Come cambia il lavoro part time con il riordino delle tipologie contrattuali previsto dal Jobs Act? Molte le novità sulla durate, le clausole flessibili e elastiche e la trasformazione in part time di contratti a tempo pieno.
Nel Consiglio dei Ministri dello scorso 20 Febbraio, nell’ambito della delega assegnata al governo sulla riforma del lavoro e sul Jobs Act, è stato approvato, in via preliminare, il testo unitario semplificato sulle tipologie contrattuali.
Si tratta del testo finalizzato al riordino e alla semplificazione delle attuali tipologie contrattuali e dei contratti di lavoro, che prevede anche un ampio capitolo dedicato alla disciplina del lavoro part-time. per questa specifica tipologia contrattuale vengono previsti nuovi limiti e viene definita la possibilità di introdurre clausole flessibili ed elastiche in alcuni specifici casi. Alcune importanti novità riguardano anche la possibilità di trasformare in lavoro part time un contratto che precedentemente era a tempo pieno.
Caratteristiche del lavoro part time
La caratteristica principale del contratto a tempo parziale o part time è quella di prevedere un numero minore di ore di lavoro rispetto al normale orario di lavoro previsto per legge e dalle contrattazioni sindacali. Tale numero di ore viene fissato dal contratto di lavoro individuale che può essere:
- a tempo determinato;
- a tempo indeterminato;
In base al decreto legislativo emanato in via preliminare dal Governo rimangono invariate le tipologie di lavoro part time previste:
- tempo parziale di tipo orizzontale: quando il numero di ore è ridotto su base giornaliera (4 ore, invece che 8, ad esempio);
- tempo parziale di tipo verticale: quando sono ridotte le giornate nel corso della settimana o del mese ma la giornata lavorativa rimane immutata;
- tempo parziale di tipo misto: se il part time si configura come una combinazione delle due precedenti tipologie;
Limiti di orario e lavoro supplementare
Il lavoro supplementare è quello che comunemente prende il nome di "straordinari". Si tratto di prestazioni lavorative che vengono svolte, su esplicita richiesta del datore di lavoro in orari differenti rispetto a quelli concordati e previsti dal contratto individuale, sempre comunque entro il limite massimo del tempo pieno.
Il ricorso al lavoro supplementare può essere sempre richiesto dal datore di lavoro di lavoro nei casi di part time orizzontale mentre nei casi di part time verticale e misto può essere richiesto quando non viene raggiunto l’orario del tempo pieno.
In base al decreto recentemente emanato, nei casi in cui il CCNL non preveda una disciplina relativa al lavoro supplementare, è stato specificato che il datore di lavoro può richiedere al lavoratore di svolgere un numero di ore di lavoro supplementare che non devono comunque superare il 15% delle ore settimanali previste dal contratto di lavoro.
La retribuzione prevista per queste ore di lavoro deve essere maggiorata del 15% rispetto a quella prevista per le ore di lavoro normali.
Clausole flessibili ed elastiche
Le clausole flessibili ed elastiche sono due opzioni, esercitabili dal datore di lavoro, per trasformare, rispettivamente, la collocazione della prestazione lavorativa (ossia per cambiare l’orario di lavoro del lavoratore) e per aumentare la durata della prestazione lavorativa.
I contratti collettivi possono determinare le condizioni e le modalità per l’esercizio del potere di variazione della collocazione temporale della prestazione rispetto a quella concordata inizialmente con il lavoratore, introducendo una clausola di tipo flessibile o di tipo elastico.
Se il CCNL non introduce e disciplina le clausole flessibili e le clausole elastiche utilizzabili per una determinata categoria di lavoratori, tali clausole possono essere concordate dalle parti che stringono il contratto, di fronte alle Commissioni del Lavoro. Le clausole flessibili possono interessare tutte le tipologie di lavoro part time mentre le clausole elastiche saranno previste nei contratti a tempo parziale di tipo verticale o misto.
Per non essere considerate nulle, tali clausole dovranno prevedere le modalità con cui il datore di lavoro può modificare l’orario di lavoro della prestazione o aumentare la durata della prestazione, sempre fornendo un preavviso di almeno 2 giorni. Dovrà essere specificata anche il numero massimo di ore aumentabili che comunque non potrà superare il 25% del numero di ore annue previste dal contratto a tempo parziale.
Anche in questo caso le ore lavorate in orario modificato o differente da quello previsto dal contratto sono soggette a una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria.
Quando è possibile trasformare il full time in part time
Vengono estesi anche i casi in cui il contratto di lavoro a tempo pieno può essere trasformato in lavoro part time, dai lavoratori sia pubblici che privati che:
- sono affetti da patologie oncologiche;
- sono affetti da gravi patologie cronico-degenerative che implicano la riduzione delle capacità lavorative e causano effetti invalidanti delle terapie;
In questi casi può essere successivamente richiesta anche la trasformazione del contratto a tempo parziale in un nuovo contratto a tempo pieno.
Nelle richieste di trasformazione di rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale viene poi prevista una priorità nei casi di
- patologie oncologiche o patologie cronico-degenerative gravi che affliggono il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore;
- totale inabilità lavorativa o invalidità al 100% con necessità di assistenza continua del convivente del lavoratore;
- figlio convivente portatore di handicap di età non superiore ai 13 anni;
E’ prevista anche la possibilità per il lavoratore di richiedere la trasformazione in part time di un rapporto full time, in luogo del congedo parentale, richiedendo una riduzione dell’orario di lavoro non superiore al 50%.
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