Normativa antincendio per edifici abitativi, nuove regole dal 6 maggio: cosa cambia

Isabella Policarpio

9 Maggio 2019 - 13:37

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Normativa antincendio: dal 6 maggio sono in vigore nuove regole per i condomini. Cambiano requisiti di sicurezza e livelli di prevenzione.

Normativa antincendio per edifici abitativi, nuove regole dal 6 maggio: cosa cambia

Normativa antincendio, nuove regole di sicurezza antincendio per gli edifici abitativi. Dal 6 maggio 2019 sono è in vigore la nuova disciplina in materia di sicurezza antincendio, come stabilito nel decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019.

Cambiano i livelli di prestazione antincendio e i requisiti di sicurezza. La nuova disciplina presenta regole più efficienti a prevenire il rischio di incendi soprattutto negli edifici di grande altezza.

Di seguito le novità introdotte, i termini per adeguarsi e il decreto del Ministero dell’Interno (in allegato).

Normativa antincendio per edifici abitativi: cosa cambia

Dal 6 maggio 2019 è in vigore la nuova normativa antincendio per gli edifici ad uso abitativo che sono soggetti alla disciplina del d.P.R. numero 151 del 2011.

Nello specifico, le nuove regole per la sicurezza antincendio delle facciate dell’edificio hanno gli obiettivi di:

  • limitare le probabilità di scoppio di un incendio;
  • limitare la propagazione dell’incendio che si è originato all’interno dell’edificio abitato;
  • scongiurare la caduta di parti dell’edificio o della facciata dell’edificio in caso di incendio che possono impedire ai condomini di abbandonare lo stabile.

A chi è rivolta la nuova normativa antincendio?

La nuova normativa antincendio, come spiega il decreto allegato, si riferisce agli edifici di civile abitazione, sia di nuova realizzazione che quelli già esistenti che abbiano subito successivi interventi alla data di entrata in vigore della normativa; tali interventi devono riguardare la realizzazione ex novo o la manutenzione della facciata almeno del 50% della superficie complessiva. Il progetto d’intervento deve essere approvato dal Comando dei vigili del fuoco.

Invece, le nuove regole non si applicano agli edifici abitativi per i quali, alla data del 6 maggio 2019, non sono stati programmati interventi di costruzione o rifacimento delle facciate.

I nuovi livelli di prestazione antincendio

La nuova normativa prevede l’aggiornamento dei Livelli di Prestazione Antincendio per la reazione alle fiamme. I parametri per determinarli sono l’altezza dell’edificio e il livello tra l’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e quello esterno del piano più basso. Per l’esattezza i livelli di prestazione antincendio sono:

  • 0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 a 24 metri;
  • 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 a 54 metri;
  • 2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 fino a 80 metri;
  • 3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.

Normativa antincendio: i termini per adeguarsi alle novità

Gli edifici abitativi a cui la nuova disciplina si rivolge sono tenuti ad adeguarsi alle novità entro i termini seguenti:

  • 2 anni dalla data di entrata in vigore del decreto, per quanto riguarda l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per le emergenze;
  • 1 anno dalla data di entrata in vigore del decreto in tutti gli altri casi.

Per ulteriori approfondimenti tecnici, si rimanda al testo del decreto del Ministero dell’Interno.

Ministero dell’Interno, decreto 25 gennaio 2019
Clicca qui per aprire il pdf

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