Bollo da 2 euro su fatture e ricevute fiscali: quando si applica?

Francesco Oliva

09/03/2019

09/03/2019 - 17:17

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Quando si applica il bollo da due euro sulle fatture e le ricevute fiscali?

Bollo da 2 euro su fatture e ricevute fiscali: quando si applica?

Marca da bollo da 2 euro su fatture e ricevute fiscali: quando si applica?

In questo articolo proviamo a delineare l’attuale quadro normativo, specificando in quali casi debba essere apposta la marca da bollo da 2 euro, con particolare riferimento al caso delle fatture e delle ricevute fiscali.

La regola fiscale generale prevede che la marca da bollo da 2 euro debba essere applicata sulle fatture o le ricevute fiscali di importo superiore a euro 77,47. Ma non si tratta dell’unico caso in cui occorre ricordarsi di apporre la marca da bollo sui documenti.

Vediamo nel dettaglio quando e come applicare la marca da bollo da 2 euro sulle fatture e le ricevute fiscali e i punti principali della normativa in materia.

Bollo 2 euro su fatture e ricevute fiscali: chi deve applicarlo?

La marca da bollo sulle fatture o ricevute fiscali emesse va applicata dal soggetto emittente una volta che il documento «viene spedito e consegnato»; la normativa parla anche di obbligo a carico di delle «fatture o ricevute rilasciate dal creditore».

Tuttavia, anche se l’obbligo di apporre la marca da bollo da 2 euro grava sul soggetto emittente la fattura o la ricevuta fiscale, la responsabilità del pagamento della stessa e delle eventuali sanzioni grava in solido su «tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con l’imposta di bollo» (vedi articolo 22 d.p.r. 642/1972).

Bollo due euro su fatture o ricevute fiscali: quando e come applicarla?

La marca da bollo da 2 euro deve essere quindi applicata sulle fatture o ricevute fiscali emesse dal soggetto attivo dell’operazione.

Procedura per l’applicazione della marca da bollo da 2 Euro:

  • applicare la marca da bollo da 2 euro sulla fattura o ricevuta fiscale originale da consegnare al cliente;
  • fare una copia da conservare per la propria contabilità;
  • conservare e registrare in contabilità la ricevuta di acquisto dei valori bollati cui le marche da bollo applicate si riferiscono.

Spesso in sede di controllo vengono esibite tutte le marche da bollo da 2 euro apposte in fatture emesse ed archiviate, mentre l’originale inviato al cliente ne è privo: questa procedura è errata in quanto la normativa IVA dice esplicitamente che il soggetto attivo emittente fattura o ricevuta fiscale deve conservare una copia dell’originale.

Bollo 2 euro su fatture o ricevute fiscali con IVA?

In linea generale, le fatture o le ricevute fiscali sono assoggettate sin dall’origine ad imposta di bollo pari a 2 euro.

La marca da bollo da 2 euro, tuttavia non deve essere applicata quando, contemporaneamente, la fattura o la ricevuta fiscale considerata:

  • è soggetta ad IVA;
  • presenta un importo complessivo non soggetta ad IVA inferiore a euro 77,47.

Di conseguenza, è ammissibile che una fattura o una ricevuta fiscale sia soggetta, contemporaneamente, ad IVA e marca da bollo da 2 euro quando l’importo complessivo esente IVA del documenta considerato sia superiore al limite dei 77,47 euro.

Bollo 2 euro su fatture elettroniche

La marca da bollo da due euro va assolta anche sulle fatture elettroniche, ovviamente in modalità virtuale.

Il bollo sulle fatture elettroniche viene calcolato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, che ogni tre mesi invia un modello F24 precompilato al contribuente titolare di partita IVA che ha inviato le fatture mediante il Sistema di Interscambio.

Applicazione marca da bollo da 2 euro su quietanze lavoratori dipendenti

La marca da bollo da 2 euro, invece, non deve mai essere applicata su quietanze di «stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato» (Art. 26, tabella, allegato B, D.P.R. n. 642/1972).

Sanzioni mancata applicazione marca da bollo da 2 euro

Cosa succede in caso di mancata applicazione delle marche da bollo da 2 euro?

La mancata applicazione della marca da bollo di due euro sul documento considerato determina l’irrogazione di una determinata sanzione amministrativa pecuniaria.

Il riferimento normativo è l’articolo 25 del d.p.r. 642/1972:

In caso di omesso, insufficiente o irregolare versamento dell’imposta di bollo dovuta, si applica la sanzione amministrativa, per ogni fattura irregolare, di un importo da 1 a 5 volte l’imposta evasa

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