Equitalia: la sanatoria vale anche per le multe stradali. Restano esclusi debiti Inps-Inail

Marta Panicucci

24 Gennaio 2014 - 10:19

Equitalia: la sanatoria vale anche per le multe stradali. Restano esclusi debiti Inps-Inail

I contribuenti hanno tempo fino al 28 febbraio per aderire alla sanatoria di Equitalia prevista dalla legge di stabilità 2014. In un primo momento si è diffusa la notizia che tra i debiti sanabili non rientrassero le multe stradali. Per fare chiarezza su questo e altri punti Equitalia ha diffuso una nota con tutte le informazioni utili e le istruzioni per aderire alla sanatoria.

Cerchiamo di fare chiarezza.

Di cosa si tratta

La legge di stabilità 2014 per andare incontro ai cittadini in difficoltà, oppressi dalle cartelle esattoriale di Equitalia ha introdotto una sanatoria. Si tratta della possibilità di pagare i propri debiti senza interessi di mora e interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

Tale adesione agevolata vale per i debiti affidati ad Equitalia fino il 31 ottobre 2013. Il contribuente non sarà avvertito della possibilità di aderire a tale sanatoria. Dovrà quindi verificare lui stesso la propria situazione fiscale per individuare i debiti che possono rientrare nella sanatoria. A questo fine è possibile recarsi agli sportelli di Equitalia ed avere il proprio estratto di ruolo e i chiarimenti necessari.

La scadenza per aderire alla sanatoria, versando in una soluzione unica la somma dovuta, è il 28 febbraio 2014.

Debiti interessati

L’operazione sanatoria, prevista dalla legge di stabilità 2014, non riguarda solo i tributi erariali ma anche tributi come il bollo dell’auto e le multe per la violazione del codice della strada. Restano esclusi, invece, i debiti Inps e Inail.

Tali chiarimenti sono stati diffusi da Equitalia in una nota nella quale si specifica che è possibile usufruire delle agevolazioni per cartelle e avvisi esecutivi i cui tributi riguardano i seguenti Enti:

  • Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli);
  • Uffici statali (Ministeri, Prefetture, Commissioni Tributarie ecc.);
  • Enti locali (Regioni, Province e Comuni).

Al contrario non è possibile usufruire delle agevolazioni per:

  • somme dovute per sentenze di condanna della Corte dei Conti;
  • somme dovute agli enti previdenziali (Inps, Inail);
  • tributi locali non riscossi da Equitalia;
  • richieste di pagamento di enti diversi da Agenzie fiscali, Uffici statali, Enti locali

La sanatoria

La sanatoria cerca di andare incontro ai cittadini sollevandoli dall’obbligo di pagare, oltre al proprio debito, gli interessi di mora. Per aderire alla sanatoria il contribuente deve pagare il proprio debito, in un’unica soluzione, entro il 28 febbraio.

Anche su questo tema è intervenuta Equitalia indicando in maniera specifica cosa il contribuente che aderisce alla sanatoria deve pagare e cosa no.

Cosa non si paga:

  • gli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti;
  • il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, riportato nell’estratto di ruolo e indicato nelle cartelle/avvisi emessi per conto dell’Agenzia delle entrate.

Cosa si paga:

  • il restante importo del debito (al netto degli interessi non dovuti);
  • l’aggio;
  • le spese di riscossione e quelle per eventuali procedure attivate.

Il pagamento

Il pagamento dell’importo dovuto deve essere effettuato, in un’unica soluzione, entro il 28 febbraio 2014. I contribuenti che pagano entro tale termine riceveranno, mediante posta ordinaria entro il 30 giugno 2014, una comunicazione di avvenuta estinzione del debito.

Per pagare il proprio debito il contribuente può recarsi:

  • in tutti gli sportelli di Equitalia;
  • negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando tassativamente nel campo “Eseguito da” la dicitura “Definizione Ruoli - L.S. 2014”. Per la corretta ricezione del pagamento, si consiglia di utilizzare un differente bollettino F35, completo di codice fiscale, per ciascuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata.

La definizione agevolata è valida anche in presenza di rateazioni, sospensioni giudiziali o situazioni debitorie complesse per le quali si consiglia di recarsi agli sportelli Equitalia che forniranno tutte le istruzioni necessarie.

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