L’aliquota ordinaria IVA da ieri è salita dal 21% al 22%. Oltre alle pesanti conseguenze sui consumi, la decisione del Governo potrebbe comportare problemi per operatori, commercianti e professionisti che di giorno in giorno emettono fatture e scontrini.
Per questo, ecco una guida sugli accorgimenti da prendere dopo l’intervento.
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate va incontro ai cittadini e in un comunicato diramato ieri, afferma che tutti coloro che, per motivi di ordine tecnico, non potranno rispettare l’aumento sin dalle prime ore, potranno comunque adeguarsi in seguito, senza incorrere in alcuna sanzione, così come stabilito dall’articolo 26, comma 1 del DPR n.633 del 1972.
Insomma, c’è tempo, purché si rispettino i termini indicati.
Per maggiori informazioni consigliamo di leggere il seguente articolo: “Aumento IVA: tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate”.
Quale aliquota applicare alle fatture?
Per quanto riguarda le fatture emesse da operatori economici, professionisti e commercianti, tra settembre e ottobre la situazione appare alquanto confusa.
Bisognerebbe infatti analizzare caso per caso e vedere cosa prevede la legge.
In generale possiamo affermare che per la cessione di beni immobili, conta il giorno della stipula dell’atto notarile: dopo il primo ottobre l’aliquota da applicare è quella al 22%. Se invece parliamo della stipula di un preliminare di vendita effettuata in passato, bisognerà applicare l’aliquota al 21%.
Per la cessione di beni mobili infine, saranno soggetti all’aliquota al 22% quei beni consegnati o spediti dopo il primo ottobre. Nel caso di acconti o fatture anticipate precedenti al 1° ottobre, si continuerà ad utilizzare l’IVA al 21%.
Fattura differita
La fattura differita si differenzia da quella immediata perché la sua emissione avviene in un momento diverso rispetto alla data di effettuazione della prestazione o dalla consegna della merce.
Nel seguente caso, per capire a quale aliquota fare riferimento (21% o 22%), bisognerà tenere in considerazione due elementi:
- la data in cui viene effettuata la cessione,
- la data in cui si certifica il momento in cui il bene viene consegnato o spedito.
Non conta invece la data di emissione della fattura.
Se per esempio quindi, un bene è stato consegnato/spedito nel mese di settembre, ma la fatturazione avviene in data odierna, 2 ottobre, l’aliquota da applicare sarà sempre quella al 21%.
Servizi
Parlando invece delle fatture derivanti dalla prestazione di servizi, la situazione appare un po’ più semplice. Queste ultime infatti si ritengono effettuate nel momento in cui si paga il corrispettivo. Se la fattura è stata pagata entro il 30 settembre, l’aliquota da applicare è quella al 21%.
Per le fatture pagate dal 1°ottobre 2013 invece, si utilizzerà l’aliquota al 22%.
© RIPRODUZIONE RISERVATA