L’assegno al nucleo familiare (ANF) è una prestazione INPS a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e assimilati. L’importo dell’assegno viene calcolato in base al reddito e al nucleo familiare. I nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2013 - 30 giugno 2014 sono stati comunicati dall’INPS tramite la circolare n. 84 del 23 maggio 2013.
A chi deve essere presentata la domanda?
La domanda per l’assegno al nucleo familiare (ANF) va presentata:
- al datore di lavoro, se il richiedente è un lavoratore dipendente, tramite il modello ANF/DIP. L’assegno viene corrisposto dal datore di lavoro anche nei casi in cui la domanda per l’assegno è stata inoltrata dopo al fine del rapporto, purchè nel termine di prescrizione pari a 5 anni;
- all’INPS, se il richiedente è un addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata o ha diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.
In questo caso il richiedente può servirsi dei seguenti canali:
- Web: tramite PIN si può accedere al servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito” sul sito INPS;
- Contact Center: 803164 gratuito da rete fissa o 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- Patronati.
Le novità 2013
La circolare n. 84 del 23 maggio 2013 ha reso noti i nuovi livelli reddituali per il periodo 2013 – 2014. Le novità scatteranno a partire dal 1 luglio e potete prenderne visione cliccando qui. Sulla circolare si legge come
“i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA