Divorzio in Comune davanti al sindaco: come fare e quanto costa?

Isabella Policarpio

11/11/2019

11/11/2019 - 17:05

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Dopo l’introduzione del divorzio breve si può divorziare anche in Comune davanti al sindaco o ad un suo sostituto. Il costo è di soli 16 euro, ma esistono delle condizioni. Ecco quando è possibile e quando vietato.

Divorzio in Comune davanti al sindaco: come fare e quanto costa?

Divorziare in Comune direttamente davanti al sindaco è possibile a partire dal 2015, quando è entrato in vigore il decreto legge n. 132/2014 che ha introdotto il divorzio breve. Secondo la nuova disciplina se i coniugi vogliono sciogliere il matrimonio consensualmente hanno due vie:

Per divorziare in Comune non serve l’avvocato e non ci sono spese aggiuntive o imprevedibili oltre ai 16 euro pari ai diritti da versare all’ufficio di stato civile. Vediamo quando è possibile e come procedere.

Separazione e divorzio in Comune

I coniugi decisi a procedere alla separazione o al divorzio consensuale possono farlo anche nel Comune presso l’ufficio anagrafe davanti all’ufficiale di stato civile o, in mancanza, davanti al Sindaco.

I coniugi devono recarsi nel Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio e possono scegliere se avvalersi dell’assistenza facoltativa di un avvocato.

Separazione e divorzio in Comune possono esserci solo se l’accordo tra i coniugi non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

Secondo la circolare del Ministero dell’Interno del 28 novembre 2014 è da intendersi come “patrimoniale qualsiasi valutazione di natura economica o finanziaria nella redazione dell’atto di competenza dell’ufficiale dello stato civile”.

In aggiunta:

In assenza di specifiche indicazioni normative, va pertanto esclusa dall’accordo davanti all’ufficiale qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come - ad esempio - l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti.

Precisiamo che la procedura in Comune non è esperibile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. In questi casi è necessario ricorrere al giudice in via ordinaria.

Per sintetizzare, è possibile ricorrere al divorzio davanti al sindaco in due casi:

  • quando non sono presenti figli nati dall’unione i quali siano ancora minorenni, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o incapaci (non vengono vanno considerati i figli nati da eventuali precedenti relazioni);
  • quando l’accordo tra i coniugi non investe trasferimenti patrimoniali come, ad esempio, l’assegnazione della casa, arredi, l’autovettura, libretti di risparmio, ecc. Gli aspetti patrimoniali devono essere oggetto di un’autonoma scrittura privata firmata in separata sede.

Dunque quando ricorrono queste circostanze è possibile divorziare in 30 giorni con una spesa esigua, purché siano comunque trascorsi 6 mesi tra la separazione.

Quanto costa divorziare in Comune? Il Comune non può esigere oltre la misura dell’imposta fissa di bollo: 16 euro ai cui va aggiunto l’onorario dell’avvocato se i coniugi scelgono di essere assistiti durante l’espletamento della procedura per una maggiore sicurezza personale.

Per ulteriori dettagli vi invitiamo a consultare:

Separazione e divorzio con negoziazione assistita

Il divorzio con negoziazione assistita (art. 6 del DL) prevede che i coniugi raggiungano un accordo consensuale con i propri avvocati, uno per parte.

Se non ci sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, l’accordo consensuale viene trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente che, se non individua irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per tutti gli adempimenti.

Nel caso in cui invece ci fossero figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, l’accordo deve essere trasmesso entro 10 giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, che lo autorizza, qualora lo ritenga in linea con l’interesse dei figli.

Viceversa, se l’accordo non è rispondente all’interesse dei figli, entro 5 giorni il procuratore lo trasmette al presidente del tribunale, che entro i successivi 30 giorni chiede la comparizione delle parti.

Entro 10 giorni gli avvocati dovranno poi trasmettere all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, la copia, autenticata, dell’accordo con il nullaosta, pena la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000 per ritardo.

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