Niente analisi nelle parafarmacie: la Corte Costituzionale è categorica

Vittorio Proietti

23 Giugno 2017 - 11:11

La Corte Costituzionale con la Sentenza 66/2017 ha imposto l’illegittimità delle analisi nelle parafarmacie, riferendosi in particolare alle cosiddette analisi di prima istanza. Ecco la novità.

Niente analisi nelle parafarmacie: la Corte Costituzionale è categorica

La Corte Costituzionale con la Sentenza 66/2017 ha imposto l’illegittimità delle analisi nelle parafarmacie, riferendosi in particolare alle cosiddette analisi di prima istanza. La promozione dell’auto-diagnostica nella parafarmacia faceva parte delle norme per il rilancio economico.

Nel Decreto Legge 223/2006 era infatti prevista l’estensione anche alle parafarmacie di analisi di trigliceridi, glicemia, colesterolo totale. Tuttavia, secondo la Corte Costituzionale la norma è in contrasto con le leggi nazionali, in quanto la normativa cambia a seconda che si tratti di vendita di farmaci o analisi.

Riguardo alla vendita di farmaci, le parafarmacie possono vendere alcune classi di medicinali sia nelle piccole attività, che nelle grandi strutture commerciali secondo il Decreto Legge 32/2011. Tuttavia, la stessa cosa non è valida per le prestazioni analitiche, esclusivo appannaggio delle farmacie tradizionali.

Vediamo di chiarire la normativa a riguardo e cosa cambia per le parafarmacie con questa Sentenza.

Parafarmacie e farmacie tradizionali: differenze e normativa

Con parafarmacia intendiamo una attività commerciale presso cui acquistare parafarmaci, prodotti farmaceutici senza necessità di prescrizione medica. Per gestire una parafarmacia non è necessaria una Laurea in Farmacia, a differenza delle farmacie associate al SSN che ne hanno obbligo assoluto.

I prodotti farmaceutici venduti dalle parafarmacie sono appunto detti SOP, cioè senza obbligo di prescrizione, ma vi sono anche altri tipi di prodotti come integratori alimentari, farmaci omeopatici e fitoterapici.

Unica eccezione da segnalare è la possibilità di vendere farmaci veterinari anche con obbligo di prescrizione: l’Art. 70 del Decreto Legislativo 193/2006 è stato infatti superato dal Decreto Legge 27/2012 sulle liberalizzazioni, ma rimane il divieto di vendere i farmaci cosiddetti stupefacenti, indicati dal Testo Unico sulla Droga (DPR 309/1993).

La Sentenza della Corte Costituzionale sulle parafarmacie

La Corte Costituzionale ricorda come per le farmacia, a differenza delle parafarmacie, sia previsto già dal Decreto 69/2009 che si possano svolgere analisi anche in servizio domiciliare, così da fungere da supporto al SSN. Alle farmacie è infatti concesso di svolgere prelievi di sangue e plasma.

La Regione Piemonte ha invece concesso lo stesso servizio alle parafarmacie andando contro una legge nazionale, che non assegna pari opportunità alle due categorie. La salute pubblica riguarda i principi fondamentali che non possono confluire nella legislazione regionale.

Tuttavia, non si tratta di sola Legge, poiché la logicità della norma appare evidente anche ai non addetti ai lavori. Non imponendo una preparazione sanitaria e scientifica adeguata ai gestori delle parafarmacie, appare scontata l’inadeguatezza ad effettuare analisi di prima istanza.

La Sentenza 66/2017 della Corte Costituzionale è dunque categorica.

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