IRAP 2015 studi professionali: i casi di assoggetabilità al tributo per i professionisti

Simone Casavecchia

7 Gennaio 2015 - 11:43

Recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione chiariscono i casi in cui i professionisti senza dipendenti sono tenuti al pagamento dell’IRAP 2015.

IRAP 2015 studi professionali: i casi di assoggetabilità al tributo per i professionisti

Lo scorso Dicembre con l’approvazione della Legge di Stabilità, è stato riconosciuto un credito di imposta del 10% dell’IRAP ai lavoratori autonomi e alle imprese individuali che, per il loro status fiscale, non godono delle agevolazioni previdenziali previste per le aziende che assumono lavoratori a tempo indeterminato con il nuovo contratto a tutele crescenti.

Al di là di questa misura, lo scorso 19 Dicembre sono state depositate numerose pronunce della Corte di Cassazione che hanno contribuito in modo determinante a far luce sui principali casi di applicazione dell’IRAP nei confronti dei professionisti che risulteranno più tutelati dal pagamento di questo tributo.
Nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha chiarito i casi in cui gli studi professionali sono tenuti al pagamento del tributo specificando le condizioni e le caratteristiche che li rendono assoggettabili alla tassa.

Il quadro normativo di riferimento
L’Imposta regionale sulle attività produttive è dovuta nel caso in cui si configuri una situazionie di autonoma organizzazione, ossia di coordinamento di quei fattori che possono incidere sui ricavi conseguiti. In base ai pronunciamenti precedenti della Corte di Cassazione (Sentenze 12108/2009 e 12111/2009) erano soggetti a IRAP quei professionisti (contribuenti) che:

  • sono inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
  • impiegano beni strumentali in misura eccedente al “minimo indispensabile”;
  • si avvalgono in modo non occasionale delle prestazioni di terzi soggetti;

Le novità per gli studi professionali
Anche se il Fisco ha da sempre adottato un’interpretazione rigida della norma, ritenendo obbligatorio il pagamento dell’IRAP anche nei casi in cui il professionista eserciti la propria attività in uno studio di determinate dimensioni, l’ordinanza 27008/2014 della Suprema Corte ha chiarito che non sono soggetti a IRAP quei medici, convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, che svolgano la propria attività in uno studio di 50 o più metri quadri dotato delle attrezzature necessarie per lo svolgimento della propria professione.

Esercizio in forma associata
In questo caso l’ordinanza 27005/2014 ha chiarito come il pagamento dell’IRAP sia obbligatorio nel solo caso in cui l’associazione e la collaborazione tra diversi professionisti dà luogo a una struttura vera e propria con una gestione unitaria delle entrate mentre il tributo non è dovuto nel caso in cui l’associazione abbia come unico fine quello di dividere le spese di interesse comune come quelle per i locali e le utenze.
L’ordinanza 27007/2014 ha, invece, specificato che l’esercizio in forma associata di una professione è da considerarsi una circostanza di per sé idonea a far presumere l’esistenza di un’organizzazione autonoma, anche in considerazione della “sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze”; in questo caso, tuttavia, il contribuente, può dimostrare che il reddito è ottenuto dalle sole prestazioni professionali dei singoli associati.

Lavoro prestato da terzi
L’ordinanza 27014/2014 la presenza di un lavoratore dipendente nello studio professionale possa determinare un caso di applicabilità dell’IRAP, solo se il lavoro subordinato di quel dipendente potenzia effettivamente l’attività produttiva, per questo (ordinanza 26991/2014) la presenza di un collaboratore che apra la porta o risponda al telefono mentre un medico visita il paziente o un avvocato riceve il cliente non può essere considerato un indicatore valido per far presumere l’esistenza dell’autonoma organizzazione.

Beni strumentali
In questo caso la circolare 45/2008 dell’Agenzia delle Entrate fa rientrare nei casi di assoggettabilità a IRAP tutte quelle attività professionali che abbiano effettuato un investimento di valore superiore ai 15mila euro per beni strumentali.
In questo caso, tuttavia la Corte di Cassazione (ordinanza 26982/2014) ha ribadito che i beni strumentali possono essere considerati un indicatore valido per l’assoggettamento a Irap nel solo caso in cui risultino eccedenti rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività. Tocca al giudice di merito stabilire quanto i beni strumentali sia rilevanti per lo svolgimento dell’attività professionale e, come nel caso precedente del lavoratore dipendente, quanto i beni strumentali contribuiscano a creare valore aggiunto per lo studio professionale e, quindi, se possano essere considerati determinanti al fine dell’assoggettamento all’IRAP.

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