Pensione sospesa a condannati, evasi e latitanti. Cosa prevede la legge

Isabella Policarpio

1 Aprile 2019 - 10:49

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Pensione sospesa ai condannati per reati di stampo mafioso e terroristico, agli evasi e ai latitanti.; lo prevede la legge sul reddito di cittadinanza. I dettagli.

Pensione sospesa a condannati, evasi e latitanti. Cosa prevede la legge

Condannati con sentenza definitiva, evasi e latitanti avranno la sospensione della pensione. Lo prevede una disposizione della legge sul reddito di cittadinanza, approvata in via definitiva in Senato il 27 marzo 2019.

In particolare, la sospensione della pensione si applica a chi viene condannato per reati di stampo mafioso o terroristico, come il delitto di strage, attentato e sequestro di persona a scopo mafioso.

La sospensione della pensione non ha effetto retroattivo e viene revocata quando il giudice emette una sentenza con la quale cancella lo status di condannato, evaso o latitante dall’imputato. La sentenza dovrà poi essere trasmessa all’ente previdenziale che eroga la pensione.

Sospensione della pensione a condannati, latitanti ed evasi. Lo prevede la legge sul reddito di cittadinanza

La legge che ha introdotto il reddito di cittadinanza (D.L n 4/2019) ha stabilito anche la sospensione dell’erogazione della pensione ai soggetti che vengono dichiarati in via giudiziaria come condannati, evasi o latitanti.

In particolare, si stabilisce che vengano sospesi tutti i trattamenti previdenziali (quindi sia di vecchiaia che anticipati) erogati da ogni ente di previdenza obbligatoria, quali l’Inps e le altre Casse previdenziali.

Scendiamo nel dettagli. La sospensione della pensione prevista dalla legge si applica innanzitutto a quei soggetti che vengono condannati a subire una pena detentiva con sentenza passata in giudicato per i delitti di stampo mafioso e terroristico, cioè:

  • associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico, ex 270 bis del Codice Penale;
  • attentato per finalità terroristiche e di eversione, ex 280 Codice Penale;
  • sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione, ex 289 bis Codice Penale;
  • associazione di tipo mafioso, anche straniera, ex 416 bis Codice Penale;
  • scambio elettorale politico-mafioso, ex 416 ter Codice Penale;
  • strage, ex 422 Codice Penale.

Oltre a queste fattispecie di reato, la sospensione della pensione si applica anche a tutti i condannati in via definita con sentenza passata in giudicato che prevede una pena non inferiore a 2 anni di reclusione e che si sono volontariamente sottratti all’esecuzione della sentenza.

Il provvedimento di sospensione si applica anche agli evasi e ai soggetti dichiarati latitanti, ovvero coloro che si sottraggono volontariamente all’esecuzione di ordine di mandato o di cattura, di arresto o di carcerazione.

Il provvedimento di sospensione della pensione

La sospensione della pensione viene predisposta dal giudice contestualmente alla dichiarazione dello status di condannato, evaso o latitante.

Il provvedimento di sospensione della pensione non ha effetto retroattivo, quindi produce effetti a partire dal giorno seguente la sua emissione. Per diventare operativa, la sospensione deve essere portata a conoscenza dell’Inps entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla decisione del giudice. Tale comunicazione viene effettuata dal Pubblico ministero competente per il caso di specie.

Sospensione della pensione: quando viene revocata?

La sospensione della pensione può essere revocata nel momento in cui viene meno la qualificazione di condannato, latitante ed evaso.

Dunque, la revoca della sospensione viene predisposta dall’autorità giudiziaria che l’ha disposta, sempre previo accertamento della cessazione delle condizioni che ne hanno determinato l’insorgere.

Quindi, per ottenere la revoca della sospensione della pensione, la persona interessata deve inviare apposita domanda all’Inps ed allegare copia autenticata del provvedimento del giudice che ha disposto la cessazione dello status di condannato, evaso o latitante.

Il ripristino dell’erogazione della pensione non ha effetto retroattivo: questo significa che l’erogazione della pensione decorre dalla data di presentazione della domanda senza che il beneficiario possa pretendere gli importi precedentemente maturati.

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