Modello IRAP 2013: tutte le novità della dichiarazione

Valentina Pennacchio

21 Marzo 2013 - 16:17

Modello IRAP 2013: tutte le novità della dichiarazione

IRAP è l’acronimo di imposta regionale sulle attività produttive. Tutti i contribuenti soggetti a IRAP devono certificare i componenti, positivi e negativi, che partecipano alla formazione della base imponibile, anche se non viene generato nessun debito d’imposta. La dichiarazione IRAP deve essere presentata entro il 30 settembre 2013 all’Agenzia delle Entrate, che con il provvedimento del 31.1.2013 ha approvato il modello della dichiarazione IRAP 2013, da utilizzare per l’IRAP del 2012. Quali sono le novità?

Chi deve presentare la dichiarazione IRAP?

Il presupposto dell’IRAP è l’esercizio abituale di attività organizzate autonomamente (o esercitata da società ed enti, compresi organi ed amministrazioni dello Stato) per la produzione o lo scambio di beni e/o servizi nel territorio regionale. L’IRAP, determinata su base regionale, è calcolata sulla scorta del valore della produzione netta relativa all’attività esercitata. Il valore della produzione di un soggetto residente sul territorio nazionale, ma che opera anche all’estero, non è soggetto ad IRAP per la parte ivi reliazzata.

A fronte di ciò devono presentare la dichiarazione IRAP:

  • le persone fisiche, titolari di redditi d’impresa (a esclusione dei minimi) che gestiscono attività commerciali;
  • le persone fisiche, titolari di redditi di lavoro autonomo (a esclusione dei minimi), esercenti arti e professioni;
  • i produttori agricoli, titolari di reddito agrario, che gestiscono attività di allevamento di animali (in base al cui numero viene determinato il reddito, art. 56, comma 5, del TUIR);
  • coloro che gestiscono un agriturismo e che utilizzano un regime semplificato ai fini della determinazione del reddito;
  • le società semplici (in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle equiparate), incluse le associazioni tra persone fisiche per l’esercizio di arti e professioni in forma associata;
  • le P.A.;
  • gli entri privati (no società e trust), residenti sul territorio nazionale, che non hanno l’attività commerciale come oggetto esclusivo;
  • gli enti non commerciali (anche trust, società semplici e associazioni equiparate) non residenti sul territorio nazionale, ma che hanno esercitato sullo stesso attività rilevanti ai fini IRAP, per un periodo non inferiore ai 3 mesi;
  • le società e gli enti soggetti all’IRES, ovvero S.p.a., società in accomandita per azioni, società cooperative e di mutua assicurazione, Srl, trust ed enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti sul territorio nazionale, che hanno l’attività commerciale come oggetto principale; società ed enti di ogni tipo, inclusi i trust, privi o meno di personalità giuridica, non residenti sul territorio nazionale, per l’attività esercitata sul territorio regionale per un periodo non inferiore a 3 mesi, per mezzo di un’organizzazione stabile.

Le persone fisiche non residenti in Italia sono tenute a presentare la dichiarazione IRAP se esercitano in questo Paese attività artistiche, commerciali o professionali per un periodo pari almeno a 3 mesi attraverso un’organizzazione stabile o attività agricole.

Non devono presentare la dichiarazione IRAP:

  • coloro che gestiscono attività d’impresa, arti o professioni, che hanno scelto il regime fiscale di vantaggio (per lavoratori in mobilità e imprenditoria giovanile);
  • gli incaricati di vendita a domicilio sottoposti alla ritenuta a titolo d’imposta;
  • i produttori agricoli con ricavi annui non superiori a 7.000 euro, esonerati dagli adempimenti IVA, a patto che non abbiano scelto di rinunciare al regime di esonero e non svolgano altre attività di rilievo ai fini IRAP.

Come deve essere presentata la dichiarazione del modello IRAP?

