Infortunio lavoratore autonomo, le regole: chi paga, come ottenere il risarcimento

Claudio Garau

27 Marzo 2022 - 12:21

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L’infortunio lavoratore autonomo rappresenta un evento tutt’altro che raro, per questo sono previste regole ad hoc in sua tutela. Il diritto alle prestazioni Inail.

Infortunio lavoratore autonomo, le regole: chi paga, come ottenere il risarcimento

Gli infortuni nell’ambito dello svolgimento di un’attività lavorativa sono purtroppo cosa piuttosto comune, come testimoniano i frequenti casi di cronaca riportati sui giornali. Ebbene, occorre tener presente che non soltanto i lavoratori dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi, e in particolare coloro che sono attivi nel settore artigiano e in quello agricolo, possono avvalersi di un indennità ad hoc - in ipotesi d’infortunio sul lavoro.

Di seguito intendiamo focalizzarci proprio sulle regole in tema di infortunio lavoratore autonomo, onde capire chi in sostanza paga a copertura dell’infortunio e come il lavoratore autonomo può ottenere quanto spettante.

Infortunio lavoratore autonomo: le regole e il contesto di riferimento

Il sito web ufficiale dell’Inail si rivela molto utile a chiarire il meccanismo della tutela in caso di infortunio lavoratore autonomo, perciò ad esso faremo riferimento. L’assicurazione obbligatoria Inail copre ogni incidente che sia avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” da cui derivi il decesso, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni.

Come indica l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la differenza essenziale rispetto alla malattia professionale è che l’evento scatenante è improvviso e violento, invece nel primo caso le cause sono lente e diluite nel corso del tempo. Ciò vale ovviamente anche per la categoria di lavoratori che qui ci interessa, ovvero gli autonomi.

La causa violenta può essere rappresenta da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche. Insomma, una causa violenta è ogni aggressione che dall’esterno produce un danno all’integrità psico-fisica del lavoratore.

Per ’occasione di lavoro’ si deve intendere l’insieme di tutte le situazioni, incluse quelle ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e in cui è molto concreto il rischio per il lavoratore. In particolare, ad arrecare l’eventuale danno possono essere elementi dell’apparato produttivo; situazioni e fattori propri del lavoratore; situazioni ricollegabili all’attività lavorativa.

Per la tutela contro l’infortunio non è sufficiente, dunque, che l’evento avvenga durante il lavoro, ma che si verifichi per il lavoro, così come appurato dal cosiddetto esame eziologico, vale a dire l’esame delle cause dell’infortunio. Deve esistere, in sostanza, un rapporto, anche indiretto di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che produce l’infortunio.

Infortunio lavoratore autonomo: dolo e colpa del lavoratore

Attenzione però: sono esclusi dalla protezione Inail gli infortuni conseguenti ad una condotta estranea al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano aggravate dal lavoratore stesso in maniera dolosa. Si tratta di considerazioni valevoli anche per i lavoratori autonomi, che qui interessano.

Diverso discorso per quanto riguarda gli infortuni verificatisi per colpa del lavoratore, giacché gli aspetti soggettivi del suo comportamento - vale a dire imperizia, negligenza o imprudenza - non hanno rilevanza per quanto attiene all’indennizzabilità dell’evento dannoso. Ovviamente però si deve trattare di aspetti di una condotta riconducibile al campo delle finalità lavorative. Di ciò si trova chiara traccia nel sito web ufficiale dell’Inail.

In tema di indennizzabilità dell’infortunio lavoratore autonomo, ricordiamo altresì che l’Inail protegge i lavoratori anche in ipotesi di infortuni avutisi durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Si tratta del cd. infortunio in itinere, il quale può verificarsi, tra l’altro, durante il consueto percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nelle circostanze di rapporti di lavoro plurimi. Inoltre, ogni modalità di spostamento è inclusa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.), ma ciò a condizione che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Invece, il tragitto compiuto con l’utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in specifiche condizioni, è garantito dall’assicurazione soltanto se tale utilizzo è necessitato.

Infortunio lavoratore autonomo: il diritto alle prestazioni Inail e il principio dell’automaticità delle prestazioni

Rimarchiamo che, alla luce del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il lavoratore è assicurato per una o più attività ritenute pericolose, ma è pur vero che egli si può trovare in situazioni di pericolo che non sempre sono provocate dalle specifiche attività per cui è stato assicurato. Pensiamo ad esempio al fatto che il lavoratore autonomo può operare in un ambiente, a fianco di colleghi che compiono anch’essi attività rischiose. Si tratta dunque di una tutela, nel complesso, assai ampia.

