Estinzione del processo civile ed esecutivo: i casi e gli effetti

Isabella Policarpio

17 Aprile 2019 - 12:54

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Il processo si estingue quando le parti rinunciano agli atti in giudizio o non compaiono in udienza. Casi ed effetti dell’estinzione del processo civile ed esecutivo.

Estinzione del processo civile ed esecutivo: i casi e gli effetti

L’estinzione del processo è un evento che altera il normale svolgimento del giudizio, come anche la sospensione e l’interruzione.

Esso può riguardare il processo civile e quello esecutivo rivolto alla soddisfazione dei creditori, con i medesimi effetti: il processo si estingue, gli atti compiuti nel corso del giudizio perdono di efficacia e le prove acquisite diventano meri elementi di prova.

L’estinzione del processo avviene in 3 ipotesi: per rinuncia agli atti in giudizio, per inattività delle parti e per cessazione della materia del contendere.

Andiamo a spiegare nel dettaglio quali sono gli effetti, le conseguenze e le ipotesi in cui giudice di merito deve proclamare l’estinzione del processo.

Estinzione del processo: la rinuncia agli atti del giudizio

Una delle ipotesi di estinzione del processo si ha in caso di rinuncia agli atti del giudizio delle parti (ex articolo 306 del Codice di procedura civile).

Dunque, essendo il processo civile un atto ad impulso di parte, se le parti perdono interesse nei confronti della controversia il processo si estingue. Naturalmente la rinuncia deve essere accettata da entrambe le parti e non può essere soggetta a riserve o condizioni di qualsivoglia natura.

Le dichiarazioni di rinuncia agli atti e di accettazione devono essere fatte o dalle parti stesse oppure dai procuratori speciali, verbalmente nel corso dell’udienza o con atti sottoscritti e notificati dalle parti. Il giudice di merito accerta la regolarità delle dichiarazioni rese e dichiara il processo estinto.

Il rinunciante deve rimborsare le spe­se alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro.

Estinzione del processo per inattività delle parti

Altra causa di estinzione del processo è l’inattività delle parti, disciplinata dall’articolo 307 del Codice di procedura penale. Infatti, se le parti coinvolte non si costituiscono manifestano la rinuncia all’azione civile e, quindi, la volontà di estinguere il processo.

Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti si costituisce entro il termine stabilito, il processo deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di 3 mesi, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto o dalla data del provvedimento di cancellazione.

In caso contrario, il processo si estingue.

L’estinzione opera di diritto e viene dichiarata con ordinanza del giudice istruttore o con sentenza del collegio giudicante.

Estinzione del processo: quali effetti produce?

Dopo che il giudice ha dichiarato l’estinzione del processo per una delle cause di cui sopra, la pronuncia non estingue l’azione: questo significa che la parte può proporre nuovamente la medesima domanda, dando così inizio ad un nuovo processo.

L’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti nel corso del processo ma non anche le sentenze di merito pronunciate. Invece, le prove raccolte in giudizio perdono di efficacia ma possono essere valutate come argomenti di prova (quindi non come prove a tutti gli effetti) se viene instaurato un nuovo giudizio.

Estinzione del processo esecutivo: i casi e gli effetti

Il processo esecutivo (cioè quello rivolto a soddisfare gli interessi del creditore) si estingue nelle stesse ipotesi che abbiamo già analizzato: rinuncia agli atti in giudizio; inattività delle parti; mancata comparizione in udienza.

L’estinzione del processo esecutivo per rinuncia delle parti può avvenire prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione quando il rinunciate è il creditore pignorante; se, invece, sono i creditori a rinunciare agli atti, questa deve può avvenire solo dopo la vendita.

Se la rinuncia proviene solo da alcuni dei creditori, l’estinzione opera solo per questi, restando il processo in piedi per coloro che non hanno rinunciato.

Il processo esecutivo si estingue anche quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. L’estinzione è dichiarata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione, la quale è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dell’udienza. Contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione ovvero rigetta l’eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante o degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di 20 giorni dall’udienza o dalla comunicazione dell’ordinanza.

Invece, nel caso di mancata comparizione all’udienza di entrambe le parti, il giudice dell’esecuzione fissa un’udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti. Se nessuna delle parti si presenta nuovamente, il giudice dichiara con ordinanza che il processo esecutivo è estinto.

L’ordinanza che pronuncia l’estinzione del processo esecutivo dichiara anche la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Se l’estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; invece se avviene dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore.

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