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IMU: deducibilità sugli immobili strumentali impossibile se ad uso promiscuo

giovedì 15 maggio 2014, di Roberto Rais

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire un importante aspetto legato alla deducibilità dell’imposta municipale unica (IMU) dal reddito di impresa e di lavoro autonomo. La legge di stabilità (l. 147/2013) prevede infatti all’art. 1, comma 715, che l’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali, sia deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento, e che la stessa imposta sarà indeducibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, con elevazione dell’aliquota al 30% per quanto riguarda il solo periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

In altri termini, le imprese e i lavoratori autonomi che presentano l’Unico 2014 possono dedurre in tale modello il 30% dell’Imu pagata nello stesso anno per cui si intende usufruire della detrazione. Se quindi sono state pagate rate Imu 2013 per complessivi 5.000 euro, relative a fabbricato strumentale, la deduzione sarà pari al 30% di 5.000 euro, ovvero 1.500 euro, dall’Ires. Se tuttavia l’Imu è stata versata tardivamente nel 2014, la deduzione slitterà all’Unico 2015: rileva pertanto non il principio della competenza, quanto quello di cassa.

Per comprendere quale possa essere il confine legato alla deducibilità dell’IMU dal reddito derivante dall’esercizio dell’arte o della professione, occorre pertanto cercare di comprendere quale possa essere una vigente nozione di immobili “strumentali”, legando a tale concesso quello di improduttività di reddito fondiario. In soccorso alle necessità interpretative giunge l’art. 43, comma 2, del TUIR, secondo cui ai fini delle imposte sui redditi devono considerarsi strumentali – e pertanto non produttivi di reddito fondiario - solamente gli immobili utilizzati per l’esercizio dell’arte o della professione, o dell’impresa commerciale da parte del possessore.

Da tale tenore letterale l’Agenzia delle Entrate ribadisce come siano esclusi dalla nozione di immobili strumentali tutti gli immobili ad utilizzo promiscuo e, quindi, viene altresì confermata l’esclusione della deducibilità dell’IMU sugli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, o all’impresa commerciale e all’uso personale o familiare del contribuente.

Pertanto, in estremo tentativo di sintesi, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che i fabbricati strumentali che vengono destinati ad utilizzo promiscuo generano versamenti di imposta municipale unica non deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, mentre per quanto concerne i fabbricati strumentali, è confermata la deducibilità del 30% dell’Imu, in via transitoria (20% dall’esercizio successivo).

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