Lo ribadiamo: come opportunamente sottolineato nel sito web ufficiale Inail, nella tutela contro gli infortuni rientrano non soltanto lavoratori come i subordinati e i parasubordinati, ma anche i lavoratori autonomi, e tra essi menzioniamo in particolare gli artigiani e i coltivatori diretti.

In materia di infortuni sul lavoro, vige il cd. principio di automaticità delle prestazioni: in base ad esso, il lavoratore ha diritto alle prestazioni economiche anche nei casi in cui il datore di lavoro non lo ha assicurato o se non è in regola con il versamento dei contributi Inail. Ma attenzione: detto principio non vale per i lavoratori autonomi, giacché per essi il diritto e, dunque, il pagamento delle prestazioni economiche scatta nel momento nel quale è regolarizzata la situazione contributiva.

Non si tratta però di un venir meno del diritto all’indennizzo da infortunio sul lavoro. Come infatti recentemente affermato dalla Cassazione, il mancato pagamento regolare dei versamenti contributivi da parte del lavoratore autonomo - titolare di una posizione assicurativa Inail - non esclude l’operatività della tutela assicurativa. Piuttosto si limita a condizionare l’esecutività del diritto alla regolarità contributiva, con mera sospensione del pagamento delle prestazioni economiche fino a che la posizione non sia stata sanata.

Mentre il lavoratore autonomo può, invece, accedere liberamente alle prestazioni sanitarie e riabilitative, anche laddove non sia sia provveduto a pagare il premio.

Inoltre, come chiaramente indicato nel sito web ufficiale Inail, il diritto alle prestazioni in oggetto può essere perso, dopo tre anni e 150 giorni:

  • dal giorno nel quale si è verificato l’infortunio;
  • dalla data nella quale i postumi permanenti hanno raggiunto la misura minima indennizzabile, ai fini del conseguimento dell’indennizzo in capitale del danno biologico o della rendita diretta.

Come deve comunicare l’infortunio il lavoratore autonomo?

A questo punto, vediamo quali sono le modalità con le quali rendere noto l’infortunio, per l’ottenimento della relativa tutela. Ebbene, gli artigiani devono denunciare all’Inail l’infortunio da essi stessi subito entro 2 giorni dalla data del certificato medico che prognostica l’infortunio non guaribile entro 3 giorni. L’Inail tuttavia non pone particolari vincoli e indica che si può ritenere assolto l’obbligo di denuncia nei termini di legge, con l’invio telematico del certificato da parte del medico o della struttura sanitaria che dà la prima assistenza. Attenzione però: l’interessato dovrà comunque occuparsi, quando possibile, della redazione e trasmissione del modulo di denuncia. Egli non perderà il diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta per i giorni anteriori l’inoltro del modulo.

Per gli infortuni dei lavoratori autonomi del settore agricoltura, provvede il lavoratore autonomo sia per sé, che per gli appartenenti al nucleo familiare costituenti la forza lavoro. Nel caso in cui questi si trovi nella impossibilità di provvedervi in via diretta, Inail precisa che l’obbligo di denuncia nei termini di legge si considera assolto con la spedizione del certificato medico da parte di tale lavoratore o del medico curante entro i previsti termini, fermo restando l’obbligo di inoltrare, in ogni caso, la denuncia / comunicazione per le opportune finalità assicurative.

Anche in caso di infortunio lavoratore autonomo, l’assistenza dai patronati si rivela essenziale. Anzi, in qualsiasi ipotesi in cui i lavoratori abbiano necessità, possono richiedere - per il completamento delle pratiche - il supporto dei patronati riconosciuti dalla legge. Questi ultimi per legge sono tenuti a tutelare i diritti dei lavoratori infortunati in maniera del tutto gratuita.

Anzi, al fine di conseguire le prestazioni il lavoratore può rivolgersi alla sede del patronato più vicina, che mette a disposizione dei lavoratori consulenza e assistenza a costo zero. In virtù di una convenzione con i Centri di assistenza fiscale (Caf), gli assistiti Inail potranno altresì rivolgersi ai Caf per la consultazione e la stampa della certificazione unica in maniera telematica.

Inail sottolinea che le prestazioni economiche prevedono l’acquisizione della certificazione unica dei redditi dell’anno precedente.

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