Gli psicologi iscritti all’Enpap ricevono, alla maturazione dei requisiti necessari, l’assegno per la pensione di vecchiaia. Ecco tutte le informazioni dell’Ente.
L’Enpap è l’ente nazionale che fornisce prestazioni economiche e assistenziali alla categoria degli psicologi. Tra le prestazioni erogate dall’ente sono comprese anche quelle a carattere pensionistico.
Con l’entrata in vigore del sistema contributivo (Legge n. 335/95), la pensione di vecchiaia sostituisce la vecchia pensione di vecchiaia basata sul sistema retributivo e la pensione di anzianità.
Di seguito una breve guida che illustra requisiti, decorrenza e calcolo della pensione di vecchiaia.
Requisiti e decorrenza
Uno psicologo iscritto all’Enpap, può avere accesso alla pensione avendo maturato i seguenti requisiti:
- almeno 65 anni di età
- almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione effettiva all’ente
La pensione per gli psicologi iscritti decorre dal primo giorno del mese successivo al momento di maturazione dei suddetti requisiti. La decorrenza della pensione infatti, è indipendente dal momento in cui l’interessato inoltra la domanda per il pensionamento.
Misura della pensione e supplementi
Il valore dell’assegno di pensione è calcolato grazie al sistema contributivo.
Secondo l’articolo 14 del Regolamento dell’Enpap, il calcolo della pensione avviene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età di pensionamento come illustra la seguente tabella:
Inoltre, l’aliquota per il computo della pensione è pari alla percentuale di contribuzione soggettiva versata a scadenza dall’iscritto.
Se il lavoratore dopo la data di decorrenza della pensione, continua a versare i contributi all’ente ha diritto ad un supplemento di pensione. Tale incremento può essere richiesto dall’interessato dopo due anni dalla decorrenza della pensione e successivamente, ogni due anni.
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