La nuova circolare dell’amministrazione finanziaria fornisce alcuni chiarimenti in materia di società di comodo, detrazioni irpef e deduzioni dell’imu dal reddito
La circolare n. 10/E emanata in data 14 maggio 2014 dall’agenzia delle entrate fornisce diversi chiarimenti in materia di società di comodo, determinazione del reddito d’impresa e deduzione IMU.
In particolare le società non operative, di cui all’art.30 della legge 724 del 1994 e quelle in perdita sistemica, previste dal dl 138 del 2011, non potranno chiedere a rimborso, in compensazione con altri tributi o contributi l’eccedenza di credito IVA maturato alla fine del periodo.
Per tali soggetti non ha comunque rilevanza l’adeguamento al reddito minimo determinato per l’anno in cui il soggetto non risulta operativo così come previsto dalla circ. 25/E del 2007. Tale limitazione deve essere estesa, secondo l’amministrazione finanziaria, anche alle società in perdita sistemica.
deducibilità crediti non più esigibili
Per quanto riguarda le perdite su crediti la deducibilità dei crediti non più esigibili (previsti dal comma 5 dell’art. 101 dpr 917 del 1986) in presenza di elementi che si ritengono certi e precisi che, qualora si abbia a che fare con elementi abbastanza datati, sono comune accertabili dopo la prescrizione degli stessi. Tale assunto per l’amministrazione finanziaria non è una novità prevista dalla legge n. 134 del 2012, ma già in precedenza veniva utilizzato per con la certezza di adeguarsi al dettato normativo.
L’unica possibilità per l’amministrazione era quella di contestare una eventuale inattività del contribuente che avrebbe potuto configurare un atto di liberalità.
La Legge di stabilità del 2014 (legge n. 147 del 2013) ha inoltre definitivamente stabilito che è impossibile effettuare una rivalutazione dei beni esclusivamente in sede civilistica senza quindi effettuare il dovuto versamento di imposta.
Per i beni in carico al 31.12.2012 sarà quindi possibile effettuare la rivalutazione versando la dovuta imposta sostitutiva ( e quindi il 12 o il 16 %). In base alle disposizioni della legge di stabilità erano previsti tre versamenti di uguale importo ogni anno senza sommare gli interessi dovuti. Il dl 66 del 2014 (decreto irpef) ha successivamente modificato tale tipo di disciplina prevedendo che l’imposta sostitutiva dovuta deve essere versata in unica soluzione entro il 16 giugno, termine di pagamento delle imposte sui redditi.
Per quanto riguarda le compensazioni di imposta la legge n. 147 del 2013 ha previsto un limite, pari a 15 mila euro, superato il quale occorre un visto di conformità per effettuare la compensazione. L’agenzia delle entrate ha successivamente chiarito che l’asseverazione riguarda esclusivamente i casi di compensazione orizzontale con esclusione di quella verticale e che le disposizioni riguardano i crediti maturati nel 2013 con esclusione di quelli maturati in anni precedenti.
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