Malattia in cassa integrazione: come e quando viene pagata?

Isabella Policarpio

02/07/2020

02/07/2020 - 11:31

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Chi si ammala in cassa integrazione ha diritto all’indennità di malattia? Deve comunicare il proprio stato di salute al datore? Rispondiamo a questi dubbi.

Malattia in cassa integrazione: come e quando viene pagata?

Malattia e cassa integrazione, come comportarsi?
Non sempre CIG e indennità di malattia sono compatibili, tuttavia bisogna fare delle distinzioni: innanzitutto tenendo presente quando è subentrata la malattia (se prima o dopo l’inizio del periodo di cassa integrazione); in secondo luogo occorre distinguere la cassa integrazione a zero ore, che comporta la sospensione totale del lavoro, dalla cassa integrazione parziale che ne riduce l’orario o i giorni.

In questo articolo vedremo tutte le ipotesi in cui spetta l’indennità di malattia, quando il dipendente ha l’obbligo di comunicare al datore e quanto spetta.

Malattia insorta prima della cassa integrazione ordinaria e straordinaria

Cassa integrazione ordinaria e straordinaria sostituiscono l’indennità di malattia quando il dipendente era ammalato prima che venisse predisposta nei suoi confronti l’integrazione salariale.

In altri termini sia durante la CIGO che la CIGS l’integrazione di malattia subisce una sospensione in favore dell’erogazione delle somme stabilite dall’INPS (l’80% dello stipendio).

Questa disposizione è contenuta all’articolo 3 del D.Lgs 148/2015 che disciplina le integrazioni salariali:

“Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché l’eventuale integrazione contrattualmente prevista”.

Malattia insorta prima della CIG a zero ore

Passiamo adesso al caso in cui la malattia sia insorta prima che fosse disposta la cassa integrazione a zero ore, ovvero la sospensione totale del lavoro.

Come riferimento normativo prendiamo la circolare INPS n. 127 del 2/12/2015 che distingue due ipotesi differenti:

  • se la cassa integrazione a zero ore è disposta per l’intero personale, ufficio o reparto di cui il dipendente in malattia fa parte allora anche lui riceverà l’integrazione salariale come gli altri (quindi l’importo di cassa integrazione si sostituisce all’indennità di malattia);
  • se la sospensione dell’attività non opera per tutto il personale o reparto a cui egli appartiene, il dipendente precedentemente malato continua a percepire l’indennità di malattia secondo il CCNL.

    Questo vale sia in caso di cassa integrazione ordinaria che straordinaria sempre se a zero ore.

Quando il dipendente si ammala durante la CIG a zero ore

Vediamo ora che succede se la malattia insorge durante la cassa integrazione a zero ore. Stavolta ci riferiamo alla circolare INPS n. 197/2015:

“Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali”.

Quindi se si ammala il dipendente completamente sospeso dall’attività lavorativa (CIG a zero ore) egli continua a percepire l’integrazione dall’INPS e non deve comunicare lo stato di malattia al datore e nemmeno inviare all’azienda certificati medici o altro e non sono previste visite fiscali al domicilio.

In altre parole, il lavoratore in malattia non perde il diritto alla cassa integrazione durante tutto il periodo necessario alla guarigione.

Ciò vale sia in caso di CIGO che di CIGS.

Malattia durante la cassa integrazione parziale

Caso diverso se il dipendente che si ammala è in cassa integrazione parziale, ovvero quando l’attività lavorativa non è completamente sospesa ma soltanto ridotta. In l’indennità di malattia prevale sulla integrazione salariale CIG e quindi il dipendente dovrà comunicare l’impossibilità di lavorare al datore nelle forme e nei tempi concordati con l’azienda o previsti dal CCNL di categoria.

L’importo in busta paga viene erogato nelle forme ordinarie dal datore, come se nei suoi confronti non ci fosse operativa la cassa integrazione.

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