Medici, ecco quando devono risarcire un paziente: i chiarimenti della giurisprudenza

Simone Micocci

23 Febbraio 2017 - 10:50

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Consenso informato, quali sono gli obblighi che un medico deve rispettare? Il Tribunale di Caltanissetta ha fatto chiarezza sulla delicata questione.

Medici, ecco quando devono risarcire un paziente: i chiarimenti della giurisprudenza

Quando un medico è obbligato a risarcire un paziente?

In attesa dell’approvazione definitiva della Legge Gelli che introdurrà delle nuove norme sulla responsabilità medica, il Tribunale di Caltanissetta ha fatto chiarezza sugli obblighi che il medico deve rispettare per evitare di dover risarcire un paziente per gli effetti negativi di una terapia.

Nel dettaglio, il Tribunale si è espresso in merito alle conseguenze negative di una terapia o di un intervento chirurgico, specificando i casi in cui un medico è soggetto ad un risarcimento nei confronti del paziente.

Medici: l’obbligo di informare i pazienti sui rischi di una terapia

Il medico ha l’obbligo di dare informazioni chiare ed adeguate al paziente rispetto ai rischi e alle controindicazioni di una terapia.

Un obbligo di cui i medici sono a conoscenza, ma probabilmente ce ne sono alcuni che non prendono gli accorgimenti necessari per evitare un contenzioso con il paziente.

Il Tribunale di Caltanissetta, infatti, ha chiarito alcuni aspetti fondamentali che il medico deve rispettare. Ad esempio, è importante che il medico curante nell’informare il paziente dei rischi di una terapia o di un intervento chirurgico utilizzi un linguaggio chiaro e comprensibile. Niente terminologie tecniche quindi o paroloni comprensibili solamente dopo anni di studi; il linguaggio deve essere comprensibile “all’uomo medio”.

In caso contrario, il paziente può chiedere il risarcimento al medico.

Il risarcimento del danno è previsto anche nel caso in cui la terapia o l’intervento abbiano guarito il paziente dalla malattia, poiché l’obbligo di informazione dei rischi da parte del medico è imprescindibile.

Ma a chi spetta l’onere della prova? È il paziente che deve dimostrare la mancanza del cosiddetto “consenso informato”, oppure è il medico a dover presentare le prove per difendersi dalle accuse? La sentenza del Tribunale di Caltanissetta ha risposto anche a queste domande.

Mancanza di informazione da parte del medico: a chi spetta l’onere della prova?

Il Tribunale di Caltanissetta ha affrontato il delicato tema dell’onere della prova ribadendo che in questo caso sono il medico e la struttura ospedaliera in cui opera a dover dimostrare di aver informato il paziente riguardo ai rischi e alle conseguenze possibili di una terapia.

Il medico e l’ospedale dovranno anche dimostrare di aver affrontato nel modo giusto una situazione di eccezionale difficoltà e che non hanno alcuna colpa per i danni sopraggiunti al paziente.

L’onere della prova, quindi, è in capo ai dottori. Ecco perché per limitare i rischi di contenzioso con i pazienti è consigliabile seguire alcuni accorgimenti quando si richiede il consenso informato.

Medici e pazienti: come chiedere il consenso informato?

Un paziente può dare il consenso per una terapia o un intervento solo nel caso in cui sia stato realmente informato sulle conseguenze.

Affiché ciò avvenga è importante che l’informazione venga fornita tramite un linguaggio “adeguato al suo grado culturale”. Solo dopo aver ricevuto le giuste informazioni un paziente potrà decidere se restare nelle condizioni in cui è, oppure se affrontare i rischi della terapia.

La normativa stabilisce che un medico possa informare un paziente anche per via orale; in questo caso però sarà molto difficile dimostrare di aver ricevuto il “consenso informato” dal paziente.

Ecco perché è preferibile far firmare al paziente un modulo in cui sono indicate chiaramente tutte le conseguenze possibili di un intervento. Nel documento firmato non devono esserci delle mancanze, altrimenti il paziente potrà comunque rivalersi nei confronti del dottore curante.

Infine, bisogna ricordare che ci sono delle situazioni per cui il Codice di Deontologia Medica prevede l’obbligo del consenso informato in forma scritta. Nel dettaglio, l’obbligo è riconducibile alle seguenti fattispecie:

  • prescrizione dei farmaci non ancora autorizzati al commercio, ma per i quali sia già stata documentata l’efficacia e la tollerabilità;
  • prescrizione di terapie mediche non convenzionali;
  • pratiche invasive con elevato margine di rischio;
  • per prestazioni terapeutiche che possono comportare rischi elevati per il paziente, come ad esempio per quelle procedure che utilizzano mezzi di contrasto o per quelle che mettono a rischio la capacità di procreare.

Comunque, per i motivi che vi abbiamo appena elencato, vi consigliamo di richiedere sempre il consenso informato per forma scritta, così da mettervi al riparo da qualsiasi azione legale da parte del paziente.

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