La dichiarazione IRAP per il 2012 deve essere presentata solo in via telematica. Le dichiarazioni presentate tramite ufficio postale sono soggette a una sanzione da 258 euro a 2.065 euro perché non conformi al modello approvato dall’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione in via telematica può avvenire:

  • direttamente, tramite i servizi Fisconline o Entratel;
  • indirettamente tramite gli intermediari abilitati.

I soggetti IRES per cui il periodo d’imposta si è concluso prima del 31.12.2012 devono utilizzare il modello IRAP 2012, mentre i contribuenti non soggetti IRES dovranno utilizzare il modello IRAP 2013.

Quando si presenta il modello IRAP?

Il modello IRAP va presentato:

  • per le persone fisiche, per le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché quelle equiparate, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
  • per i soggetti IRES e le P.A. entro il nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (non assume rilievo quindi il periodo di approvazione del bilancio).

Se i contribuenti presentano il modello IRAP entro 90 giorni dalla scadenza prevista, la dichiarazione IRAP è valida, ma soggetta a una sanzione da 258 a 1.032 euro, che può raddoppiare per coloro che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Versando autonomamente la sanzione ridotta di 25 euro è possibile evitare quella intera.
La dichiarazione IRAP presentata oltre i 90 giorni previsti è considerata omessa, ma idonea per la riscossione delle imposte da essa derivanti.

Modello IRAP e errori

Nella compilazione del modello IRAP potrebbero verificarsi degli errori. Come procedere? Vediamo tutti i casi:

  • se la dichiarazione IRAP è già stata consegnata, il contribuente può presentare una nuova dichiarazione entro i termini, selezionando la casella “Correttiva nei termini”. Se dalla dichiarazione correttiva affiora una maggiore imposta o un minor credito, il contribuente deve procedere con il versamento delle somme dovute (se i termini sono scaduti deve ricorrere al ravvedimento operoso). Se invece risulta un maggior credito o una minore imposta, il contribuente ha la facoltà di chiedere il rimborso oppure può usufruire del credito per l’anno successivo. In alternativa, può anche servirsene in compensazione per il pagamento di altri tributi;
  • se il termine di presentazione del modello IRAP è scaduto, il contribuente può correggerla o integrarla con una nuova dichiarazione, ma solo se la precedente è stata validamente presentata, ovvero entro i 90 giorni;
  • al fine di apportare correzioni a quegli errori che hanno causato un maggior debito, un minor credito d’imposta o un maggior valore della produzione, il contribuente può integrare la dichiarazione, presentando un altro modello IRAP entro la scadenza fissata per la dichiarazione inerente al periodo d’imposta successivo e deve specificare sul frontespizio “Dichiarazione integrativa a favore”;
  • il contribuente può presentare una “Dichiarazione integrativa” al fine di modificare gli errori che hanno causato un minor valore della produzione o un minor debito o un maggior credito d’imposta entro il termine della dichiarazione inerente all’anno successivo (usufruendo del ravvedimento operoso e beneficiando di sanzioni ridotte), nonché entro la scadenza per l’accertamento, ovvero il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentato la dichiarazione del modello IRAP, ma senza riduzione delle sanzioni;
  • entro 120 giorni dalla scadenza ordinaria per la presentazione del modello IRAP, il contribuente può esibire una dichiarazione integrativa per trasformare la richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta in credito da utilizzare in compensazione (a patto che il rimborso non sia già stato erogato).

In questi casi sono previste anche delle sanzioni, nello specifico:

  • il 30% per mancato, tardivo o carente pagamento dell’IRAP dichiarata;
  • il 30% sulla maggior Irap dovuta a causa di errori accertati durante i controlli automatici (esempio errori materiali e di calcolo) e i controlli formali (esempio indicazione in misura superiore di oneri deducibili);
  • dal 100% al 200% del minor credito o della maggiore imposta nei casi di dichiarazione infedele (omessa o errata indicazione di redditi).

