Quali sono gli adempimenti previsti per il Modello 730 Integrativo, in seguito alla rivoluzione del Precompilato? Ecco i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per contribuenti e sostituti d’imposta.
Dal prossimo 15 Aprile sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il nuovo Modello 730/2015 Precompilato che servirà alla presentazione della dichiarazione dei redditi di circa 20 milioni di contribuenti.
A tal proposito è opportuno ricordare anche quali sono le novità relative al Modello 730 Integrativo e cosa cambia con la rivoluzione che si avvierà presto, grazie alla dichiarazione dei redditi precompilata.
E’ opportuno innanzitutto premettere che il Modello 730 Integrativo si usa in due casi:
- per correggere eventuali errori presenti nel Modello 730 vero e proprio relativi ai dati identificativi del sostituto d’imposta;
- per correggere errori riguardanti gli oneri deducibili e detraibili, precedentemente indicati nella dichiarazione dei redditi vera e propria (precompilata o ordinaria che sia);
E’ opportuno anche ricordare che il Modello 730 Integrativo può essere gestito inviato al Fisco solo da un CAF o da un professionista abilitato e non direttamente dal contribuente.
Mentre nel caso in cui il Modello 730 Precompilato venga modificato e integrato e, quindi, presentato attraverso un intermediario, gli adempimenti previsti non subiscono modifiche rispetto agli anni precedenti è opportuno concentrare l’attenzione sugli adempimenti da porre in essere nel caso in cui il Modello 730 Precompilato venga accettato senza modifiche e presentato direttamente dal contribuente senza ricorrere all’ausilio di un CAF o di un professionista.
Modifiche della Dichiarazione che non comportano variazioni dell’imposta
Si tratta del caso in cui il contribuente, dopo aver presentato la dichiarazione precompilata autonomamente, si accorge che in essa erano presenti errori o omissioni la correzione dei quali, tuttavia determina un maggior rimborso, un debito minore ma non un’imposta dovuto di importo differente da quello indicato nella dichiarazione dei redditi originaria.
In questo caso, nella casella denominata "Modello 730 Integrativo" si indica il Codice 1. Il Modello si presenta comunque, obbligatoriamente, attraverso un CAF o un professionista abilitato:
- se la dichiarazione integrativa è presentata allo stesso Caf o allo stesso professionista abilitato a cui era stata presentata la dichiarazione originaria, il contribuente deve esibire solo la documentazione relativa all’integrazione effettuata, necessaria per il controllo di conformità;
- se la dichiarazione integrativa viene presentata a un Caf o a un professionista abilitato differenti rispetto a quelli a cui si era presentata la dichiarazione dei redditi originaria, il contribuente deve esibire di nuovo tutta la documentazione;
Modifiche della dichiarazione riguardanti al sostituto d’imposta
Se nella dichiarazione originaria il sostituto d’imposta non è stato correttamente identificato e, pertanto, non è stato possibile trasmettergli il risultato contabile della dichiarazione, nella casella denominata "Modello 730 Integrativo" si utilizza il Codice 2 e la dichiarazione nel solo Riquadro realtivo al sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio; gli altri dati rimangono identici rispetto alla dichiarazione originaria.
In questo caso:
- se la dichiarazione precompilata è stata modificata e, quindi, presentata attraverso un CAF o un professionista abilitato, il contribuente dovrà rivolgersi, quanto prima, allo stesso CAF o allo stesso professionista al quale si era rivolto per presentare la dichiarazione dei redditi originaria, in modo tale da consentire al sostituto d’imposta di effettuare i conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio. Non è possibile trasmettere un Modello 730 Integrativo con Codice 2 attraverso un CAF o un professionista differente rispetto a quello che ha trasmesso la dichiarazione originaria;
- se il Modello 730 Precompilato è stato accettato senza modifiche e presentato direttamente dal contribuente via web, quest’ultimo dovrà rivolgersi a un CAF o a un professionista abilitato al quale dovrà esibire tutta la documentazione precedentemente inviata all’Agenzia delle Entrate;
Infine, nel caso in cui l’integrazione sia dovuta a errori o omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito (deduzioni o detrazioni differenti) o non influisce sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria e il risultato contabile del modello 730 originario non è mai pervenuto al sostituto d’imposta per inesattezze nei dati indicati nel frontespizio riguardanti il sostituto stesso al quale spetta il compito di effettuare il conguaglio, nella casella denominata “Modello 730 integrativo” si utilizza il Codice 3.
Anche in questo caso:
- se la dichiarazione originaria è stata presentata per tramite di un CAF o di un professionista abilitato le integrazioni devono avvenire attraverso lo stesso intermediario che prestato assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi originaria (730 Precompilato modificato o Ordinario). In questo caso non è possibile ricorrere a un intermediario differente da quello utilizzato per la presentazione della dichiarazione originaria;
- se la dichiarazione precompilata è stata accettata e presentata direttamente dal contribuente via web, quest’ultimo dovrà rivolgersi a un CAF o a un professionista abilitato al quale dovrà esibire tutta la documentazione precedentemente inviata all’Agenzia delle Entrate.
Scadenze e Interessi
Nel caso in cui si presenti un Modello 730 Integrativo con Codice 3 la scadenza è fissata, anche per quest’anno, al 25 Ottobre.
In questa eventualità il sostituto d’imposta effettua il conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese di Dicembre e sulle eventuali somme a debito deve essere applicato l’interesse dello 0,40% mensile a partire dal mese di agosto.
Per i dipendenti che percepiscono nel mese di agosto le retribuzioni di competenza del mese di luglio e per i pensionati deve essere applicato l’interesse dello 0,40% mensile a partire dal mese di settembre.
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