Detrazioni IRPEF Inps: quali sono le ultime novità per i residenti all’estero?

Chiara Troncarelli

23 Giugno 2016 - 12:46

Detrazioni IRPEF e residenti all’estero: ecco le ultime novità dell’Inps sull’applicazione delle detrazioni fiscali per coloro che sono residenti all’estero.

Detrazioni IRPEF Inps: quali sono le ultime novità per i residenti all’estero?

Detrazioni IRPEF e soggetti residenti all’estero: dall’Inps arrivano chiarimenti sulle detrazioni IRPEF e sul ricalcolo della tassazione in caso di mancata attestazione dei requisti richiesti.

In conformità con le ultime novità fiscali recentemente introdotte che incidono anche sulle pensioni erogate a non residenti l’Inps con il messaggio n.2757 del 21 giugno 2016 fornisce alcuni chiarimenti sulle modalità di riconoscimento e di applicazione delle detrazioni per produzione del reddito e per carichi di famiglia nei confronti di soggetti residenti all’estero.

In forza della normativa fiscale, i soggetti residenti all’estero sono tenuti ad inviare una certificazione sostituiva di atto notorio che attesti il possesso dei requisiti richiesti ai fini della detrazione IRPEF.

Senza tali informazioni infatti l’Inps effettua il ricalcolo della tassazione con il relativo conguaglio.

Per approfondimenti: IRPEF: calcolo, scaglioni, aliquote e chi deve pagarla

Dichiarazioni IRPEF: attestazione online per i soggetti residenti all’estero

Le modalità di calcolo ed applicazione delle detrazioni IRPEF in favore dei soggetti residenti all’estero sono infatti state aggiornate.

Per questo motivo l’Inps infatti ha messo a disposizione un apposito servizio online accessibile sul sito internet www.inps.it per acquisire e registrare l’attestazione necessaria al riconoscimento delle detrazioni IRPEF.

Il servizio è accessibile dai cittadini dotati di PIN e dagli Istituti di Patronato e consente di trasmettere all’Inps l’attestazione delle condizioni di spettanza per fruire delle detrazioni IRPEF previste dalla legge.

Ricordiamo che i requisiti che devono attestare i soggetti residenti all’estero ai fini del riconoscimento da parte del sostituto d’imposta delle detrazioni IRPEF sono:

  • lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale;
  • aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito nel periodo d’imposta al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;
  • l’esclusione di benefici fiscali nel Paese di residenza e in altro Paese assimilabili a quelli richiesti in Italia;
  • l’indicazione dei dati anagrafici ed il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione indicando il mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e quello in cui sono cessate;
  • l’indicazione del familiare per il quale si chiede la detrazione che deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro riferito all’intero periodo d’imposta, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza.

Il possesso di tali requisiti deve essere fornito daI richiedente mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

L’Inps poi ricorda che poichè l’Agenzia delle Entrate può chiedere di fornire la documentazione che attesti il possesso dei requisiti suddetti.

Per questo il richiedente è tenuto a conservare:

  • copia della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per cui è stata chiesta l’agevolazione in Italia presentata nello Stato di residenza o negli Stati di produzione del reddito;
  • certificazione del reddito prodotto e dei benefici fiscali fruiti del datore di lavoro estero/sostituto d’imposta;
  • copia del bilancio relativo all’eventuale attività d’impresa svolta all’estero.

Dichiarazioni IRPEF e soggetti non residenti: periodo d’imposta 2016

Come già detto, coloro che sono residenti all’estero sono tenuti ad inviare una certificazione sostituiva di atto notorio che attesti il possesso dei requisiti richiesti ai fini della detrazione IRPEF.

Per il periodo d’imposta 2016 il servizio online messo a disposizione dall’Inps potrà essere utilizzato da tutti i pensionati all’estero che:

  • residenti in Paesi che abbiano garantito un adeguato scambio di informazioni;
  • sono in possesso dei requisiti per poter fruire delle detrazioni IRPEF.

L’Inps infatti ha ricalcolato la tassazione applicata per l’anno 2015 e ha attivato il recupero delle detrazioni fruite nel 2015 nei confronti dei pensionati:

  • residenti in Paesi diversi da quelli membri della UE e SEE che non assicurino un adeguato scambio di informazioni;
  • che non hanno fatto pervenire entro il 31 dicembre 2015 la dichiarazione di sussistenza delle condizioni di spettanza delle detrazioni per carichi familiari.

I pensionati che hanno diritto alle detrazioni ma non hanno fatto pervenire la dichiarazione, possono richiederne l’attribuzione successivamente quando cioè presenteranno la dichiarazione dei redditi tramite modello UNICO PF 2016.

Precisa l’Inps che a partire dalla mensilità di luglio 2016 a coloro che non hanno inviato la dichiarazione saranno azzerate le detrazioni attualmente applicate sulle pensioni.

Il recupero delle detrazioni già concesse avverrà con la rata di ottobre 2016 per le mensilità da gennaio a giugno 2016 nei confronti dei pensionati che non invieranno la dichiarazione di spettanza per consentire all’Inps di ricalcolare la suddetta mensilità.

Le dichiarazioni successive al blocco delle detrazioni pervenute all’Inps consentiranno infatti di riattivare le detrazioni purchè vi siano le condizioni richieste.

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