Modello 730 precompilato: come si modifica e quali sono le variazioni incidenti e non incidenti? Ecco la guida in vista del 1° maggio
Il 1°maggio sarà una giornata importante non solo per i disoccupati italiani, per i quali entreranno in vigore Naspi, Asdi e Dis-coll, i nuovi ammortizzatori sociali varati dal Governo Renzi, ma anche per i contribuenti che potranno finalmente accettare o modificare il modello 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 15 aprile.
A partire dal 1°maggio infatti, si potranno apportare delle modifiche alla propria dichiarazione precompilata, in caso di voci mancanti o errate. Ciascun soggetto, potrà farlo direttamente o tramite Caf, professionista abilitato o sostituto d’imposta.
Prima di apportare qualsiasi cambiamento però, bisogna tenere in considerazione alcune variabili. A spiegare quali è stata la stessa Agenzia delle Entrate che, con la circolare n.11E pubblicata il 23 marzo 2015, ha dettato le linee guida per l’accesso, la modifica e la presentazione del modello 730 precompilato. Attraverso questo vademecum infatti, l’ente capitanato da Rossella Orlandi, mira a sciogliere ogni dubbio e a facilitare la vita dei contribuenti.
Uno degli aspetti che suscita maggiori perplessità nella novità introdotta quest’anno, riguarda proprio l’immissione di modifiche ai dati inseriti dall’Agenzia. Come si modifica la dichiarazione precompilata? Ecco la guida
Modello 730 precompilato: le date da ricordare
Sono essenzialmente tre le date che il contribuente deve ricordare:
- 15 aprile: a partire da questa data si può visualizzare e stampare la propria dichiarazione nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Dalla
stessa data i sostituti d’imposta, i Caf e i professionisti abilitati possono richiedere l’accesso alla dichiarazione precompilata dei contribuenti dai quali hanno ricevuto specifica delega.
-1° maggio: a decorrere da questa data il contribuente può accettare o modificare la dichiarazione e trasmetterla via web all’Agenzia delle entrate.Dalla stessa data i d’imposta, i Caf e i professionisti abilitati possono trasmettere i modelli 730 precompilati accettati o modificati.
- 7 luglio: termine ultimo per la trasmissione telematica della dichiarazione precompilata all’Agenzia delle entrate è il 7 luglio.
Modello 730 precompilato: modifica
Una volta effettuato l’accesso all’applicazione, il contribuente può decidere se accettare la dichiarazione compilata dal Fisco o se effettuare delle modifiche ai dati in essa contenuti.
La dichiarazione si considera “accettata” se è trasmessa senza modifiche dei dati
indicati nella dichiarazione precompilata o se le modifiche effettuate non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta. Verranno considerate modifiche non incidenti:
- indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente, ad eccezione del comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all’Irpef;
- indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio;
- indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico;
- compilazione del quadro I per la scelta dell’utilizzo in compensazione, totale o dell’eventuale credito che risulta dal modello 730;
- scelta di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F;
- richiesta di suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto nei casi consentiti dalla normativa vigente, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F.
Nelle suddette ipotesi, nel prospetto di liquidazione del modello 730 deve essere barrata la casella “Dichiarazione Precompilata – Accettata”.
Il modello 730 verrà considerato modificato nel caso in cui il contribuente effettui dei cambiamenti o integrazioni dei dati indicati nella dichiarazione che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, comprese le variazioni che, pur non modificando il risultato finale della dichiarazione, intervengono sui singoli importi del modello 730 precompilato (ad esempio l’eliminazione di un reddito o di un onere e l’aggiunta di un reddito o di un onere di altro tipo di pari importo).
L’Agenzia specifica che, nel caso in cui vengano effettuate delle variazioni differenti da quelle sopra riportate, la dichiarazione precompilata verrà considerata modificata.
Modello 730 precompilato: sostituto d’imposta, Caf e professionista
Nel caso di presentazione della dichiarazione tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista la scelta è espressa mediante la sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente. Il sostituto, il Caf e il professionista evidenziano la situazione che si verifica in relazione alla dichiarazione precompilata compilando una delle quattro caselle presenti nel prospetto di liquidazione del modello 730:
1. Dichiarazione Precompilata – Accettata;
2. Dichiarazione Precompilata – Modificata;
3. Dichiarazione non Precompilata – Sostituto, CAF o professionista non
delegato;
4. Dichiarazione non Precompilata – Dichiarazione precompilata non presente.
Considerato che tutte le possibili situazioni sono ricomprese in una delle quattro
sopra descritte, nel prospetto di liquidazione definitivo consegnato al contribuente dal Caf/professionista e dal sostituto d’imposta deve risultare sempre barrata una sola delle caselle. Se la dichiarazione è presentata dal contribuente direttamente via web le caselle presenti nel prospetto di liquidazione vengono compilate automaticamente dall’applicazione web.
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