Infortunio in itinere: quando è previsto il risarcimento? La guida

Stefania Manservigi

25/05/2017

25/05/2017 - 10:42

condividi

L’infortunio in itinere è l’infortunio subito dal lavoratore durante il normale tragitto tra casa e lavoro. Quando è previsto il risarcimento?

Infortunio in itinere: quando è previsto il risarcimento? La guida

L’infortunio in itinere è l’infortunio subito dal lavoratore durante il normale tragitto compiuto dallo stesso, sia all’andata che al ritorno, per andare da casa a lavoro.

Non solo, l’infortunio in itinere viene riconosciuto anche quando avviene nel normale percorso che collega due posti di lavoro (qualora il lavoratore abbia più rapporti di lavoro) o nel percorso tra la sede di lavoro e il luogo di consumazione dei pasti se l’azienda non dispone di un servizio di mensa.

Negli ultimi anni, inoltre, la giurisprudenza ha allargato ulteriormente il concetto di infortunio in itinere facendo ricomprendere nello stesso anchela caduta o le lesioni riportate dal lavoratore in seguito a uno scippo subito durante il percorso casa-lavoro.

Affinché possa configurarsi la fattispecie dell’infortunio in itinere, dunque, è necessario ci sia un collegamento, seppur in modo indiretto, del rischio con lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Il risarcimento dell’infortunio in itinere è previsto però nel rispetto di determinate condizioni. Quando è possibile ottenere il risarcimento? Quali sono i mezzi di trasporto riconosciuti per far valere l’infortunio in itinere? Di seguito tutto quello che c’è da sapere in proposito.

Cosa si intende per “normale percorso”?

L’infortunio in itinere viene riconosciuto nel normale percorso compiuto dal lavoratore per andare da casa a lavoro. E’ proprio questa una delle condizioni da rispettare affinché venga riconosciuto il rimborso.

Ma cosa si intende per normale percorso? Pernormale percorso deve intendersi il percorso più breve e diretto rispetto alla propria sede lavorativa nonché quello perimetrato entro un ragionevole arco temporale.

Vengono riconosciute nell’ambito dell’infortunio in itinere eventuali deviazioni o interruzioni necessitate dovute a:

  • cause di forza maggiore come ad esempio traffico e lavori in corso;
  • esigenze “essenziali ed improrogabili” (un esempio può essere quello del datore di lavoro che autorizza a passare a prendere dei colleghi).

Con quali mezzi di trasporto viene riconosciuto?

Negli ultimi anni la giurisprudenza ha allargato le maglie dell’infortunio in itinere, riconoscendo lo stesso non solo quando il lavoratore utilizza il proprio mezzo privato ma anche quando effettua il tragitto a piedi o con i mezzi pubblici.
Anche l’utilizzo di un particolare mezzo di trasporto, infatti, influisce sul riconoscimento dell’infortunio in itinere.

Nel caso in cui il lavoratore si sposti con mezzo privato, il risarcimento è riconosciuto solo qualora la scelta dell’utilizzo di tale mezzo risulti necessaria.

Più precisamente la Corte di Cassazione ha sancito la possibilità di utilizzo del mezzo di trasporto privato nelle seguenti ipotesi:

  • totale assenza di mezzi pubblici;
  • presenza mezzi pubblici che non consentano il puntuale raggiungimento del luogo di lavoro;
  • eccessivo disagio procurato dallo stato in cui versano i mezzi pubblici presenti sulla zona interessata.

Quando non è previsto il risarcimento?

Il risarcimento in caso di infortunio in itinere è sempre previsto, indipendentemente da chi abbia causato l’incidente.

Qualora il lavoratore utilizzi un mezzo di trasporto privato, tuttavia, esistono delle situazioni che non consentono i risarcimento.

Nello specifico non può essere risarcito un infortunio in itinere avvenuto su mezzo di trasporto privato quando lo stesso sia causato da:

  • lavoratore con patente sospesa, ritirata o mai conseguita;
  • lavoratore in stato di ebrezza o sotto l’influsso di psicofarmaci;
  • lavoratore sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o allucinogene, sempre che non gli siano state somministrate per finalità terapeutiche.

Argomenti

Iscriviti a Money.it

SONDAGGIO