Garanzia Giovani 2016: l’INPS controlla eventuali irregolarità. Ecco chi rischia

Simone Micocci

04/04/2016

04/04/2016 - 11:15

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Bonus Garanzia Giovani 2016: sono cominciati i controlli a tappeto da parte dell’INPS in cui si verificherà la reale sussistenza dei requisiti necessari per la fruizione del bonus occupazionale. Ecco quali sono i soggetti a rischio.

Garanzia Giovani 2016: l’INPS controlla eventuali irregolarità. Ecco chi rischia

Bonus Garanzia Giovani 2016, ultime notizie: l’INPS è stato designato come l’organo che dovrà verificare la legittimità delle imprese che hanno fruito del bonus occupazionale.

Grazie all’introduzione di Garanzia Giovani sono sempre di più quelle imprese che scelgono di assumere dei giovani approfittando del bonus occupazionale. Infatti, con Garanzia Giovani sono previste delle diminuzioni del costo del lavoro per specifiche tipologie contrattuali.

Per poter usufruire del Bonus Garanzia Giovani 2016, è necessario che sussistano dei determinati requisiti e condizioni, e non tutti sono semplici da rispettare. Per questo motivo è possibile che alcune imprese pur di poter approfittare dei vantaggi di Garanzia Giovani scelgano di dichiarare il falso. Chi verifica, quindi, che un’azienda abbia i requisiti necessari per poter fruire del bonus occupazionale di Garanzia Giovani?

Come indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il Decreto Direttoriale n°425/2015, è l’INPS a dover controllare la presenza delle condizioni necessariare per la fruizione del bonus occupazionale. È per questo motivo, quindi, che l’INPS con la circolare n°59 del 1 aprile 2016 ha comunicato che sono in arrivo una raffica di controlli a tappeto in cui verrà verificato che quanto dichiarato dalle imprese che hanno fruito del Bonus Garanzia Giovani 2016 corrisponda al vero.

Garanzia Giovani 2016: come sono strutturati i controlli dell’INPS

Al momento ci sono già dei controlli automatizzati svolti da procedure informatiche atti a verificare la reale presenza delle condizioni necessarie per poter richiedere il Bonus Garanzia Giovani. A questi, a partire dal 1 aprile 2016, si sono affiancati nuovi controlli da parte dell’INPS così strutturati:

  • nella maggior parte dei casi i controlli consistono in verifiche automatizzate e di natura amministrativa (on desk). Ci saranno anche dei controlli ispettivi sul posto volti a verificare la legittimità ai fini della fruizione dell’incentivo;
  • i controlli verranno effettuati su un campione pari almeno al 5% dei lavoratori aggetto del beneficio;
  • i controlli si concluderanno entro e non oltre il 20 aprile 2016;
  • la valutazione rispetto alle modalità degli accertamenti di natura ispettiva spetta alle sedi territoriali dell’INPS sulla base delle indicazioni dettate dalla Direzione centrale vigilanza prevenzione e contrasto all’economia sommersa dell’Istituto;
  • una volta che le attività di controllo sono state concluse verrà stilata una check list, basata sulle risultanze emerse nel corso della verifica, in cui verrà indicato un esito regolare o irregolare.

Nel caso in cui un controllo si concluda con un esito negativo, il funzionario di Sede o l’ispettore di vigilanza contesteranno l’irregolarità riscontrata al datore di lavoro, a cui verrà intimato di sanare l’irregolarità entro i termini di legge.

In caso contrario le sanzioni potrebbero essere molto severe: infatti, si rischia la revoca del beneficio e la restituzione (con sanzioni e interessi) di quanto percepito illegalmente. Senza contare le conseguenze penali per aver dichiarato il falso, per cui si rischiano fino a 4 anni di carcere.

Garanzia Giovani 2016: cosa verificherà l’INPS?

