Scatta oggi l’aumento dell’aliquota ordinaria IVA che passarà dal 21% al 22% incidendo fortemente su ogni fase della produzione, scambio di beni e servizi.
Il Governo ormai in crisi non è riuscito a fermare l’incremento sancito dall’articolo 40, comma 1-ter, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 e così da stamattina scattano i rincari.
Tra mille dubbi e incertezze operative l’Agenzia delle Entrate ha diramato ieri sera un comunicato volto a tranquillizzare i cittadini e a fornire alcuni chiarimenti in merito all’innalzamento dell’aliquota al 22%.
Tra le notizie più importanti risalta quella della mancanza di sanzioni in caso di errori iniziali. Chiunque sbaglierà i conti, per i primi tempi, può star tranquillo, avrà tutto il tempo di recuperare.
Ma vediamo cosa ci dice l’Agenzia delle Entrate.
Il comunicato
L’Agenzia delle Entrate comunica che da oggi 1°ottobre qualunque operatore economico dovrà applicare la nuova aliquota.
In questa fase di passaggio però, qualora essi non potessero rispettare l’aumento per ragioni di ordine tecnico quali aggiornamento software e misurazioni fiscali, avranno la possibilità di regolarizzare la loro posizione in seguito, attraverso la cosiddetta variazione d’aumento, stabilita dall’articolo 26, comma 1 del DPR n.633 del 1972.
In altre parole qualora non si riuscisse ad applicare l’aumento al 22% sin da oggi le fatture emesse in questo periodo e i relativi annotati potranno essere regolarizzati in seguito, entro i termini stabiliti dall’Agenzia delle Entrate.
Nessuna Sanzione
Si chiarisce inoltre che chi regolarizzerà successivamente fatture e annotati non andrà incontro a nessun tipo di sanzione, purché lo faccia entro i termini stabiliti dalla circolare n.45/E del 12 ottobre 2011.
La suddetta circolare indica che la regolarizzazione delle fatture emesse con la minore aliquota possa avvenire:
- per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza mensile, entro il termine stabilito per il versamento dell’acconto IVA (27 dicembre), relativamente alle fatture emesse entro il mese di novembre, ed entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo), per le fatture emesse nel mese di dicembre;
- per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale, sia per previsione di legge che per opzione, entro il termine stabilito per il versamento dell’acconto IVA (27 dicembre), relativamente alle fatture emesse entro il mese di settembre, ed entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo), per le fatture emesse nel quarto trimestre.
Di seguito la tabella riassuntiva dei termini previsti per la regolarizzazione dell’aliquota al 22%.
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