Dis-Coll 2015: come presentare domanda? Le istruzioni dell’INPS per co.co.co. e co.co.pro.

Vittoria Patanè

29/04/2015

Dis-Coll 2015: arrivata finalmente la circolare. Ecco come e dove inviare domanda. Le istruzioni dell’INPS e i chiarimenti sul termine dei 68 giorni

Dis-Coll 2015: come presentare domanda? Le istruzioni dell’INPS per co.co.co. e co.co.pro.

Sono finalmente arrivate le istruzioni dell’INPS sulla Dis-Coll 2015, il nuovo ammortizzatore sociale che partirà il prossimo 1°maggio in via sperimentale e sarà destinato ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione a decorrere dal 1°gennaio 2015.

Vi avevamo già parlato dei requisiti richiesti, dell’importo, della durata e di tutte le caratteristiche di questa nuova indennità (per saperne di più consultare il seguente articolo: Dis-Coll 2015 per i co.co.co: beneficiari, esclusi, requisiti, importo, calcolo, decadenza. La guida alla nuova indennità di disoccupazione). In questa sede invece, data l’imminente entrata in vigore della disciplina, vi parleremo delle modalità e delle tempistiche relative alla presentazione della domanda per accedere alla Dis-Coll 2015.

Nella circolare n.83 del 27 aprile 2015, l’INPS fornisce infatti le istruzioni operative. Ecco tutte le informazioni necessarie.

Dis - Coll 2015: come presentare domanda?
Per accedere all’indennità di disoccupazione Dis-Coll, i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto a progetto, che si trovino in stato di disoccupazione, dovranno presentare apposita domanda all’INPS.

La richiesta deve essere inviata esclusivamente in via telematica entro il termine
di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione, pena la decadenza.

L’INPS sottolinea che la Dis Coll spetterà a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro nel caso in cui la domanda venga presentata entro l’ottavo giorno o, se la domanda viene presentata successivamente a tale data, la prestazione spetterà dal primo giorno successivo alla quello di presentazione della domanda.

Domanda Dis-Coll e maternità
Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti durante il rapporto di collaborazione successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda comincia dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati. Se invece l’evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti si verifica entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

L’Istituto fornisce anche degli esempi in merito alla tutela della maternità: nel caso in cui la data di cessazione del rapporto di collaborazione sia il 31/05/2015 e l’inizio della maternità si verifichi tra 1/07/2015 (inizio del periodo) e l’ 01/12/2015 (fine del periodo) in questo lasso di tempo il termine di presentazione della domanda rimane sospeso. Dal 2 dicembre il termine riprende a decorrere, per la parte residua, e scade l’8 gennaio 2016.

In ultimo l’Istituto precisa che:

Nei casi di evento di maternità o di degenza ospedaliera di cui sopra l’indennità DIS-COLL decorre - se la domanda è stata presentata durante il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati - dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera. Qualora la domanda sia stata presentata successivamente alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque nei termini di legge, l’indennità DIS-COLL decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

Domanda Dis-Coll e malattia
Gli eventi di malattia insorti durante il rapporto di collaborazione e proseguiti oltre la cessazione del rapporto di lavoro, nonché quelli insorti dopo la cessazione del del suddetto rapporto non concorrono a determinare né slittamento né sospensione del termine di presentazione della domanda di indennità DIS-COLL e non incidono sulla decorrenza della indennità DIS-COLL.

Domanda Dis-Coll: come e dove inviarla
Data l’immediata entrata in vigore della disciplina, prevista per il 1°maggio 2015, allo scopo di permettere ai lavoratori disoccupati di inviare la domanda, fino al prossimo
11 maggio, giorno entro il quale verranno resi disponibili i servizi di presentazione telematica, la richiesta di Dis-Coll DIS–COLL sarà accettata, sia proveniente da parte del cittadino che da parte degli Enti di Patronato, anche in forma cartacea mediante l’apposito modulo disponibile sul sito dell’INPS. Il percorso da seguire per ottenere il modulo sarà il seguente:
www.inps.it. - Sezione “Moduli” - sezione “Prestazioni a sostegno del reddito”.

La domanda potrà essere inviata anche tramite PEC e indirizzata alla Struttura INPS territoriale competente il cui indirizzo è reperibile sul predetto sito INPS alla Sezione “ Le sedi INPS” – Ricerca Testuale – Nome Sede Inps o Comune di Residenza”.

Ricordiamo dunque che fino all’11 maggio 2015 non sarà possibile presentare domanda attraverso il canale Contact Center che verrà avviato solo a decorrere da questa data.

Dis-Coll 2015 e il termine dei 68 giorni
Esclusivamente al fine di gestire adeguatamente le cessazioni del rapporto di collaborazione intercorse tra la data del 1° gennaio 2015 e la data di pubblicazione della circolare (27 aprile 2015), il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare. In questi casi la prestazione viene corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dal lavoro.

L’INPS sottolinea infine che:

I collaboratori rientranti nel campo di applicazione della legge n. 92 del 2012 accedono fino al 31 dicembre 2015 esclusivamente alla indennità DIS-COLL in presenza di tutti i requisiti richiesti per detta indennità dal d.lgs. n. 22 del 2015. Pertanto le eventuali domande di detti soggetti - intese ad ottenere l’indennità Una Tantum CoCoPro 2014 - presentate tra il 1° gennaio 2015 e la data di pubblicazione della presente circolare per le quali la cessazione del lavoro si sia verificata nel 2015 saranno gestite come domande di DIS COLL.

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