NASpI e apprendistato: c’è il diritto? Ecco quando spetta e quando no

Simone Micocci

18/11/2023

18/11/2023 - 08:12

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NASpI: spetta anche in caso d’interruzione del contratto di apprendistato? Sì, ma per gli apprendisti ci sono degli aspetti da chiarire, vediamo quali sono.

NASpI e apprendistato: c’è il diritto? Ecco quando spetta e quando no

La NASpI, nome dell’indennità di disoccupazione in Italia da alcuni anni, spetta anche agli apprendisti.

È l’Inps a specificarlo, indicando chiaramente gli apprendisti tra coloro che possono richiedere la NASpI (quando ovviamente ne soddisfano gli altri requisiti).

Alla scadenza del contratto di apprendistato, dunque, potrebbe esserci il diritto alla NASpI, come pure nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa prima. Come anticipato, però, valgono tutti gli altri requisiti previsti per coloro che richiedono l’indennità di disoccupazione.

Facciamo chiarezza, dunque, su quando queste si applicano anche per gli apprendisti che intendono richiedere la NASpI.

Apprendistato e NASpI: quando si ha diritto alla disoccupazione

Per avere diritto alla NASpI è necessario essere un lavoratore con rapporto di lavoro subordinato che ha perduto involontariamente l’occupazione. Nei “lavoratori dipendenti” sono compresi anche gli apprendisti, i quali comunque devono soddisfare il requisito per cui il contratto di apprendistato deve interrompersi involontariamente.

Cosa significa questo? Per capire se e quando spetta la NASpI bisogna guardare a quando il rapporto di lavoro si interrompe e alle cause che hanno portato all’interruzione.

Apprendistato interrotto prima della scadenza naturale
Se l’apprendista dà le dimissioni prima del termine del periodo di formazione, ossia l’ultimo giorno del periodo di apprendistato di durata variabile a seconda di quanto previsto dal contratto, questo non potrà fare richiesta dell’indennità di disoccupazione, salvo il caso in cui le dimissioni non siano per giusta causa.

Se invece è il datore di lavoro a interrompere il rapporto, allora si avrà in ogni caso diritto alla NASpI, anche nel caso in cui si tratti di licenziamento per giusta causa.

Apprendistato interrotto al termine del periodo di formazione

Al termine del periodo di formazione viene data la possibilità sia al datore di lavoro quanto all’apprendista d’interrompere il rapporto di lavoro. Senza alcuna comunicazione il rapporto di lavoro si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Qualora fosse l’apprendista a decidere di non voler proseguire con il rapporto di lavoro, questo avrebbe comunque diritto alla NASpI. Lo stesso vale ovviamente nel caso in cui sia il datore di lavoro a decidere di interromperlo, il quale dovrà anche farsi carico del cosiddetto ticket di licenziamento.

Apprendistato interrotto dopo la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Nel caso in cui l’apprendistato dovesse trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allora valgono tutte le regole per questo previste.

Di conseguenza, per poter avere diritto dell’indennità di disoccupazione è necessario che ci sia la perdita del rapporto di lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà. Se ne ha diritto, dunque, solo per le dimissioni per giusta causa, o comunque in tutti i casi di licenziamento, come pure nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, legge 28 giugno 2012, n. 92.

NASpI per gli apprendisti: gli altri requisiti

Ci sono poi i soliti requisiti da soddisfare per avere diritto alla NASpI. In primis è necessario aver maturato 13 settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni; l’indennità di disoccupazione verrà erogata per la metà delle stesse.
Solitamente, poi, è richiesto anche un requisito di tipo lavorativo, ossia il poter vantare 30 giorni di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi.

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