Invalidità civile e assegno sociale: sospensione in arrivo. Ecco per chi

Teresa Maddonni

29 Luglio 2021 - 14:19

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Invalidità civile e assegno sociale: INPS sta avviando le note di preavviso di sospensione per alcuni beneficiari inadempienti che non hanno comunicato i redditi. Istruzioni nel messaggio n. 2756.

Invalidità civile e assegno sociale: sospensione in arrivo. Ecco per chi

Invalidità civile e assegno sociale: scatta la sospensione per i titolari delle prestazioni assistenziali che non hanno risposto ai precedenti solleciti dell’INPS che fa l’ultima chiamata come annuncia con il messaggio n. 2756 del 28 luglio 2021.

INPS si riferisce alla comunicazione dei redditi che i titolari di invalidità civile e assegno sociale non hanno fornito.

Nel messaggio infatti l’Istituto ricorda che le prestazioni assistenziali di invalidità civile e l’assegno sociale sono collegate al reddito. Le stesse vengono corrisposte nel caso in cui il soggetto beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge. Non solo è previsto il limite reddituale, ma è prevista anche la comunicazione medesima se i beneficiari di invalidità civile e assegno sociale non sono tenuti alla dichiarazione dei redditi o comunque non la comunichino integralmente.

INPS ha notato inadempienze da parte dei beneficiari delle prestazioni e pertanto ha inviato un primo sollecito al quale molti non hanno risposto.

Ora con il messaggio del 28 luglio INPS comunica che sta inviando delle note di preavviso di sospensione a coloro che non hanno comunicato la loro situazione reddituale dal 2017 in poi nonostante un primo sollecito.

Per i titolari dell’invalidità civile e assegno sociale che non rimediano entro i termini indicati, secondo le tempistiche che illustreremo di seguito come da messaggio INPS, scatterà la sospensione delle prestazioni. Dopo la sospensione arriva la revoca.

Invalidità civile e assegno sociale: ecco per chi arriva la sospensione

Per i titolari di invalidità civile e assegno sociale che non hanno dato comunicazione dei redditi e che “sono rimasti inerti rispetto agli adempimenti richiamati e al sollecito ricevuto, l’Istituto procederà alle lavorazioni necessarie alla sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni economiche in godimento”.

Questo è quanto specifica INPS nel messaggio del 28 luglio. Le prestazioni oggetto delle misure di sospensione eventuale e revoca sono le seguenti:

  • pensione di inabilità;
  • assegno mensile di assistenza;
  • pensione ai ciechi civili;
  • pensione ai sordi;
  • assegno sociale.

INPS ricorda infatti di aver provveduto a una prima comunicazione rimasta disattesa. All’esito di tale prima comunicazione, l’Istituto ha infatti individuato, per l’anno 2017, 68.586 posizioni riferite a soggetti che non hanno presentato né la dichiarazione dei redditi (annualità reddituale 2018), né la dichiarazione di responsabilità reddituale di cui all’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008, né hanno dato riscontro al sollecito.

Invalidità civile e assegno sociale con preavviso di sospensione: adempimenti

INPS nel messaggio per invalidità civile e assegno sociale i cui titolari si trovano nella situazione su richiamata specifica quali sono le modalità di invio delle note di preavviso di sospensione e gli adempimenti da seguire facendo una distinzione.

Per le prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità per gli anni 2017 e seguenti, al fine di acquisire le dichiarazioni reddituali, l’Istituto procederà secondo le seguenti modalità:

  • estrazione dei soggetti in età lavorativa attiva (fascia di età da 18 a 65 anni e 7 mesi), beneficiari di assegno mensile di assistenza, di pensione di inabilità per invalidità civile, di pensione per cecità assoluta o parziale, di pensione per sordità;
  • invio della nota di preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R, con la quale si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale;
  • entro 60 giorni dall’invio della comunicazione, i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica di “Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10 bis D.L. 207/2008” come vedremo di seguito;
  • trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invierà ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R;
  • allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo agli anni di reddito non dichiarati (dal 2017 al 2021). La comunicazione di revoca della prestazione verrà inviata con raccomanda A/R al cittadino.

Nel caso invece di assegno sociale/pensione sociale e assegno sociale sostitutivo la lavorazione riguarderà i soggetti che non abbiano compiuto 80 anni di età al 31 dicembre 2017. INPS in questo caso provvederà:

  • a inviare una nota a mezzo raccomandata A/R con la quale si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale;
  • a invitare i destinatari a presentare la predetta dichiarazione reddituale entro 60 giorni.

Trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione relativamente all’anno di reddito 2017 (non dichiarato), con il successivo recupero delle prestazioni pagate e non dovute.

Come comunicare i redditi

INPS invia tutte le comunicazioni di preavviso di sospensione e la revoca con la lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il titolare di prestazioni di invalidità civile e assegno sociale deve procedere alla ricostituzione reddituale:

  • online accedendo all’area personale MyINPS (clicca qui);
  • tramite gli Istituti di Patronato o altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto.

Per quanto riguarda la modalità online è possibile accedere con:

A questo punto il beneficiario deve procedere con il seguente percorso:

  • “Home” ;
  • “Prestazioni e servizi”;
  • “Servizi”;
  • “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione”; “Variazione prestazione pensionistica”.

Attivando il successivo sottomenu: “Ricostituzioni/Supplementi”; “Ricostituzione pensione”; “Reddituale”; “Per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008”.

Messaggio INPS numero 2756 del 28-07-2021
Prestazioni assistenziali. Verifiche reddituali anno 2017 e seguenti. Obbligo di comunicazione dei redditi ai sensi dell’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

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