La struttura del Modello IRAP 2013

Il Modello IRAP 2013 è così composto:

  • frontespizio, dove sono specificati i dati inerenti alla dichiarazione (correttiva, integrativa), al contribuente, all’impegno alla presentazione telematica dell’intermediario e all’eventuale visto di conformità;
  • Quadro IQ (persone fisiche). Il quadro è composto da 6 sezioni: nelle prime 5 sono indicati i componenti positivi o negativi rilevanti ai fini della produzione del 2012, nell’ultima è specificato il valore della produzione netta;
  • Quadro IP (società di persone). La struttura del quadro è analoga a quella del quadro suddetto;
  • Quadro IC (società di capitali). La struttura del quadro è analoga a quella del quadro suddetto;
  • Quadro IE (enti non commerciali). Anche questo quadro è diviso in 6 sezioni: la prima indica i componenti necessari alla determinazione del valore della produzione per attività non commerciale (retribuzione personale dipendente e redditi assimilati, nonchè redditi di lavoro autonomo non abituale); la seconda, la terza, la quarta e la quinta indicano i dati relativi ai componenti positivi e negativi necessari a determinare il valore della produzione lorda inerente a eventuali attività commerciali; l’ultima sezione riguarda la determinazione del valore della produzione netta;
  • Quadro IK (amministrazioni ed enti pubblici). Questo quadro è suddiviso in 3 sezioni (attività istituzionali, commerciali e produttori agricoli), che riguardano l’indicazione dei componenti rilevanti per la determinazione del valore della produzione netta del 2012;
  • Quadro IR (ripartizione della base imponibile e dell’imposta e dati concernenti il versamento). E’ un quadro comune a tutti quelli già menzionati ed è diviso in 4 sezioni: nella prima viene oprata la ripartizione territoriali della base imponibile (individuata nei quadri IQ, IP, IC, IE, IK); nella seconda sono specificati i dati di versamento dell’imposta; nella terza la base imponibile su base retributiva (quadro IK); nell’ultima ci sarà l’eventuale C.F. del funzionario pubblico delegato alla presentazione;
  • Quadro IS (prospetti vari). Questo quadro è costituito da 10 sezioni: deduzioni, ripartizione territoriale del valore della produzione, recupero di deduzioni extracontabili, società di comodo, disallineamenti derivanti da fusioni, scissioni o conferimento, dati per l’applicazione della convenzione con gli USA, rideterminazione dell’acconto, opzioni, codici attività e operazioni straordinarie.

Modello IRAP: novità 2013

Incremento deduzione lavoro dipendente Le aziende che assumono a tempo indeterminato risorse di età inferiore ai 35 anni, o di sesso femminile, vedono potenziata da 4.600 euro a 10.600 euro la deduzione dalla base imponibile IRAP . Nei casi di assunzioni a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la deduzione arriva fino a 15.200 euro
Detrazioni disposte da leggi regionali Nelle righe da IR1 a IR8 del quadro IR (ripartizione regionale della base imponibile e dell’ imposta), è stata introdotta la nuova colonna 9 per riportare le detrazioni IRAP stabilita da specifiche leggi regionali
Crediti ricevuti da operazioni straordinarie Nel quadro IS è stata introdotta la sezione X per i crediti ricevuti a seguito di operazioni straordinarie. La somma di suddetti crediti, riportata alla riga IS38 , confluisce al rigo IR23 (quadro IR)
Riga IR22 per l’indicazione dei crediti d’imposta È stata inserita la riga IR22 per l’ indicazione dei crediti d’imposta sia per le nuove infrastrutture di importo pari ad almeno 500 milioni di euro, attraverso l’utilizzo di contratti di partenariato pubblico-privato (ex art. 33, D.L. 18.10.2012, n. 179), sia per l’ offerta on line di opere d’ingegno per mezzo di reti di comunicazione elettronica (ex art. 11-bis, D.L. 18.10.2012, n. 179)

Fonte: Sole24Ore

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