l’Inps chiarisce alcuni aspetti relativi all’indennità di disoccupazione Naspi: come considerare i periodi di aspettativa, la cassa integrazione, il lavoro all’estero, lavoro accessorio e servizio civile.
Con la circolare 142 del 29/07/2015 l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla nuova indennità di disoccupazione indennità di disoccupazione NASpI.
Come considerare i periodi di aspettativa, la cassa integrazione e il lavoro all’estero? In che termini sono compatibili le prestazioni di lavoro accessorio, intermittente e il servizio civile?
Tra le precisazioni più importanti c’è quella che riguarda i periodi di aspettativa sindacale, i periodi di cassa integrazione in deroga con sospensione dell’attività a zero ore e i periodi di lavoro all’estero in Paesi non convenzionati, che sono da considerarsi “neutri”.
È in questo modo ampliato sia il quadriennio per la ricerca della contribuzione utile alla NASpI, sia il periodo di dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro per la ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro.
Tra i percettori dell’indennità, la circolare inserisce inoltre anche i lavoratori che terminano il rapporto di lavoro tramite licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione e tramite licenziamento disciplinare.
Riguardo al procedimento di calcolo della durata della prestazione, la circolare fornisce poi alcune utili precisazioni.
Il servizio civile volontario, è precisato, è assimilato ad una attività di lavoro parasubordinata e pertanto i beneficiari di prestazione di disoccupazione NASpI che iniziano il servizio civile durante il periodo indennizzabile sono disciplinati analogamente a quelli che intraprendono un’attività di lavoro parasubordinata. In questo modo la prestazione di disoccupazione è cumulabile con il compenso da servizio civile volontario subendo la riduzione pari all’80% del compenso previsto.
La circolare ha provveduto inoltre a fornire chiarimenti sulla compatibilità della prestazione NASpI con lo svolgimento di lavoro accessorio, di lavoro intermittente e con l’espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive.
Infine, ulteriori precisazioni sono state fornite con riferimento ai casi di soggetti che hanno percepito le indennità di disoccupazione ASpI, mini ASpI e NASpI successivamente alla data della prima decorrenza utile della pensione di anzianità, ma prima dell’effettiva corresponsione della pensione.
Naspi: requisiti per l’accesso
Ricordiamo che la NASpi spetta ai lavoratori che hanno concluso un rapporto di lavoro dal 1 maggio 2015 a seguito di licenziamento, dimissione per giusta causa o sospensione del rapporto di lavoro per cause involontarie.
I requisiti da rispettare sono: mantenere lo stato di disoccupazione involontaria; avere almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti la disoccupazione; avere almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione. La domanda va presentata ad INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
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