Sparisce il termine temporale per fruire del ravvedimento: vediamo come cambia tale strumento in seguito alla legge di Stabilità 2015.
Novità in vista per il ravvedimento operoso, il noto (e conveniente) strumento di regolarizzazione delle violazioni fiscali con iniziativa del contribuente. In seguito alle innovazioni presenti nella legge di Stabilità, infatti, “spariscono” i limiti temporali per poter usufruire delle condizioni di vantaggio del ravvedimento, pur rimanendo la necessità di ricorrere allo stesso prima che i riflettori dell’Agenzia delle Entrate si accendano sulla violazione stessa.
Stando al contenuto letterale della revisione in corso, viene dunque eliminato l’attuale limite di utilizzo del ravvedimento, che lo rende perfezionabile solo entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione sull’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa o – nel caso in cui non sia stata prevista dichiarazione – entro un anno dalla commissione della violazione. Decorso tale termine, il contribuente potrebbe comunque sanare le violazioni, ma non potrà beneficiare del ravvedimento operoso, pur potendo comunque presentare una documentazione integrativa.
L’abolizione dei limiti quantitativi non comporta comunque una parificazione dello “sconto” sulla sanzione. Anzi, a ben vedere i nuovi termini di regolarizzazione di errori o di omissioni si mantengono ben convenienti per chi provvede nel breve (o brevissimo) termine. Nel dettaglio:
- entro 30 giorni dalla violazione, la sanzione sarà ridotta a 1/10 del minimo (per le omesse dichiarazioni il termine è elevato a 90 giorni);
- entro 90 giorni dalla violazione (o entro il 90mo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione), 1/9 del minimo;
- entro 1 anno dalla violazione (o entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione), 1/8 del minimo.
Vengono a questo punto introdotte due novità applicabili solamente per i tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate, ovvero:
- entro 2 anni (o entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione), 1/7 del minimo;
- oltre 2 anni (o oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione), 1/6 del minimo.
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