Imu 2023, sanzioni e ravvedimento operoso: come pagare in ritardo

Patrizia Del Pidio

8 Febbraio 2023 - 10:31

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Per chi paga in ritardo l’Imposta sugli immobili è possibile avere sanzioni ridotte con il ravvedimento operoso. Anche l’Imu 2023 lo prevede, per chi non ha ancora pagato il saldo di dicembre.

Imu 2023, sanzioni e ravvedimento operoso: come pagare in ritardo

Imu 2023: come pagare in ritardo? E’ ancora possibile sanare la scadenza del 16 dicembre 2022 vedendosi applicare sanzioni e interessi ridotti per l’Imu non versata. Ma per poter beneficiare di questa riduzione è necessario agire in fretta.

Basti pensare che in caso di omesso o tardivo versamento dell’Imu sono previste sanzioni pari al 30% dell’importo dovuto. A cui, poi, è necessario aggiungere gli interessi. Se si agisce in fretta con il ravvedimento operoso, invece, le sanzioni da pagare sono sensibilmente ridotte ma la somma dovuto aumenta all’aumentare dei giorni che separano il pagamento dalla scadenza originaria prevista per l’adempimento.

Il ravvedimento, infatti, può essere sprint o anche lungo e può essere utilizzato anche per sanare i tributi locali. Vediamo quindi, come utilizzarlo per pagare l’Imu in ritardo.

IMU 2023, sanzioni e ravvedimento operoso: come pagare in ritardo

È pari al 30% dell’importo dovuto la sanzione prevista in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’IMU.

Dopo la scadenza del saldo del 16 dicembre 2022, il ravvedimento è l’unica via per regolarizzare l’omesso versamento.

Per chi paga in ritardo è prevista la possibilità di beneficiare della riduzione della sanzione con ravvedimento operoso.

Il ravvedimento operoso per la sanzione IMU 2023 prevede le stesse regole di massima relative all’istituto del ravvedimento, disciplinato nello specifico dall’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

A fornire un’utile tabella è l’IFEL:

Ritardo versamento IMU 2021SanzioneRiduzioneSanzione Ridotta
Fino a 14 giorni 15% Riduzione della sanzione ad 1/15 per ciascun giorno e ulteriore riduzione al decimo 0,1% per ogni giorni fino al 14° giorno, per il quale si applica la misura dell’1,4%
Da 15 a 30 giorni 15% 1/10 1,50%
Da 31 a 90 giorni 15% 1/9 1,67%
Dal 91° giorno ed entro un anno dalla violazione 30% 1/8 3,75%
Entro 2 anni dalla violazione 30% 1/7 4,29%
Oltre 2 anni dalla violazione 30% 1/6 5%

Particolarmente conveniente è quindi regolarizzare il mancato pagamento entro i primi 90 giorni dalla scadenza. Nel caso della scadenza relativa al 16 dicembre 2022, c’è tempo per utilizzare questo tipo di ravvedimento ancora per poco tempo, ovvero entro il 16 marzo.

In tal caso, la sanzione è ridotta alla metà, e poi ulteriormente abbassata grazie alle disposizioni specifiche del ravvedimento operoso.

Ravvedimento operoso per le sanzioni IMU 2023: estesa la possibilità di mettersi in regola

Si applica anche retroattivamente la possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso ultrannuale sulle sanzioni relative all’omesso versamento IMU.

È stato il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 ad aver esteso le possibilità di pagamento ridotto della sanzione, al fine di stimolare l’adempimento spontaneo da parte del contribuente.

Chi non ha pagato i tributi locali entro il termine di scadenza ordinario può quindi mettersi in regola anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione IMU dell’anno di riferimento. E facendolo spontaneamente, senza un sollecito da parte dell’ente locale o dell’agente di riscossione, è possibile risparmiare.

Una possibilità che, considerando la natura della norma, si applica anche alle violazioni relative alla “vecchia” IMU e all’ormai abolita TASI.

Non cambiano le modalità di ravvedimento: bisognerà compilare il modello F24, indicando le seguenti informazioni:

Campo da compilare Descrizione
Codice ente/codice Comune Codice catastale Comune (per esempio: ROMA = H501)
ravv. casella da barrare in caso di modello F24 per ravvedimento operoso
imm. var. barrare se sono intervenute variazioni per uno o piu’ immobili che richiedono la presentazione della dichiarazione di variazione
acc. barrare la casella se il pagamento si riferisce all’acconto
saldo barrare la casella se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento e’ effettuato in un unica soluzione barrare entrambe le caselle
numero immobili indicare il numero di immobili per i quali si sta pagando la TASI
codice tributo codice tributo Imu o Tasi
rateazione/mese di rif. rata che si paga (due cifre) e numero di rate prescelto (due cifre), nell’esempio 0102
anno di riferimento periodo d’imposta per il quale viene effettuato il pagamento
importi a debito versati indicare il debito d’imposta
importi a credito compensati indicare l’eventuale credito utilizzabile in compensazione
TOTALE G sommatoria degli importi a debito sezione IMU e tributi locali
TOTALE H sommatoria degli importi a credito indicati nella sezione IMU e tributi locali
SALDO (G-H) indicare il saldo risultante da G - H
detrazione indicare l’eventuale detrazione spettante

Per la TASI bisognerà far riferimento ai vecchi codici tributo da inserire nel modello F24.

Per le sanzioni relative alla nuova IMU bisogna invece far riferimento ai codici tributo ridenominati dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 29 del 29 maggio 2020.

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