Fisco: perdonati gli «errori per modico valore». Ecco le soglie minime per non incorrere nelle sanzioni

Marta Panicucci

19 Luglio 2013 - 09:00

Fisco: perdonati gli «errori per modico valore». Ecco le soglie minime per non incorrere nelle sanzioni

Evitare contenziosi inutili e costose procedure di recupero crediti per minime somme; questo è l’obiettivo che sta alla base dell’azione dell’Agenzia delle Entrate. A breve infatti, l’ente dovrebbe diffondere una circolare per specificare le somme sotto le quali non si dovrebbe intraprendere azioni di recupero crediti nei confronti del contribuente. Probabilmente si tratterà di somme davvero irrisorie, sotto i 30 euro, la cui «evasione» è frutto di sviste fatte in buona fede piuttosto che per la voglia di evadere il fisco.

Il pacchetto di norme per la semplificazione del fisco, nella cui scia si inserisce anche la circolare di prossima emissione dall’amministrazione, salvaguarda anche le eventuali adesioni agli strumenti deflativi del contenzioso: ravvedimento, reclamo-mediazione, adesione agli accertamenti.

Semplificazione del Fisco

La nuova circolare risponderà all’esigenza e alla volontà manifestata dal direttore dell’agenzia delle entrate, Befera di semplificare l’azione del fisco evitando di intraprendere azioni anti-economiche per l’amministrazione finanziaria. Nel pacchetto di semplificazione già si parlava di «errore per modico valore»; ora sta al fisco specificare quale entità si intenda quando si parla di modico valore.

Oltre alla volontà di semplificare le azioni del fisco alla base della norma c’è anche un’ovvia necessità di legare le procedure dell’agenzia a delle ragioni di economicità delle procedure intraprese.

Errore per modico valore

Fino al primo luglio 2012 il limite massimo di errore e, se vogliamo chiamarla così, di evasione consentita era di 16,53 euro. In seguito dell’approvazione della legge numero 16 del 2012 tale paletto è stato innalzato fino alla somma di 30 euro. In pratica la norma prevede che:

non si procede ad accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, nel caso in cui l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l’importo di 30 euro

Irap, Iva, Ires e Irpef

Come anticipato, le norme attuali che probabilmente verranno ribadite nella prossima circolare dell’agenzia delle entrate, prevedono come limite massimo per l’abbandono dell’azione da parte del fisco a carico del contribuente la somma di 30 euro.

Per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta regionale per l’attività produttive i versamenti sono obbligatori a partire da somme di 11 euro; fino a tale somma, secondo le norme attualmente in vigore, non si versa, né rimborsa, né compensa. I minimi previsti per Iva e Irap si applicano anche per le imposte sostitutive del 5%, del 10% e del 20%.

La soglia minima di obbligo di versamento per Ires e Irpef è invece, di 12 euro. Questa soglia minima, vale sia che si tratti di versamento dovuto al fisco da parte del contribuente, sia che sia tratti di rimborso o compensazione.

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