Doppio lavoro autonomo con la stessa Partita Iva: come fare, regole e conseguenze

Simone Micocci

17/03/2022

17/03/2022 - 10:38

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Si possono svolgere due attività come lavoratore autonomo con la stessa Partita Iva? Sì, ecco come fare e le conseguenze sul piano contabile e contributivo.

Doppio lavoro autonomo con la stessa Partita Iva: come fare, regole e conseguenze

Svolgere due diversi lavori con la stessa Partita Iva non solo è possibile, ma è anche l’unico modo consentito dalla normativa: in tal caso, infatti, la procedura non prevede l’apertura di due Partite Iva quanto l’aggiunta di un codice Ateco a quella già in essere.

Un’operazione, quella dell’aggiunta del codice Ateco che è molto semplice da portare a termine, ma che comunque potrebbe richiede il supporto di un commercialista o di un consulente del lavoro. È importante però capire quasi solo i risvolti pratici nel caso in cui si voglia svolgere nello stesso momento due attività come lavoratore autonomo, specialmente sul piano fiscale oltre che, ovviamente, a quello pratico.

D’altronde, è vero che in Italia avere un secondo lavoro, di qualsiasi tipologia esso sia, è legale ma è pur vero che ci sono delle norme da rispettare. E bisogna anche guardare, nel caso dei professionisti, a eventuali limiti imposti dall’albo di riferimento, il quale potrebbe prevedere delle attività d’impresa vietate in quanto in contrasto con l’attività professionale svolta.

Vediamo, dunque, quali sono le regole nel caso del doppio lavoro autonomo e cosa fare con la Partita Iva già aperta.

Doppio lavoro autonomo con la stessa Partita Iva

La normativa, dunque, consente lo svolgimento di due attività come lavoratore autonomo semplicemente aggiungendo un altro codice Ateco a quello originario, ossia quella combinazione alfa numerica che va a identificare un’attività economica.

Qualsiasi libero professionista e artigiano che decide di svolgere una seconda attività professionale in aggiunta a quella iniziale può cominciare rivolgendosi al proprio commercialista e verificare se questa può rientrare in qualche modo nel codice Ateco già in essere oppure se bisogna aggiungerne un altro chiedendo la variazione all’Agenzia delle Entrate.

Essenziale, manco a dirlo, essere in possesso tanto dei requisiti tecnici che di quelli professionali per lo svolgimento della seconda attività professionale.

Aggiunta di un codice Ateco alla Partita Iva

Qualora ci fosse bisogno di aggiungere un ulteriore codice Ateco alla Partita Iva già aperta, così da poter svolgere regolarmente anche la seconda attività, bisognerà dunque rivolgersi al commercialista il quale provvederà all’invio del modello AA9 all’Agenzia delle Entrate così da comunicare la variazione.

A seconda della tipologia dell’attività svolta, inoltre, potrebbe essere necessaria una seconda iscrizione al registro delle imprese e - se richiesta - la Scia al Comune. Ma per gli aspetti procedurali è bene chiedere il supporto del commercialista il quale saprà darvi tutte le informazioni riguardanti gli adempimenti da seguire a seconda della tipologia dell’attività svolta.

Lato costi, per la sola aggiunta di un codice Ateco alla Partita Iva già esistente non ne sono previsti. Semmai bisognerà pagare per l’iscrizione - o la variazione - alla Camera di commercio, con una spesa che generalmente richiede il pagamento di 18,00 euro come diritti di segreteria e 17,50 euro per la marca da bollo.

Doppia attività con una Partita Iva: le conseguenze sulla contabilità

A questo punto bisogna capire cosa succede lato imposte. Come si considerano le due attività? In maniera separata o cumulativa? Su questo aspetto possiamo guardare a quanto stabilito dall’articolo 36 - comma I - del DPR 633/1972, dove si legge che generalmente coloro che esercitano una doppia attività si vedono applicare l’imposta in maniera unitaria e cumulativa. Per il calcolo delle imposte, dunque, bisognerà considerare il volume di affari complessivo.

Ci sono però delle eccezioni, ossia dei casi in cui le due attività svolte, anche se con la stessa Partita Iva, andranno trattate separatamente dal punto di vista contabile. Nel dettaglio, questo succede quando:

  • vi è contemporaneamente l’esercizio di attività d’impresa e di arti e professioni;
  • nel caso di svolgimento di un’attività agricola e di una non di tipo agricolo;
  • per chi lavora nello spettacolo e intrattenimento con regime forfetario;
  • nel caso di chi utilizza il commercio al minuto col cosiddetto metodo della “ventilazione”.

Inoltre, vi è la possibilità di decidere, qualora convenga farlo dal punto di vista fiscale, di separare volontariamente le due attività sul piano contabile. Si tratta comunque di una decisione che conviene prendere insieme al proprio commercialista, così da valutare la soluzione migliore. Anche perché la separazione richiede un maggior numero di adempimenti, come la necessità di avere due registri ordinari separati per ogni attività, con tutte le conseguenze del caso per quanto riguarda fatturazione e liquidazione dell’imposta.

Due attività di lavoro autonomo e regime forfettario

La domanda che si fanno alcuni lavoratori autonomi riguarda la possibilità di mantenere il regime forfettario anche in caso di svolgimento di una seconda attività professionale. Ebbene, non ci sono norme che lo vietano ma in ogni caso la somma di quanto percepito dalle due attività deve restare sotto la soglia massima prevista per poter restare nel regime forfettario.

È importante, dunque, restare entro i 65 mila euro lordi, pena il passaggio alla contabilità semplificata in caso di sforamento.

Due attività di lavoro autonomo e contributi previdenziali

L’ultimo aspetto da chiarire riguarda la contribuzione dovuta ai fini previdenziali. La domanda è: in caso di doppia attività è richiesta anche una doppia iscrizione previdenziale? Anche in questo caso c’è una regola generalmente applicata e delle eccezioni.

Nel dettaglio, così come nel caso dei lavoratori subordinati che svolgono anche un’attività come autonomi, non vi è l’obbligo d’iscriversi a due gestioni previdenziali, in quanto è sufficiente quella corrispondente all’attività prevalente.

L’eccezione è rappresentata da chi nel contempo svolge attività imprenditoriale con iscrizione alla Gestione Inps artigiani e commercianti e un’altra di tipo professionale senza specifica cassa: questo dovrà versare una doppia contribuzione, sia alla Gestione separata (con aliquota ridotta al 24%) che appunto a quella artigiani e commercianti.

Nel caso del libero professionista con cassa, invece, sarà al regolamento di quest’ultima che bisognerà guardare per capire come comportarsi nei confronti della contribuzione dovuta ai fini previdenziali.

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