Patto di famiglia: come funziona e qual è il valore legale

Francesco Piacentini

14 Ottobre 2021 - 14:38

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L’art. 2 della l. 14 febbraio 2006 n. 55 ha introdotto, nel nostro ordinamento, un nuovo istituto in materia di rapporti successori: il cd. patto di famiglia. Capiamone di più.

Patto di famiglia: come funziona e qual è il valore legale

Quanti imprenditori si pongono il problema di cosa ne sarà della loro azienda, una volta che non ci saranno più? Quando si ha a che fare un’eredità, d’altronde, anche le famiglie più unite rischiano di disunirsi.
Figurarsi, poi, quando si tratta di famiglie con alle spalle una tradizione imprenditoriale di tutto rispetto, e in gioco c’è il futuro di un’azienda di successo.

Il rischio, in tali casi, è che il valore dell’impresa venga compromesso all’apertura della successione, quando l’imprenditore non abbia preventivamente definito chi, tra più eredi, dovrà farsi carico della sua gestione, una volta avvenuto il passaggio generazionale.

Per ovviare al pericolo che l’azienda vada incontro alla frammentazione tra eredi (finendo per gravare anche su quelli che nulla sanno di imprenditorialità) o, nella migliore delle ipotesi, a perdita di competitività legata a doppio filo alle lungaggini giudiziarie connesse ad ogni contenzioso successorio, il legislatore, con l’art. 2 della l., 14 febbraio 2006 n. 55, ha introdotto, l’istituto del cd. patto di famiglia.

Il patto di famiglia nel codice civile

L’art. 768-bis c.c., più nel dettaglio, identifica il patto di famiglia con il “ contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti ”.

Per come delineato dal legislatore (agli articoli 768-bis e seguenti), tale contratto costituisce una chiara deroga al divieto di patti successori, così come previsto dall’art. 458 del codice civile. In base a tale articolo, in effetti, è nulla ogni convenzione, ogni stipulazione, ogni accordo con cui una persona dispone della propria successione, così come è nullo ogni atto col quale taluno disponga dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi. Il patto di famiglia, da tale prospettiva, rappresenta un’eccezione a tali norme imperative.

Allo stesso tempo, il patto di famiglia equivale a un’eccezione anche alla cd. azione di riduzione prevista dall’art. 533 del codice civile, attraverso cui all’erede legittimario è consentito di adire il giudice per «rimpossessarsi» della sua quota legittima, quando questa è diminuita o del tutto «distratta» all’erede per via di un indebito atto dispositivo del soggetto disponente (si pensi a chi, in un testamento, esclude arbitrariamente dall’eredità uno dei suoi figli).

Lo scopo del patto di famiglia

Con il patto di famiglia l’imprenditore ha la possibilità di definire, anticipatamente (ossia, quando è ancora in vita) il passaggio dell’azienda tra i suoi familiari, trasferendo, a titolo gratuito, la propria azienda (o le sue quote societarie) ad alcuni soltanto dei suoi discendenti, al fine di affidarne la gestione (o affidare le quote) a coloro che siano in grado di garantirne l’unità e la prosecuzione delle attività imprenditoriali.

Come ricorda la Corte di Cassazione, lo scopo dell’istituto è connesso all’interesse generale che lo Stato ha a che il trasferimento di un patrimonio, tra una generazione e l’altra, non determini frammentazioni pregiudizievoli dell’azienda, per metterla al riparo dagli effetti «collaterali» di possibili liti successorie tra eredi, nella maggior parte dei casi ostacolo alla prosecuzione dell’attività di impresa in modalità efficienti e competitive.

Il trasferimento del patrimonio aziendale (o di quote di esso) può riguardare, indistintamente, sia beni materiali (ad esempio il capannone su cui insiste l’impresa) sia beni immateriali (si pensi a un brevetto aziendale).

I soggetti del patto di famiglia

Il patto di famiglia, come si legge all’articolo 768 quater del codice civile, è a tutti gli effetti un contratto, anche se a titolo gratuito e catalogabile tra i cd. "atti di liberalità".

In particolare, il patto di famiglia corrisponde a un contratto plurilaterale, ossia sottoscritto da più soggetti, al quale devono partecipare non solo l’imprenditore che trasferisce la proprietà dell’azienda (o la sua quota) e il beneficiario (o i beneficiari) che la acquisisce, ma anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero «legittimari» (ossia parteciperebbero legittimamente all’eredità) se in quell’esatto momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore.

L’articolo 768 sexies del codice civile, nelle ipotesi in cui coniuge e legittimari siano sopravvenuti alla stipulazione del patto (ad esempio perché l’imprenditore si è sposato successivamente alla stipulazione del patto di famiglia, unione dalla quale è poi nato un figlio), prevede che, all’apertura della successione dell’imprenditore, questi possano chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento delle quote che gli spettano, aumentate degli interessi legali.

In termini complessivi, il patto di famiglia si contraddistingue per una «struttura triangolare», alla quale necessariamente debbono partecipare, ex art. 768 quater del codice civile:

  • l’imprenditore che trasferisce, a titolo gratuito e quindi senza nessun corrispettivo, l’azienda;
  • il beneficiario che acquisisce l’azienda, che deve liquidare, in denaro o in natura, gli altri partecipanti al contratto (a meno che questi non rinuncino alla liquidazione), con il pagamento di una somma (o una dazione) corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti del codice civile e corrispondente al valore dell’azienda o della partecipazione societaria al momento della stipula del patto di famiglia;
  • i familiari “potenziali legittimari”, la cui partecipazione al contratto è richiesta per rafforzare l’acquisto dell’impresa da parte del beneficiario.

Precisa il legislatore che i beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti. L’assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.