L’INPS durante le attività di controllo andrà a verificare la reale presenza di requisiti e condizioni volti all’ottenimento del Bonus Garanzia Giovani 2016. Nella tabella seguente, presa dalla circolare INPS n°59 del 1 aprile 2016, vengono riassunti tutti i metodi di accertamento relativi ad ogni requisito:

Requisito e condizione Metodo di accertamento
a) Durata massima del beneficio (6 mesi per i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi / 12 mesi per tutte le altre tipologie contrattuali ammesse all’incentivo). Verifica dei dati contenuti nelle denunce contributive mensili (Uniemens) e trimestrali (DMAG) trasmesse.
b) Assenza di sospensioni di rapporti di lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale (art.31, c. 1, lett. c, l. 150/2015). Visura degli elenchi riportanti le aziende destinatarie di provvedimenti CIGS e CIGD, mediante accesso agli archivi informatizzati dell’INPS, con riscontro (positivo o negativo) dell’unità produttiva presso la quale sono occupati i lavoratori oggetto del beneficio contributivo.
c) Assenza di assetti proprietari coincidenti e/o di rapporti di collegamento e controllo tra il datore di lavoro richiedente il beneficio e il precedente datore di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, ha disposto il licenziamento del medesimo lavoratore (art. 31, c. 1, lett. d, d.lgs. 150/2015). Verifica dei dati residenti nell’applicativo “Infocamere” (archivio unico aziende iscritte presso le CCIAA).
d) Rispetto da parte del datore di lavoro degli obblighi di legge ed osservanza degli istituti economici e normativi dettati dai contratti collettivi di lavoro (art. 1, comma 1175, della legge 296/2006). Accertamento per eccezione. Rispetto della condizione dedotto in assenza di informazioni diverse provenienti dagli accertamenti ispettivi effettuati da INPS, INAIL, Direzioni territoriali del lavoro, Guardia di Finanza ed organi abilitati, ai sensi della legge 183/2010.
e) Osservanza da parte del datore di lavoro delle norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori (art. 1, c. 1175, l. 296/2006 – art. 8, comma 1, DM 30.01.2015). Accertamento per eccezione. Rispetto della condizione dedotto in assenza di informazioni diverse provenienti dagli accertamenti operati dall’INAIL e dai competenti uffici delle ASL.
f) Rispetto del diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore licenziato da un precedente impiego a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31, c. 1, lett. b, d.lgs. 150/2015). Accertamento per eccezione. Rispetto della condizione dedotto in assenza di segnalazioni da parte dei lavoratori ovvero di informazioni provenienti dalle Direzioni territoriali del lavoro.
g) Incremento netto del numero dei lavoratori occupati rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. L’incremento deve essere mantenuto (anche per un valore differenziale diverso dall’originario) per ogni mese di vigenza dei rapporti di lavoro incentivati. L’incremento e il suo mantenimento devono essere valutati in relazione all’intero assetto proprietario del datore di lavoro, configurabile anche in più aziende controllate o collegate. Valutazione da eseguire solo nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia dichiarato di voler fruire del bonus occupazionale oltre i limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato cosiddetti “de minimis”, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore. Nell’eventualità in cui la fruizione dell’incentivo è subordinata al rispetto dell’incremento occupazionale, la verifica deve essere effettuata sul numero di lavoratori occupati nel periodo di riferimento, desumibile dalle denunce contributive mensili (Uniemens) o trimestrali (DMAG) della singola azienda o del complesso di aziende riunite nel medesimo assetto proprietario. Il controllo è effettuato prioritariamente sulla posizione aziendale di riferimento per il lavoratore oggetto del beneficio e, in una fase successiva, sul complesso delle aziende unite nel medesimo assetto proprietario.
h) Corrispondenza tra il contenuto delle comunicazioni obbligatorie di assunzione inoltrate al Ministero del Lavoro e i dati registrati nelle denunce contributive mensili trasmesse all’INPS. Verifica della rispondenza dei dati relativi all’assunzione/proroga/trasformazione del rapporto comunicati con la denuncia contributiva (UniEmens o DMAG) con quelli risultanti dalle comunicazioni obbligatorie UNILAV/UNISOMM.
i) Coincidenza del datore di lavoro titolare della denuncia contributiva mensile con l’intestatario l’istanza di accesso alla fruizione del beneficio. Confronto tra modulo telematico GAGI e UniEmens/DMAG.
j) Coincidenza dei dati anagrafici del lavoratore oggetto del beneficio con quelli indicati nell’istanza. Confronto tra i dati registrati nella comunicazione obbligatoria (UniLav/UniSomm) e quelli presenti nel modulo telematico GAGI.
k) Accertamento della natura privata o privatistica del richiedente. Esclusione dei settori 2 – (Comuni, Province, Regioni ed Enti Pubblici in genere) e 3 – (Stato ed Amministrazioni statali).

Per tutte le altre informazioni relative ai controlli dell’INPS riguardanti le imprese che hanno approfittato del Bonus Garanzia Giovani 2016 vi rimandiamo alla circolare n°59 del 1 aprile 2016, che potete scaricare cliccando qui.

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