Legittimazione in giudizio atti amministrativi: spetta anche ai followers?

Isabella Policarpio

27 Marzo 2019 - 12:52

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I followers di un’associazione sono legittimati ad agire in giudizio per sostenere una giusta causa? La decisione del Tar Calabria.

Legittimazione in giudizio atti amministrativi: spetta anche ai followers?

I followers di un’associazione possono avere legittimazione in giudizio? Per il Tar Calabria risposta è no. Infatti, secondo i giudici calabresi, i followers sono solamente degli “osservatori esterni” delle iniziative delle associazioni a cui mettono “mi piace” e, quindi, non possono essere considerati come partecipanti.

Nel caso che andremo ad analizzare, il Tar stabilisce che i followers non possono essere paragonati alle persone fisiche che fanno concretamente parte dell’associazione, indipendentemente dal loro numero.

Dunque, avere un gran numero di followers sui social network non aumenta la rappresentatività dell’associazione ai fini della legittimazione ad impugnare in giudizio atti amministrativi.

Il caso: il Tar Calabria si esprime sulla legittimazione in giudizio dei followers

Una recente decisione del Tar Calabria ha affrontato per la prima volta la questione riguardo la legittimazione ad agire in giudizio dei followers. Nel caso di specie, il Tar si è espresso sulla possibilità di un’organizzazione no profit a tutela dell’ambiente di adire le vie giudiziarie per far valere una giusta causa, in considerazione del consenso ottenuto sui social network, sui quali molti followers avevano messo “mi piace”.

In particolare, l’associazione calabrese aveva impugnato un provvedimento della Regione Calabria in materia di gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti. Ma l’Amministrazione controinteressata aveva chiesto il rigetto del ricorso, sulla base del fatto che l’associazione in questione non avesse una rappresentatività rilevante.

Il Tar Calabria ha accolto l’eccezione dell’Amministrazione e ha sancito che i followers dell’associazione devono essere considerati come meri “osservatori esterni” e non come suoi partecipanti, poiché a tal fine rilevano solo le persone fisiche.

Followers e social network hanno la legittimazione in giudizio? Chi può impugnare gli atti amministrativi?

La vicenda in esame riguarda la tutela dell’ambiente e la possibilità di prevedere la legittimazione in giudizio dei followers che sostengono la causa. Dunque, nel caso di specie, il Tar Calabria ribadisce che i followers dell’associazione ricorrente sono meri osservatori e sostenitori “dall’esterno”, pertanto non hanno rilevanza ai fini del riconoscimento della legittimazione ad agire in giudizio.

Dunque, i followers, indipendentemente dal loro numero, non rilevano ai fini della legittimazione ad agire in Tribunale perché non sono paragonabili alle persone fisiche che costituiscono un associazione.

Come noto, infatti, la legittimazione ad impugnare gli atti amministrativi in ambito di tutela dell’ambiente, spetta solo ad associazioni locali con un alto livello di rappresentatività, intesa come persone fisiche facenti parte dell’associazione (ex plurimis Consiglio di Stato, sentenza 4233/2019).

Invece, in questo caso i giudici del Tar Calabria hanno accolto la richiesta dell’Amministrazione controinteressata perché l’associazione ricorrente era fondata solamente da 18 cittadini, numero non rilevante rispetto ai 35.000 abitanti del Comune. A nulla è valso la richiesta dell’associazione di considerare i followers sui social network come membri dell’associazione.

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