Ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in materia di indagini bancarie 2017 e accertamento.
Indagini bancarie 2017: cosa cambia? Ecco gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Le novità in materia di accertamenti bancari 2017 introdotte dal Decreto Legge 193/2016 collegato alla legge di Bilancio 2017 riguardano esclusivamente i prelevamenti e non anche i versamenti non giustificati.
Di conseguenza, per questi ultimi non trova applicazione il cosiddetto “scudo quantitativo” rappresentato dai limiti giornalieri e mensili rispettivamente pari a 1.000 euro e 5.000 euro. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2017, in risposta ai quesiti sulle nuove indagini bancarie 2017. Ma - ed era probabilmente la conferma più attesa - l’Agenzia delle Entrate esclude l’applicabilità retroattiva delle nuove norme.
Ecco nel dettaglio le ultime novità in materia di accertamento mediante indagini bancarie 2017, con particolare riferimento ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2017.
Accertamento e indagini bancarie 2017: ultime novità e chiarimenti Agenzia delle Entrate
Indagini bancarie 2017 e accertamento: quali novità? Ecco gli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2017.
L’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016 ha modificato l’art. 32, comma 1, n. 2), D.P.R. n. 600/1973 introducendo un limite agli importi dei prelevamenti o importi riscossi posti come ricavi alla base delle rettifiche e degli accertamenti.
La presunzione relativa ai prelevamenti per le imprese si applica per importi superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5.000 euro mensili.
L’Agenzia delle Entrate esclude la retroattività della nuova normativa sulle indagini bancarie 2017
In ordine alle nuove norme su accertamento fiscale e indagini bancarie 2017, particolarmente atteso era l’intervento dell’Agenzia delle Entrate sulla questione della retroattività.
A questo proposito, l’Agenzia delle entrate ha escluso l’applicabilità retroattiva delle nuove norme sulle indagini bancarie, ritenendo che le stesse trovino applicazione con esclusivo riferimento alle rettifiche e agli accertamenti a partire dal 3 dicembre 2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 193/2016).
Con un’interpretazione particolarmente restrittiva, inoltre, l’Agenzia ritiene che i predetti limiti giornalieri e mensili siano applicabili esclusivamente ai prelievi non giustificati e non anche ai versamenti, per i quali rimane quindi in essere la regola secondo cui costituiscono presunzione di reddito qualora non giustificati a prescindere dal relativo importo.
Telefisco 2017: chiarimenti anche su Voluntary-bis
Ulteriori chiarimenti erano attesi in materia di Voluntary-bis.
Tra i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, infatti, alcuni hanno riguardato anche la nuova procedura di collaborazione volontaria (Voluntary bis) i cui termini sono stati riaperti dal D.L. n. 193/2016.
In particolare, durante Telefisco 2017 è stato chiesto “se il beneficiario economico di un rapporto bancario estero potesse avvalersi della nuova procedura anche se avesse già presentato l’istanza del 2015 in qualità di delegato a operare su un conto estero intestato a un terzo”.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che ai sensi dell’art. 5-opties del D.L. n. 167/1990 “possono accedere alla procedura di voluntary disclosure, beneficiando della riapertura dei termini, solo i contribuenti che non abbiano presentato istanze in relazione alla precedente edizione”.
In effetti, già con la circolare n. 27/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate era stato chiarito che ai delegati che non risultano essere i titolari effettivi non può essere attribuito alcun reddito connesso con le stesse.
Gli stessi soggetti erano invece obbligati a far emergere le eventuali ulteriori attività detenute all’estero in un qualsiasi periodo d’imposta ancora non chiuso.
Nella fattispecie del quesito appare quindi evidente che “il contribuente che vuole accedere alla voluntary-bis in relazione ai profili internazionali è stato non collaborativo in relazione alla precedente procedura di voluntary internazionale già esperita, avendo regolarizzato la sola relazione bancaria di cui era titolare in qualità di soggetto delegato alla firma. Si ritiene quindi che la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria non possa essere utilizzata per sanare l’incompletezza derivante dall’omissione pregressa”.
Ulteriori chiarimenti hanno riguardato, infine, le sanzioni relative alle violazioni sul quadro RW - ovvero il quadro della dichiarazione dei redditi dedicato a redditi esteri e attività detenute all’estero - nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria. In questo senso l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di applicare la sanzione più vantaggiosa “rispetto a quella che emerge dal confronto tra cumulo materiale e cumulo giuridico”.
Tuttavia, ai fini della determinazione delle sanzioni dovute torna comunque applicabile l’ulteriore criterio previsto dall’art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997 secondo il quale “la sanzione non potrà comunque risultare inferiore a 1/3 degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo”.
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