L’Agenzia delle Entrate precisa che l’iscrizione al Vies è una procedura completamente priva di costi. Operazioni di inserimento, di verifica e di monitoraggio sono gratuite.
L’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta con un comunicato nel quale chiarisce che l’iscrizione al Vies è ottenibile indicando tale volontà all’interno della dichiarazione di inizio attività o – in un secondo momento – attraverso i servizi telematici delle Entrate (direttamente o mediante intermediari) e che, in ogni caso, la procedura è completamente gratuita e priva di compensi.
La precisazione, contenuta in un recente comunicato stampa e indotta in seguito alle segnalazioni giunte negli ultimi giorni agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, relativamente ad alcune società che offrivano il servizio a pagamento, afferma infatti che l’Amministrazione finanziaria non richiede alcuna “ricompensa” per la registrazione e per la pubblicazione delle partite Iva nelle imprese operanti nell’ambito dell’Unione Europea.
Ne consegue che le operazioni di inserimento, di verifica e di monitoraggio degli operatori commerciali titolari di partite Iva, che effettuano operazioni intracomunitarie, sono svolte gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate tramite il Vies (Vat information exchange system), un sistema elettronico a cui è necessario iscriversi, e che permette la circolazione di alcuni dati riguardanti l’Iva, permettendo quindi (a titolo di esempio non esaustivo) di controllare la validità di una partita Iva rilasciata in un determinato Paese Ue nel momento in cui viene utilizzata per scambi commerciali con un altro Stato membro, e semplificando in modo significativo alcune ulteriori procedure.
Per approfondire: Operazioni intracomunitarie e iscrizione al Vies: ecco come funziona
Come già accennato, per richiedere l’inclusione nell’archivio Vies è sufficiente compilare un apposito campo (“Operazioni intracomunitarie”) all’interno della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva. Gli enti non commerciali, non soggetti passivi d’imposta, possono invece formulare la richiesta selezionando la casella "C" del quadro A del modello AA7.
Ancora, chi è già titolare di partita Iva (ivi compresi i soggetti non residenti identificati direttamente ai fini Iva), può esprimere tale opzione utilizzando le appositi funzioni disponibili nei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, provvedendovi direttamente (se è abilitato a Entratel o Fisconline) oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato.
Per quanto attiene le modalità di esclusione, si tenga conto che nell’ipotesi in cui non vengono presentati elenchi riepilogativi per quattro trimestri consecutivi, l’Agenzia presupporrà che il contribuente non intende più effettuare operazioni intracomunitarie.
In tale ipotesi l’Agenzia delle Entrate procederà all’esclusione dalla banca dati, previo invio di un’apposita comunicazione all’interessato. Si tenga infine conto che l’estromissione dall’elenco, effettuata a cura della direzione provinciale competente per territorio, ha effetto dal 60esimo giorno successivo alla data di comunicazione al diretto interessato.
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