IVA Reverse Charge 2015: split payment, che cos’è e come funziona? Le istruzioni del MEF

Vittoria Patanè

13/01/2015

IVA Reverse Charge 2015: split payment, che cos’è e come funziona? Le istruzioni del MEF

Dal 1°gennaio 2015 sono entrate in vigore le nuove regole relative al reverse charge, vale a dire all’inversione contabile ai fini Iva. Tra le novità, spiccano l’estensione all’edilizia, all’energia e alla grande distribuzione, ma soprattutto l’introduzione dello split payment, la nuova modalità di pagamento dell’IVA relativa alle operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Split payment: che cos’è?
La Legge di Stabilità 2015 stabilisce che:

«per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze».

Split payment: le istruzione del Mef
Nella nota informativa pubblicata lo scorso 9 gennaio, il Ministero delle Finanze, chiarisce che il decreto di attuazione previsto dalla Legge di Stabilità 2015 è attualmente in fase di perfezionamento. A via XX Settembre insomma starebbero studiando le nuove disposizioni sullo split payment previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La legge prevede che le PA che abbiano acquistato beni e servizi, nel caso in cui non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’Imposta sul valore aggiunto, dovranno pagare direttamente all’Erario l’Iva addebitata dai fornitori.

Split payment: decorrenza
Il decreto di attuazione prevede che lo split payment si applichi alle operazioni fatturate a partire dal 1°gennaio 2015. Parlando dell’esigibilità dell’imposta, essa si verificherà successivamente alla stessa data e, per le operazione soggette a split payment, diverrà esigibile nel momento in cui verrà pagata la fattura, ossia su scelta della Pubblica Amministrazione che ha acquistato beni o servizi, al momento della ricezione della fattura.

Split payment: modalità di pagamento
Secondo le istruzioni del MEF la Pubblica Amministrazione potrà effettuare il pagamento dell’IVA in tre differenti modalità:

1) attraverso un distinto versamento dell’IVA dovuta per ogni fattura la cui imposta diviene esigibile;

2) in ciascun giorno del mese, con un distinto pagamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta diviene esigibile in tale giorno;

3) entro il giorno 16 di ogni mese, con un pagamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta diviene esigibile nel mese precedente.

Si prevede però che fino al 31 marzo 2015 e in attesa dell’aggiornamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle pubbliche amministrazioni interessate, le PA avranno la possibilità adi accantonare le somme che occorrono loro per il successivo pagamento dell’IVA , il quale dovrà essere effettuato entro il 16 aprile 2015.

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