavoratore deve trasmettere copia della domanda con il numero di protocollo INPS al datore di lavoro: si tratta di una comunicazione interna obbligatoria, ma l’azienda non può pronunciarsi sulla concessione o diniego dei permessi, di esclusiva competenza dell’INPS.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5611/2025: il datore di lavoro non può rifiutare i permessi né condizionarne la fruizione alla propria autorizzazione. Può tuttavia richiedere un congruo preavviso per organizzare l’attività aziendale.
Per presentare la domanda è necessario allegare la certificazione del medico di base e il verbale di disabilità grave emesso dalla commissione ASL/INPS competente. Resta l’obbligo di comunicare tempestivamente all’INPS e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda. Novità operativa del 2026: sul portale INPS è ora possibile effettuare la rinuncia (totale o parziale) o la variazione dei dati della domanda direttamente online, senza dover presentare una nuova istanza.
Domanda per assistenza a familiari non conviventi
Contrariamente a quanto avviene per il congedo straordinario biennale - che richiede la convivenza con il disabile - i permessi di 3 giorni mensili ex art. 33 non sono subordinati alla convivenza. Il familiare che assiste un disabile grave può quindi richiedere i permessi indipendentemente dalla distanza di residenza.
Tuttavia, se il disabile da assistere risiede in un comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto al comune di residenza del lavoratore, quest’ultimo ha l’obbligo di attestare il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito attraverso titoli di viaggio o documentazione idonea, da consegnare al datore di lavoro. Questa regola - confermata nella prassi consolidata - mira a garantire l’effettività dell’assistenza anche a distanza.
Come funziona il preavviso al datore di lavoro
La legge 104 non affronta espressamente il tema del preavviso che l’interessato deve fornire al datore di lavoro. Ma al riguardo è assai utile l’interpello n. 31 del 6 luglio 2010 rivolto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha sottolineato la necessità di abbinare il buon andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto all’assistenza da parte del disabile:
Si ritiene possibile, da parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza; purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza; fermo restando che improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile, non possono che prevalere sulle esigenze imprenditoriali.
La legge attualmente in vigore non richiede un preavviso formale in senso tecnico: il datore di lavoro può richiedere una programmazione ragionevole, ma non può rifiutare i permessi. Il punto è stato ulteriormente ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5611/2025.
I controlli INPS dal 2026: la stretta sui requisiti
Dal 1° gennaio 2026, con le nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (art. 129), l’INPS può accertare - su richiesta del datore di lavoro pubblico - la permanenza dei requisiti sanitari che giustificano la fruizione dei permessi retribuiti ex art. 33. In passato, una volta riconosciuto il diritto, il lavoratore beneficiava dei permessi in modo continuativo salvo revoca esplicita. Con la nuova disciplina potranno essere effettuati controlli periodici programmati per verificare che sussistano ancora le condizioni sanitarie alla base del riconoscimento. Le verifiche saranno svolte con la collaborazione di medici della sanità militare e di strutture sanitarie pubbliche accreditate.
Contestualmente, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all’INPS - attraverso il flusso mensile UNIEMENS (ListaPosPA) - informazioni dettagliate sui permessi e congedi fruiti, con indicazione del soggetto assistito. Questo adempimento è necessario per il controllo del limite massimo complessivo di utilizzo e per evitare la fruizione contemporanea da parte di più familiari per lo stesso disabile nello stesso periodo.
Per i lavoratori già beneficiari, la stretta non comporta automaticamente la perdita del beneficio: introduce però l’obbligo di aggiornamento documentale e la possibilità di essere convocati a nuove visite medico-legali. La raccomandazione è di mantenere aggiornata la propria documentazione sanitaria e di collaborare attivamente con l’INPS in caso di richiesta di verifica.