IVA sulla parcella degli avvocati: è legittima? La risposta dell’Unione Europea

Simone Micocci

12 Settembre 2016 - 10:53

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Pagamento dell’IVA sulla parcella degli avvocati: è giusto o sbagliato? Arrivano i chiarimenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

IVA sulla parcella degli avvocati: è legittima? La risposta dell’Unione Europea

È giusto che si paghi l’IVA sulle prestazioni degli avvocati?

In questi giorni sta facendo molto discutere una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha stabilito che sulle prestazioni degli avvocati al di fuori del gratuito patrocinio, l’impostazione dell’IVA è legittima.

Secondo la Corte di Giustizia UE, quindi, è legittimo pagare l’IVA sulla parcella dell’avvocato, poiché non si tratta di una limitazione al diritto alla difesa giudiziale. L’Unione Europea ha respinto le richieste dell’ordini degli avvocati del Belgio che dopo la decisione del loro parlamento di introdurre l’articolo 60 sull’annullamento dell’esenzione dell’IVA hanno fatto ricorso alla Corte di Giustizia europea.

Questi hanno fatto appello all’articolo 371 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, per cui gli Stati membri che non prevedono il pagamento dell’IVA su alcune prestazioni (come quelle degli avvocati) possono continuare ad esentarle.

L’Unione Europea però ha respinto il ricorso, legittimando il pagamento dell’IVA. Ecco quali sono le motivazioni che ha portato la Corte di Giustizia a decidere in questo modo.

Leggi anche: Partite IVA, tutte le novità in arrivo nel 2017.

È giusto pagare l’IVA sulla prestazione degli avvocati? La sentenza della Corte di Giustizia

Con la legge del 30 luglio del 2013, il Belgio ha messo fine all’esenzione dell’IVA sulle prestazioni degli avvocati; gli unici servizi non inclusi nella legge sono quelli forniti nel gratuito patrocinio, quindi quelli resi a spese dello Stato a vantaggio di coloro che non possono permettersi un avvocato a causa di difficoltà economiche. L’aliquota prevista, è pari al 21%.

L’ordine degli avvocati belgi si sono subito opposti alla decisione del Consiglio dei Ministri, chiedendo alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di cancellare l’articolo 60. Nel dettaglio, questi si sono appellati all’art.371 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, secondo la quale i Paesi membri sono autorizzati ad esentare il pagamento dell’IVA su alcune particolari prestazioni.

Il giudice del rinvio in particolare ha chiesto alla Corte di Giustizia di verificare se ci sia una compatibilità tra l’articolo 60 e il “diritto a un ricorso effettivo” e al “principio della parità delle armi”, entrambi previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

La Corte di Giustizia però, come spiegato dalla sentenza n. C-543/14, ha spiegato che nell’articolo 60 non sussiste alcun elemento atto a inficiare la validità della Direttiva 2006/112, quindi la sospensione dell’esenzione dall’IVA per i servizi prestati dagli avvocati è legittima. La Corte ha ricordato che gli avvocati hanno diritto alla detrazione dell’IVA sottolineando inoltre che il pagamento dell’aliquota “non costituisce la frazione più significativa dei costi afferenti a un procedimento giudiziario”.

Non c’è alcuna limitazione quindi al “diritto al ricorso effettivo” poiché, come specificato dalla Corte, in un mercato libero dove la parcella non è prestabilita, l’avvocato nel fissare il proprio corrispettivo terrà conto delle condizioni economiche del suo cliente, proponendogli quindi dei costi meno cari rispetto a chi ha più possibilità.

Per questo motivo non esiste alcuna correlazione tra l’assoggettamento dell’IVA e l’aumento dei prezzi delle prestazioni degli avvocati. È per questo che qualsiasi Paese dell’UE può scegliere se far pagare l’IVA su determinate prestazioni oppure se continuare con l’esenzione.

IVA sulle prestazioni degli avvocati: cosa succede in Italia?

Quindi qualsiasi Governo di un Paese dell’UE può decidere se esentare le prestazioni fornite dagli avvocati dal pagamento dell’IVA. Tuttavia, non è il caso dell’Italia dove le parcelle dell’avvocato sono caricate da due voci consistenti.

Infatti, nel nostro Paese, c’è il 22% di IVA, e un 4% di Cassa di Previdenza. Questi costi aggiuntivi però gravano sul cliente finale, che quindi è il vero destinatario dell’imposizione fiscale. Inoltre, in Italia il cittadino non può detrarre le spese legali sostenute per far valere i propri diritti, ed è per questo che la parcella dell’avvocato risulta molto onerosa per le proprie tasche.

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