Non si applicano sanzioni in caso di omesso reverse charge. La CTP di Milano si pronuncia per la prima volta seguendo la linea promossa dalla Corte UE: l’omesso reverse è una irregolarità formale. Giustificata la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta evasa solo se vi è danno all’Erario.
Non vi è applicazione di sanzioni in caso di omesso reverse charge, in quanto si tratta di adempimento soltanto di tipo formale, che non comporta alcun danno all’Erario.
Questa è quanto ha stabilito la Ctp di Milano, con la sentenza n.11698 del 22 dicembre 2014, che per la prima volta si è espressa in linea con il recente orientamento espresso dalla Corte di giustizia europea che ha escluso l’applicazione delle sanzioni nelle ipotesi di irregolarità commesse in materia di reverse charge ai fini Iva, quando il comportamento del contribuente non ha cagionato alcun danno erariale.
Il caso
La controversia in oggetto riguardava il caso di una società italiana che aveva omesso di autofatturare una prestazione di servizi fornita da un’impresa statunitense e che, per questo, a seguito di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, le era stata notificata una sanzione pari al 100% dell’imposta, secondo quanto disposto dall’attuale disciplina sanzionatoria in materia di reverse charge nelle operazioni con l’estero (articolo 6, comma 9-bis del D.lgs. n. 471/1997).
Tuttavia, la controversia ha riguardato soltanto la legittimità della sanzione, in quanto l’ufficio accertatore aveva riconosciuto il diritto alla detrazione dell’Iva, in base alle conclusioni della Corte di giustizia europea, la cui valenza era stata riconosciuta e ribadita con la risoluzione AE n. 56 del 2009.
I giudici, con questa pronuncia hanno definitivamente sancito che non perde il diritto alla detrazione il soggetto che non osserva le disposizioni sul reverse charge, dato che si tratta di norme che dettano esclusivamente requisiti formali per l’esercizio di questo diritto. In tale ambito appare sproporzionata poi la sanzione applicabile (dal 100 al 200% dell’imposta), che ha l’effetto sostanziale di privare il contribuente dal diritto di potersi detrarre il tributo, come avviene quando la sanzione è pari all’imposta stessa.
Questa sentenza, applicata per la prima volta in Italia appare già consolidata in ambito europeo (sentenza C284/11). Inoltre, è da sottolineare come l’attuale disciplina sanzionatoria per il mancato reverse charge nelle operazioni con l’estero, e quella relativa ad analoghe violazioni interne, sanzionate solo con il 3% dell’imposta nei casi di irregolare assolvimento dell’Iva appaia molto sproporzionata.
A questo punto restiamo in attesa che sul tema si esprima anche la Cassazione, in modo da rendere più lineare la questione. Intanto, quello che possiamo dire per il momento è che non vi può essere applicazione di sanzioni, in caso di mancato reverse charge, quando la condotta dei soggetti passivi non ha determinato danni erariali e quando i controlli non sono stati pregiudicati.
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