Imposta di bollo virtuale 2015: adempimenti, acconti, sanzioni, ritardi. La guida pratica

Simone Casavecchia

15 Aprile 2015 - 10:11

L’Agenzia delle Entrate chiarisce gli adempimenti relativi all’imposta di bollo virtuale, specificando in che modo operare riguardo agli acconti e quali sono le sanzioni previste per le dichiarazioni omesse e infedeli.

Imposta di bollo virtuale 2015: adempimenti, acconti, sanzioni, ritardi. La guida pratica

La circolare n. 16/E dell’Agenzia delle Entrate, dello scorso 14 Aprile, ha fornito importanti chiarimenti riguardo alle operazioni connesse all’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale, chiarendo in particolare quali sono le modalità per il trattamento fiscale degli acconti e quali sono le sanzioni previste in caso di dichiarazioni in ritardo o dichiarazioni omesse e infedeli.

Per quanto concerne l’imposta di bollo è opportuno premettere che i contribuenti che hanno deciso di assolverla in modo virtuale, dal 1 Gennaio 2015, sono tenuti a presentare una dichiarazione in cui vengono sono presentati il numero degli atti e i documenti emessi nel periodo d’imposta 2014; tale dichiarazione si presenta con uno specifico modello (Dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale - ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/1972) in cui i singoli atti documentati vengono distinti per tariffa.

Tale dichiarazione si trasmette esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, in via diretta o attraverso un professionista abilitato, entro il mese di Gennaio dell’Anno successivo al periodo d’imposta che viene documentato nella dichiarazione stessa.

Imposta di bollo: modalità di assolvimento
L’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale a seguito di una autorizzazione preventiva che il contribuente interessato richiede, attraverso la presentazione di un’apposita domanda che contiene una dichiarazione, dove viene indicato il numero di atti presunti e di documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante il periodo d’imposta.
L’autorizzazione viene concessa a tempo indeterminato e può essere revocata dall’Agenzia delle Entrate. Il contribuente può decidere anche di rinunciare all’autorizzazione (ad assolvere l’imposta di bollo in maniera virtuale).
Dopo che il contribuente ha presentato richiesta di autorizzazione, con la relativa dichiarazione, l’Ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate procede a una liquidazione iniziale (stimata) dell’imposta calcolata sul periodo che va dal momento in cui decorre l’autorizzazione fino al 31 Dicembre dello stesso anno.
Il calcolo della liquidazione dell’imposta è effettuato in via provvisoria e presunta, in base ai dati inseriti nella dichiarazione; la liquidazione dell’imposta è ripartita in rate uguali, ogni rata è dovuta per i bimestri del periodo di riferimento e scade alla fine del bimestre solare.
Il contribuente che ha presentato domanda di assolvimento dell’imposta di bollo in modalità virtuale, dall’anno successivo a quello in cui ha presentato la richiesta di autorizzazione, è tenuto a presentare, entro il 31 Gennaio di ogni anno, una dichiarazione che contiene:

  • il numero effettivo di atti emessi nell’anno precedente, distinti per voce e per tariffa;
  • gli altri elementi utili per la liquidazione dell’imposta;
  • gli assegni bancari estinti nel suddetto periodo;

Con questa dichiarazione contenente i dati effettivi, l’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate elabora la liquidazione definitiva a consuntivo dell’imposta dovuta per l’anno precedente, imputando la differenza a debito o a credito nella rata bimestrale che scade a Febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta considerato nella dichiarazione a consuntivo. La stessa liquidazione definitiva, viene assunta come base presuntiva per la liquidazione provvisoria per l’anno in corso.
La disciplina descritta sopra, riguardante l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale non si applica riguardo ai documenti informatici. Per tali documenti, infatti, l’imposta di bollo può essere assolta senza richiedere la preventiva autorizzazione dell’Erario e il versamento dell’imposta viene effettuato utilizzando il modello F24 entro 120 giorni dal momento della chiusura dell’esercizio.
L’autorizzazione all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale viene rilasciata dalle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate, che si occupano anche della liquidazione dell’imposta assolta in modo virtuale.
I contribuenti che decidono di rinunciare all’autorizzazione all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale devono presentare un’apposita comunicazione contentente una dichiarazione contenente gli atti e i documenti prodotti nel periodo che va dal 1 Gennaio dell’anno in corso fino al momento della rinuncia. La normativa attuale prevede che la dichiarazione di rinuncia possa essere presentata:

  • dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2015, in modalità cartacea;
  • dal 1° Gennaio 2016, direttamente online;

Liquidazione, Acconto, Versamento
La liquidazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale viene effettuata dall’ufficio di riferimento dell’Agenzia delle Entrate, prendendo in considerazione la dichiarazione, presentata dal contribuente entro il 31 Gennaio, relativa alle operazioni effettivamente svolte (a consuntivo).
L’Ufficio opera contestualmente la liquidazione in via definitiva per il periodo d’imposta precedente e quella provvisoria per l’anno in corso ed elabora un unico atto che contiene entrambe le liquidazioni e la ripartizione dell’importo dovuto in rate bimestrali e che costituisce un avviso di liquidazione. Lo stesso avviene nel caso in cui il contribuente abbia presentato, per il primo anno, richiesta di autorizzazione all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale (in questo caso il periodo di riferimento non è l’intero anno).
Il pagamento dell’imposta risultante dalla liquidazione definitiva deve essere effettuato nei 20 giorni successivi alla notifica dell’avviso di liquidazione; se dalla liquidazione si ottiene un credito, il contribuente può presentare una richiesta di rimborso.
Per i versamenti necessari ad assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale, gli acconti, gli interessi e le eventuali sanzioni si utilizza il modello F24 in via obbligatoria, dallo scorso 20 Febbraio 2015 anche se, fino allo scorso 31 marzo 2015, era possibile effettuare gli stessi versamenti con modello F23.
A seguito di questa variazione è opportuno ricordare che gli importi versati tramite il modello F23 sono scomputabili dai pagamenti da effettuare con il modello F24. Per quanto riguarda i pagamenti da effettuare con modello F24 occorre utilizzare i seguenti codici tributo:

  • 2505 = Bollo Virtuale - Rata;
  • 2506 = Bollo virtuale - Acconto;
  • 2507 = Bollo virtuale - Sanzioni;
  • 2508 = Bollo virtuale - Interessi;

Nella Rata in scadenza a Febbraio viene calcolata anche la differenza a debito dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente, in base alla alla dichiarazione definitiva precedentemente presentata. Per effettuare questo versamento si utilizza comunque il codice tributo:

  • 2505 = Bollo Virtuale - Rata;

Le eventuali eccedenze di imposta (a credito) non possono essere portate in compensazione con il Modello F24, per debiti relativi ad altri tributi.
L’acconto può essere scomputato per esigenze di liquidità dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio. L’acconto non deve, comunque, essere obbligatoriamente effettuato nel mese di febbraio ma può essere scomputato nei versamenti che vengono effettuati a partire dal mese di Febbraio.
Il contribuente nelle prossime dichiarazioni annuali, potrà scegliere, in un apposito rigo, le modalità di scomputo dell’acconto che preferisce.

Ritardi, Dichiarazioni Omesse e infedeli e Sanzioni
In caso di mancato versamento o di versamento in ritardo di una più rate dell’acconto o di dichiarazione di conguaglio (dichiarazione consuntiva, relativa all’anno precedente) omessa o infedele sono previste differenti sanzioni.
Se l’imposta di bollo dovuta fin dall’origine non è stata corrisposta in tutto o in parte è prevista una sanzione amministrativa che va dal 100% al 500% dell’imposta non pagata o della maggiore imposta dovuta.
Per i mancati o omessi versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione, come anche in tutti gli altri casi di mancato pagamento del tributo o di una sua parte entro i termini previsti è, invece, prevista una sanzione pari al 30% dell’imposta dovuta.
Anche riguardo all’assolvimento dell’imposta di bollo il contribuente può comunque decidere di utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso tanto nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di conguaglio, quanto nel caso di mancato versamento della liquidazione o degli acconti.
Se il ravvedimento operoso è relativo alla mancata presentazione della dichiarazione di conguaglio e quest’ultima viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza, la sanzione prevista è ridotta a un decimo del minimo.

Accesso completo a tutti gli articoli di Money.it

A partire da
€ 9.90 al mese

Abbonati ora

Iscriviti a Money.it