Diritto camerale 2016: scadenza, importi, calcolo e versamento. La guida completa

Rosaria Vincelli

6 Giugno 2016 - 07:45

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Pagamento scadenza diritto camerale 2016 al prossimo 16 giugno: ecco tutte le istruzioni su calcolo e versamento.

Diritto camerale 2016: scadenza, importi, calcolo e versamento. La guida completa

Il diritto camerale 2016 è in scadenza il prossimo 16 giugno 2016. Il diritto camerale è un tributo dovuto da tutte le imprese che al 1° gennaio di ogni anno risultano iscritte o annotate al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.
Il diritto camerale 2016 è stato fortemente ridotto negli importi da pagare grazie all’articolo 28 della Legge 114/2014 (Legge che ha convertito il c.d. “decreto semplificazioni” del 2014).

Ecco la guida completa al versamento del diritto camerale 2016 in scadenza il prossimo 16 giugno 2016.

Diritto camerale 2016: sconto del 40% sugli importi

Il diritto camerale annuale consiste in un tributo che annualmente le imprese devono versare poiché iscritte al Registro delle Imprese o annotate al REA.
Il Decreto n. 90/2014 (Riforma PA) ha ridotto la tariffa annuale del 40%.

Il Governo Renzi, con il DL n.90/2014 convertito nella Legge numero 114/2014, ha provveduto ad apportare delle progressive riduzioni sull’importo annuale previsto dall’art. 18 della L. n. 580 del 1993 ovvero:

  • 40% per l’anno 2016;
  • 50% a partire dal 2017.

Con la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2015 sono stati definiti gli importi per l’anno 2016:

  • imprese individuali (piccoli imprenditori): 52,80 € e 10,56 euro importo unità locale;
  • società semplici iscritte con la qualifica di impresa agricola 60,00 € - Unità locale 12,00 €;
  • società semplici non agricole o inattive 120,00 euro - 24,00 euro;
  • società tra professionisti 120,00 € e 24,00 €;
  • unità locali o sedi secondarie di imprese estere: 66,00 €;
  • soggetti iscritti solo al Repertorio economico amministrativo - REA versano solo per la sede: 18,00 €.

Per i soggetti non elencati precedentemente l’importo, che deve essere calcolato utilizzando come base imponibile il fatturato dell’impresa, parte da 130 euro per le imprese inserite nella prima fascia.

Diritto camerale 2016: come e quando pagare

Il diritto camerale si paga telematicamente tramite modello F24, indicando come denominazione della sezione la nuova dicitura sezione “Imu e altri tributi locali” e gli altri dati richiesti:

  • codice tributo 3850
  • anno di riferimento;
  • codice dell’ente al quale viene versato il tributo ovvero la sigla automobilistica della camera di commercio destinataria del versamento;
  • codice fiscale (non la partita Iva);
  • i dati anagrafici;
  • il domicilio fiscale dell’impresa.

Le imprese individuali, le società di persone e tutti gli altri soggetti giuridici che sono tenute all’approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, devono versare il tributo entro il 16 giugno di ogni anno, periodo nel quale è previsto anche il pagamento del primo acconto e del saldo delle imposte sui redditi.

Le imprese di nuova iscrizione possono optare per il pagamento del diritto annuale al momento dell’iscrizione oppure, tramite modello di pagamento F24, entro 30 giorni dalla stessa.

Le nuove imprese individuali che si iscrivono al Registro delle Imprese o vengono annotate al REA nel corso dell’anno 2016 sono tenute al versamento entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione ed annotazione o mediante modello F24 oppure direttamente allo sportello camerale.

Le altre imprese, invece, seguendo le stesse modalità delle imprese individuali, devono effettuare il pagamento di 130 euro corrispondente all’importo relativo alla prima fascia di fatturato.

Diritto camerale 2016: soggetti tenuti al versamento

Sono tenuti ad effettuare il versamento, se iscritti al Registro delle Imprese o annotati al REA alla data del primo gennaio dell’anno di riferimento o nel corso dell’anno di riferimento, i seguenti soggetti:

  • le imprese individuali;
  • le società di persone e di capitali;
  • i consorzi;
  • gli imprenditori agricoli ed i coltivatori diretti;
  • le unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero;
  • i soggetti iscritti al R.E.A.

Invece, risultano esclusi dall’obbligo di versamento:

  • le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o liquidazione coatta amministrativa o soggette ad altre procedure concorsuali;
  • le imprese individuali che hanno presentato domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo alla cessazione dell’attività;
  • le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro la fine dell’anno precedente ed hanno presentato domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro la data del 30 gennaio dell’anno dell’anno successivo all’approvazione del bilancio;
  • le società cooperative per le quali sia stato disposto lo scioglimento d’ufficio entro la fine dell’anno precedente.

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