Insindacabilità parlamentare: cos’è e che differenza c’è con l’immunità?

Antonio Atte

7 Luglio 2016 - 16:45

Insindacabilità parlamentare: cos’è e qual è la differenza tra insindacabilità e immunità? Ecco una breve scheda.

Insindacabilità parlamentare: cos’è e che differenza c’è con l’immunità?

Insindacabilità parlamentare: cos’è? Come funziona? Esiste una differenza tra insindacabilità e immunità parlamentare?

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare di questo argomento dopo che il senatore del Movimento Cinque Stelle Michele Giarrusso - querelato per diffamazione dalla deputata siciliana del Pd Maria Greco, la quale era stata accusata da Giarrusso di contiguità con ambienti mafiosi - aveva manifestato l’intenzione di chiedere l’applicazione della norma sull’insindacabilità parlamentare, in modo da evitare il processo a Enna.

Insindacabilità parlamentare: la polemica su Giarrusso del M5S

La scelta ha scatenato un vespaio di polemiche soprattutto da parte dei parlamentari Pd, i quali hanno accusato il M5S di sfuggire alle proprie responsabilità. Da qui il dietrofront dell’esponente grillino, che - complice l’opposizione dei suoi colleghi di partito - alla fine ha deciso di non appellarsi a questa prerogativa.

Ma come funziona il principio dell’insindacabilità parlamentare? Cos’è e che differenza c’è tra insindacabilità e immunità parlamentare?

Immunità parlamentare: due tipologie

Per rispondere a queste domande è opportuno ripassare la Costituzione italiana. Il nostro diritto costituzionale prevede diversi tipi di immunità. Una prima tipologia riguarda i parlamentari (articolo 68 della Carta), un’altra categoria concerne invece il Presidente della Repubblica, il quale non è responsabile degli atti commessi nell’esercizio delle sue funzioni (articolo 90).

Insindacabilità parlamentare: cos’è e come funziona?

Dunque, l’insindacabilità parlamentare rientra tra le immunità di cui godono deputati e senatori ed è considerata la prerogativa parlamentare più importante. L’articolo 68 della Costituzione sancisce infatti che “i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni”.

In pratica il parlamentare gode di uno scudo e non ha nessuna responsabilità penale, civile, patrimoniale o amministrativa per quanto detto o votato durante l’esercizio delle sue funzioni.

L’articolo 68 recita inoltre che:

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione - si legge sempre nell’articolo - è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza”.

L’insindacabilità, infine, continua a valere per il parlamentare anche se cessato dalla carica, relativamente al periodo in cui era nell’esercizio delle funzioni.

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