I soci/associati di società di persone/ associazioni professionali possono ritrasferire, dietro specifico consenso, le ritenute d’acconto subite dalla società, per l’ammontare residuo risultante dal proprio modello Unico. Vediamone la procedura da seguire ai sensi della Circolare A.E. 56/E del 2009.
Le ritenute subite dalle società di persone/associazioni professionali, dopo essere state trasferite ai soci/associati e da questi utilizzate per l’abbattimento delle proprie imposte, possono, per la parte residua, essere ritrasferite alla società ai fini dell’utilizzo in compensazione di quest’ultima. Ciò consente:
- Al socio/associato di evitare di risultare a credito, in relazione alla propria situazione personale, e conseguentemente di dover chiedere a rimborso il relativo importo;
- Alla società/associazione professionale di utilizzare le ritenute subite (in tutto o in parte) per il versamento delle imposte o contributi.
Per poter effettuare questa operazione di riattribuzione è richiesto il preventivo assenso dei soci/associati.
Ammontare delle ritenute trasferibili
Le ritenute trasferibili sono rappresentate esclusivamente dalla quota parte di ritenute subite dalla stessa società/associazione professionale che residuano in capo ai soci, dopo lo scomputo del proprio debito IRPEF risultante dal modello Unico Persone Fisiche.
Il socio per poter attribuire le ritenute residue alla società, non deve quindi chiudere la propria dichiarazione con un debito. Qualora l’IRPEF a debito sia ridotta (totalmente o parzialmente) per effetto dell’esistenza di crediti d’imposta evidenziati nel quadro RU, di eccedenze d’imposta risultanti dalla precedente dichiarazione e non ancora utilizzate in compensazione e dagli acconti versati, il socio può attribuire le ritenute residue alla società/associazione professionale.
Assenso dei soci
Ai fini del trasferimento delle ritenute residue è richiesto l’assenso dei soci/associati, che deve essere espresso, in un apposito atto avente data certa: sia utilizzando la PEC, oppure con una raccomandata in plico senza busta. La comunicazione dai soci/associati alla società/associazione professionale deve anticipare l’utilizzo delle somme in compensazione. Di conseguenza è richiesta la formalizzazione del socio/associato sulla volontà di rinunciare alle eccedenze di ritenute, prima dell’utilizzo delle stesse da parte del soggetto partecipato.
Utilizzo da parte della società/associazione
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito relativo alle residue ritenute da parte della società/associazione è necessario che:
- Sia stato prioritariamente manifestato il consenso da parte dei soci/associati;
- Il credito sia evidenziato nella dichiarazione dei redditi della società/associazione.
Nel modello F24 il credito va esposto utilizzando il codice tributo 6830 e riportando quale anno di riferimento l’anno di imposta relativo alla dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
Compilazione del modello Unico
Con riferimento alle ritenute subite dalla società/associazione, come detto la compensazione è riconosciuta a condizione che i soci, prima dell’utilizzo, prestino il proprio consenso con le predette modalità e che il credito risulti dal modello Unico Società di Persone, da presentare entro il 30 settembre di ogni anno.
Poiché alla società/associazione può essere attribuito esclusivamente il credito che residua dopo l’utilizzo da parte dei soci/associati, per l’abbattimento della propria IRPEF, è necessario, dopo aver compilato la dichiarazione dei soci/associati, riaprire la dichiarazione modello Unico S.P., al fine di indicare la parte delle ritenute che sono ritrasferire alla società/associazione.
Le società di persone evidenziano le ritenute subite all’interno del quadro RN del modello Unico S.P.. Tali ritenute vengono quindi attribuite ai soci/associati.
L’ammontare delle ritenute che il socio/associato, dopo l’abbattimento della propria IRPEF riattribuisce alla società/associazione, vanno da quest’ultima riportate nel quadro RO, destinato all’indicazione dei dati dei singoli soci/associati. Nel campo 12 “ Ritenute riattribuite ” va indicato l’importo delle ritenute ritrasferite dal socio alla società.
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