La Legge di stabilità 2015 modifica le regole alla base del ravvedimento operoso, adesso con termini più lunghi e con minori cause di preclusione, offrendo maggiori opportunità ai contribuenti per sanare le posizioni aperte con il Fisco.
Il ravvedimento operoso è uno strumento che consente al contribuente di rimediare ad errori, omissioni, ritardi e dimenticanze, riguardanti il pagamento di imposte, tributi e tasse. In questi casi i contribuenti possono sanare autonomamente la violazione commessa, versamento le imposte evase, con l’applicazione di sanzioni in misura ridotta e interessi di mora.
La Legge di Stabilità 2015 effettua una vera e propria riforma dell’istituto del ravvedimento operoso. Infatti, gli articoli 44 e seguenti del Ddl Stabilità apportano rilevanti modifiche all’articolo 13 del D.lgs n. 472/97, legato alla regolarizzazione spontanea del contribuente. A partire dal 2015, data di entrata in vigore delle norme contenute nella Legge di Stabilità, i contribuenti potranno sanare i mancati versamenti fiscali, senza limiti di tempo, con sanzioni sempre ridotte.
Il nuovo ambito di applicazione
La riforma del ravvedimento operoso porta verso una maggiore applicabilità: fino ad oggi il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso soltanto nel caso in cui, ai sensi del comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs n. 472/97, “la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, verifiche, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento” da parte del Fisco. Con le modifiche della Legge di Stabilità le cause ostative all’utilizzo del ravvedimento operoso vengono limitate al solo caso in cui al contribuente venga notificato un atto di liquidazione o un avviso di accertamento. In pratica, questo significa che un contribuente che ha ricevuto un Pvc a seguito di un’attività di ispezione e verifica da parte del Fisco potrà ancora usufruire del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione.
Termini più lunghi
La Legge di Stabilità modifica i termini per usufruire del ravvedimento operoso, con una nuova riduzione delle sanzioni rispetto a quelle già in vigore. In particolare, termini e sanzioni vengono così rimodulate:
- Entro 14 giorni dal termine per il versamento: sanzione dello 0,20% giornaliero;
- Entro 30 giorni dal termine per il versamento: sanzione ridotta del 3%;
- Entro 90 giorni dal termine per il versamento: sanzione ridotta del 3,3%;
- Entro 1 anno dal termine previsto per il versamento: sanzione del 3,75%;
- Entro 2 anni dal termine previsto per il versamento: sanzione del 4,2%;
- Oltre 2 anni dal termine previsto per il versamento: sanzione del 5%;
Naturalmente, oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, in misura ridotta, il contribuente dovrà versare anche gli interessi di mora, calcolati al tasso legale annuo a partire dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino al giorno di effettivo versamento.
In pratica, con le nuove regole il Fisco concede la possibilità di ravvedersi anche senza limiti di tempo, con sanzioni sempre ridotte, al massimo il 5%. La sanzione piena, del 30% resta applicabile esclusivamente nel caso in cui il Fisco intervenga attraverso la comunicazione di un accertamento.
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