Il Decreto Semplificazioni Fiscali introduce nuove regole riguardo alla garanzia per i rimborsi iva: fino a 15.000 euro non sarà più necessario presentare alcuna garanzia.
Tra le nuove disposizioni del Decreto Legislativo 175/2014, riguardante le semplificazioni fiscali, una delle maggiori novità riguarda i rimborsi IVA e gli importi per i quali è obbligatorio presentare la garanzia. Nella fattispecie si tratta del credito che un professionista o, comunque, un titolare di partita IVA, può vantare in seguito al versamento dell’acconto IVA trimestrale all’Agenzia delle Entrate e per il quale può scegliere il rimborso oppure attendere il successivo versamento sul quale eviteranno di pagare quanto già versato in precedenza.
Per chi sceglie la strada del rimborso, il Decreto Semplificazioni Fiscali, eleva la soglia di importo per la quale è necessario presentare la garanzia a 15.000 euro. Non solo, mentre per importi inferiori non sarà più richiesta alcuna garanzia, per gli importi superiori la garanzia dovrà essere obbligatoriamente presentata solo da soggetti ritenuti "a rischio" dall’Agenzia delle Entrate; in caso contrario al posto della garanzia potrà essere presentata anche il solo visto di conformità sulla dichiarazione che attesta il credito.
La normativa precedente
Fino a Sabato 13 Dicembre, momento in cui è entrato a tutti gli effetti in vigore il Decreto Semplificazioni Fiscali, qualora venisse richiesto un rimborso sugli acconti IVA versati all’Agenzia delle Entrate, per importi superiori ai 5164,57 euro, oltre alla specifica richiesta, era necessario prestare una qualche forma di garanzia che tutelasse l’erario nel caso in cui il contribuente dovesse poi restituire (per i versamenti successivi) il rimborso ottenuto.
Tra le forme di garanzia prevista erano contemplati la cauzione sotto forma di titoli di Stato o, comunque di titoli garantiti dallo Stato al valore di borsa oppure la fideiussione, stipulata dal contribuente a beneficio dell’Erario (Agenzia delle Entrate) e rilasciata da un’azienda o istituto di credito che offra adeguate garanzie di solvibilità finanziaria secondo il giudizio dell’Amministrazione finanziaria o, ancora, attraverso una polizza fideiussoria, stipulata sempre dal contribuente a beneficio dell’erario, presso un’assicurazione.
Le disposizioni del Decreto Semplificazioni Fiscali
Secondo quanto previsto dall’art. 13 del Decreto Semplificazioni Fiscali la soglia per la quale è richiesta la presentazione di garanzia, ai fini dell’ottenimento del rimborso IVA è innalzata a 15000 euro. Se per i rimborsi di importi inferiori non è più richiesta alcuna forma di garanzia, per quelli di importo superiore si hanno le seguenti possibilità:
- è necessario presentare la garanzia, se il rimborso è richiesto da contribuenti che l’Erario considera "soggetti a rischio";
- nel caso in cui, invece, il rimborso sia richiesto da soggetti che il fisco considera ""non a rischio", il rimborso IVA può essere erogato o su presentazione della garanzia oppure presentando la dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso (dichiarazione annuale/istanza infrannuale), corredata dal visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo se previsto) e da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che per l’ultimo periodo di imposta, siano state rispettate le seguenti condizioni, rispetto alle risultanze contabili:
- che il patrimonio netto non sia diminuito di oltre il 40%;
- che la consistenza degli immobili non si sia ridotta di oltre il 40%, per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata;
- che l’attività stessa non sia cessata né si sia ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende;
- se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, che non risultino cedute, nell’anno precedente la richiesta di rimborso, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
- che siano stati regolarmente eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
La garanzia deve avere, di norma una durata pari a 3 anni, a partire dall’esecuzione del rimborso.
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