Cos’è il reverse charge che si applica all’Iva che sposta gli obblighi fiscali da chi emette fattura a chi la riceve? Vediamo come si applica l’inversione contabile.
Il reverse charge, o inversione contabile, è il meccanismo IVA per cui il destinatario di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato, è obbligato ad assolvere l’imposta al posto del cedente o prestatore. In pratica gli obblighi legati all’IVA si spostano da chi emette la fattura a chi la riceve.
Il riferimento normativo in Italia è l’articolo 17, commi 5 e 6, del DPR n. 633/1972 (il cosiddetto «decreto IVA»). Vediamo come funziona, in quali settori opera e cosa è cambiato con le novità più recenti.
Come funziona l’inversione contabile
Con il reverse charge il cedente o prestatore emette la fattura senza addebitare l’IVA, indicando la norma che prevede l’inversione contabile. È poi il destinatario (cessionario o committente) a diventare debitore dell’imposta verso l’Erario.
Chi riceve la fattura deve quindi:
- integrare la fattura ricevuta indicando l’aliquota propria dell’operazione e la relativa imposta (oppure, nei rapporti con l’estero, emettere autofattura);
- registrare il documento sia nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) sia nel registro degli acquisti.
La doppia annotazione rende l’operazione neutra ai fini IVA: l’imposta a debito e quella a credito si compensano. Lo scopo del meccanismo è contrastare le frodi IVA, evitando che il fornitore incassi l’imposta senza versarla mentre il cliente la porta in detrazione.
Esempio pratico
Si immagini una vendita di 1.000 euro tra due soggetti passivi IVA in regime di reverse charge. Il venditore emette una fattura di 1.000 euro senza addebito d’IVA, richiamando l’articolo 17 del DPR 633/1972.
L’acquirente registra la fattura integrandola con l’IVA (ipotizziamo il 22%): annota i 220 euro di imposta sia nel registro degli acquisti (IVA a credito) sia nel registro delle vendite (IVA a debito). Le due registrazioni si neutralizzano e, se l’imposta è interamente detraibile, l’operazione non genera alcun versamento.
In quali settori si applica il reverse charge
Il reverse charge nasce negli scambi intracomunitari, per contrastare le cosiddette «frodi carosello», ma trova oggi numerosi ambiti di applicazione interni, individuati dai commi 5 e 6 dell’articolo 17 del DPR 633/1972. I principali sono:
- oro da investimento e materiale d’oro (comma 5);
- settore edile: prestazioni rese da subappaltatori nei confronti delle imprese di costruzione o ristrutturazione, oltre a servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi a edifici;
- cessioni di fabbricati per le quali il cedente abbia optato per l’imposizione IVA;
- telefoni cellulari, console da gioco, tablet, laptop, personal computer e relativi componenti e accessori;
- settore energetico: cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori, certificati verdi e affini.
A questi si aggiungono gli acquisti intracomunitari (articoli 46 e 47 del D.L. 331/1993) e gli acquisti da operatori di San Marino e Città del Vaticano, che il cessionario assolve tramite autofattura o integrazione ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del DPR 633/1972.
Novità dal 2025: reverse charge per trasporti e logistica
La principale novità riguarda il settore dei trasporti e della logistica. La Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, commi 57-63, della Legge n. 207/2024), poi integrata dal D.L. n. 84/2025, ha previsto l’estensione del reverse charge ai contratti di appalto, subappalto e affidamento caratterizzati da prevalente impiego di manodopera nei servizi di trasporto, movimentazione merci e logistica.
L’applicazione «a regime» è però subordinata all’autorizzazione dell’Unione Europea (articolo 395 della Direttiva IVA), non ancora rilasciata. Nell’attesa, dal 30 luglio 2025 è operativo un regime opzionale transitorio: committente e prestatore possono scegliere congiuntamente, con opzione vincolante per tre anni, che l’IVA sia versata dal committente in nome e per conto del prestatore. In questo caso il prestatore emette fattura con imponibile e imposta ma non incassa l’IVA, che viene versata dal committente con modello F24 (codice tributo 6045), senza possibilità di compensazione, entro il giorno 16 del mese successivo alla data della fattura. L’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate con il modello approvato dal provvedimento n. 309107 del 28 luglio 2025 e riguarda le attività del settore trasporto e magazzinaggio individuate dai codici ATECO (con esclusione del trasporto di persone).
Cosa indicare in fattura e fattura elettronica
Le fatture emesse senza addebito d’imposta, perché assoggettate a IVA dal cessionario o committente, devono recare la dicitura «inversione contabile» (reverse charge) con il riferimento normativo.
Con la fattura elettronica, l’operazione interna in reverse charge si indica con il codice natura N6 e relativi sottocodici (ad esempio N6.1 per i rottami, N6.3 per il subappalto in edilizia, N6.7 per le prestazioni edili). Il destinatario può effettuare l’integrazione predisponendo un documento con tipo TD16 da trasmettere al Sistema di Interscambio, utile anche ai fini della conservazione. L’avvento della fattura elettronica non ha modificato la disciplina sostanziale dell’inversione contabile.
Per gli acquisti dall’estero, dopo l’abolizione dell’esterometro i dati vanno trasmessi tramite SdI: si utilizzano i tipi documento TD17 (integrazione/autofattura per servizi dall’estero), TD18 (acquisti intracomunitari di beni) e TD19 (acquisti di beni da soggetto estero con beni già in Italia).
Le sanzioni sul reverse charge dopo la riforma
Il regime sanzionatorio è stato rivisto dal D.Lgs. n. 87/2024, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, all’articolo 6, commi 9-bis e seguenti, del D.Lgs. n. 471/1997. In sintesi:
- omessa applicazione del reverse charge su operazione imponibile con IVA detraibile: sanzione fissa da 500 a 10.000 euro (prima fino a 20.000), con responsabilità solidale del cedente/prestatore;
- operazione non risultante neppure dalla contabilità: sanzione proporzionale del 5% dell’imponibile, con minimo di 1.000 euro (prima dal 5% al 10%);
- errori nell’applicazione del regime (IVA addebitata invece del reverse charge, o viceversa, ex commi 9-bis.1 e 9-bis.2): sanzione fissa da 250 a 10.000 euro;
- mancata regolarizzazione in caso di fattura non ricevuta o irregolare: il cessionario deve regolarizzare entro 90 giorni (utilizzando il tipo documento TD29, in vigore dal 1° aprile 2025); in mancanza, la sanzione è pari al 70% dell’imposta non regolarizzata, con minimo di 250 euro (ridotta dal precedente 100% con la riforma).
In caso di errore è sempre possibile sanare la violazione tramite ravvedimento operoso, beneficiando di sanzioni ridotte se si interviene prima di un eventuale accertamento: il versamento delle sanzioni IVA da ravvedimento si effettua con modello F24 e codice tributo 8904 (oltre al codice 1991 per gli interessi).
Riepilogo degli obblighi relativi al reverse charge
In presenza di un’operazione in reverse charge il destinatario deve: integrare la fattura con l’indicazione dell’IVA, registrarla nel registro degli acquisti e in quello delle vendite, così da rendere l’operazione neutra ai fini IVA (ma non ai fini reddituali). L’integrazione o l’autofattura vanno effettuate con riferimento al momento di effettuazione dell’operazione.
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