Solo quando a tale contratto prendano parte tali soggetti, il patto di famiglia può ritenersi validamente concluso. In caso contrario, il patto deve essere ritenuto colpito da nullità ex art. 1418 del codice civile.

La forma del patto di famiglia

Per il patto di famiglia l’art. 768-ter del codice civile prescrive la forma dell’atto pubblico, a pena di nullità del contratto. Ciò vuol dire che, affinché possa essere stipulato un patto di famiglia tra imprenditore ed eredi, è necessaria la partecipazione e la sottoscrizione del contratto di un notaio. L’assenza del notaio, e dunque dell’atto pubblico, porta con sé la non validità di quanto pattuito.

La presenza del notaio, afferma la dottrina, è da riconnettersi alla «delicatezza» di una simile pattuizione, che incide nell’ambito di rapporti - come sono quelli economico-successori - che possono facilmente esporre a «frizioni» ed interessi confliggenti persone legate (almeno legalmente) da rapporti di consaguineità, coniugio, affettività e parentela. La famiglia, d’altra parte, quale formazione sociale e naturale tra esseri umani, rappresenta un istituto cardine della nostra Costituzione e, dunque, del nostro ordinamento, da tutelare non solo da un punto di vista economico (quando si interseca con le attività economiche e produttive, che generano ricchezza per lo Stato), ma anche da un punto di vista sociale e culturale, quale espressione di un valore umano universalmente riconosciuto.

L’impugnazione del patto di famiglia

Come recita l’art. 768 quinquies, comma 1, del codice civile, il patto di famiglia può essere impugnato da parte dei soggetti che vi debbono necessariamente partecipare. Si tratta della cd. azione di annullamento del contratto prevista dall’art. 1427 del codice civile, che consente di adire la via giudiziaria al contraente che ha fornito il suo consenso al contratto per errore, oppure quando il consenso gli sia stato estorto con violenza o con dolo.

L’art. 768 quinquies, comma 2 del codice civile prescrive che l’azione di annullamento del patto di famiglia sia soggetta al termine di prescrizione di un anno.

Tassazione ordinaria: quale disciplina per il patto di famiglia?

Se il patto di famiglia consente all’imprenditore di disporre della successione della propria impresa, assegnando quest’ultima ad uno o più discendenti che lo stesso ritenga muniti di competenze e capacità tali da assicurare la continuità aziendale, viene da domandarsi a quale regime impositivo debba sottostare la liquidazione del discendente beneficiario del trasferimento d’azienda nei confronti dei legittimari, presenti e futuri, esclusi da tale trasferimento. In altre parole: quanto costa fiscalmente, al beneficiario del trasferimento, il patto di famiglia?

Lo chiarisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29506, emessa il 24 dicembre 2020, con la quale la Corte ha modificato il precedente orientamento giurisprudenziale. Con la sentenza 32823/2018, in effetti, la Suprema Corte aveva ritenuto che le attribuzioni effettuate dal legittimario assegnatario a favore del legittimario non assegnatario fossero tassabili come attribuzioni tra fratelli e sorelle, e quindi applicando l’aliquota del 6%. In base al nuovo orientamento, invece, la Corte ha ritenuto che, per quanto all’atto della stipulazione del patto nasca un diritto di credito dei futuri legittimari alla liquidazione delle quote, tale liquidazione deve ricondursi, ai soli fini impositivi - come previsto dall’art. 58, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990 - ad una donazione, posta in essere direttamente dal disponente-imprenditore a favore dei legittimari.

La riconduzione della liquidazione dal beneficiario ai legittimari sotto le mentite spoglie di una donazione porta all’applicazione, dunque, dell’aliquota e della franchigia previste per la donazione con riferimento al corrispondente rapporto di parentela, ovvero, nella fattispecie, quelle corrispondenti al rapporto padre-figlia (e non, invece, al rapporto fratello-sorella, come era per la precedente sentenza).

Ne deriva che, oggi, la liquidazione delle quote dal beneficiario al legittimario debba essere tassata alla stessa percentuale dell’assegnazione effettuata direttamente dal disponente, ossia con aliquota pari al 4%.

Lo scioglimento del patto di famiglia

Come ogni fenomeno giuridico, anche il patto di famiglia può andare incontro a una nuova definizione degli interessi in gioco.
Come previsto dall’art. 768 septies, infatti, tale contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia:

  • mediante diverso contratto, con le stesse caratteristiche e gli stessi presupposti con cui era stato stipulato il primo patto di famiglia;
  • mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.

Secondo la dottrina maggioritaria, con la dichiarazione di scioglimento del patto di famiglia contenuta in apposito e ulteriore contratto, si produce un ritorno alla situazione originaria, con contestuale «ri-trasferimento» dell’azienda (o delle partecipazioni originariamente trasferite) in capo all’imprenditore, con conseguente applicazione - anche qui - del regime fiscale delle donazioni.

In conclusione

ll patto di famiglia può essere qualificato, in termini generali, come:

  • un contratto “inter vivos” (cioè tra viventi) e non «mortis causa» (connesso ad un evento morte, come invece è la successione);
  • un atto che produce effetti immediati e non subordinati all’evento “morte” del disponente-imprenditore;
  • un atto a titolo gratuito, che trasferisce beni e diritti senza corrispettivo;
  • un atto di liberalità, che grava sull’imprenditore/disponente e produce un beneficio diretto a favore di una persona assegnataria dell’azienda, ed in via indiretta nei confronti degli altri legittimari (per via della liquidazione delle quote);
  • un atto con finalità anticipatorie dei rapporti successori, che consente all’imprenditore ancora in vita di «estromettere» l’azienda dalla futura comunione ereditaria, semplificando le operazioni di divisione del patrimonio tra eredi e la continuazione delle attività aziendali da parte di quelli ritenuti maggiormente capaci di gestirla.

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