Decreto ingiuntivo senza giudice: come funziona

Isabella Policarpio

20/03/2019

17/07/2019 - 15:25

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Proposto in Senato un ddl che modifica il decreto ingiuntivo. Si prevede una drastica riduzione del ruolo del giudice e l’ampliamento di quello dell’avvocato. I dettagli.

Decreto ingiuntivo senza giudice: come funziona

Decreto ingiuntivo senza giudice con l’ampliamento del ruolo dell’avvocato. Questo è il contenuto del ddl n. 755 (in allegato) che modifica il procedimento monitorio riducendo il ruolo del giudice ed aumentando quello del difensore.

Il testo della proposta è stato esaminato in Commissione Giustizia del Senato in data 14 marzo 2019 con la presenza del Consiglio Nazionale Forense e dell’OCF che hanno proposto degli emendamenti da presentare con il ddl.

La nuova procedura prevede che la verifica dei presupposti per l’emanazione del decreto ingiuntivo venga effettuata dall’avvocato e non più dal giudice e lo spostamento del contraddittorio alla fase dell’opposizione.

Decreto ingiuntivo senza giudice: la proposta

Per migliorare e velocizzare il decreto ingiuntivo, i senatori Ostellari, Romeo, Pillon, Candura e Pellegrini hanno proposto un ddl che modifica la disciplina del procedimento monitorio ed esecutivo. Il testo (allegato) prevede importanti novità:

  • l’introduzione dell’articolo 656-ter c.p.c. che affida all’avvocato, a pena di responsabilità civile e disciplinare, l’onere di verificare i requisiti di cui all’articolo 656-bis c.p.c. per l’emanazione dell’atto di ingiunzione. Nel caso in cui l’avvocato ometta con dolo o colpa grave la puntuale verifica della sussistenza di tali requisiti, ne risponderà disciplinarmente e dovrà rimborsare le spese giudiziarie sostenute e i danni subiti dal soggetto erroneamente ingiunto.
  • l’atto di ingiunzione è notificato a mezzo PEC (posta elettronica certificata) o attraverso la notifica a mezzo posta;
  • l’introduzione dell’articolo 656-quater c.p.c. che disciplina l’opposizione giudiziale; questa si propone davanti all’ufficio giudiziario competente per valore con ricorso notificato all’avvocato che ha emesso l’ingiunzione di pagamento. Si applica per quanto compatibile la disciplina prevista dagli articoli 645 (Opposizione) e 647 (Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente) c.p.c.;
  • l’introduzione dell’articolo 656-quinquies c.p.c. con cui il giudice istruttore, qualora l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, la deve rigettare con decreto motivato in prima udienza, senza svolgimento di alcuna istruttoria, concedendo, con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria dell’atto di ingiunzione. Il giudice, inoltre, ha l’obbligo di motivare la mancata condanna della parte soccombente ai sensi dell’articolo 96 del codice di rito. Si applicano per quanto compatibili gli articoli 648 (Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione), 650 (Opposizione tardiva), 652 (Conciliazione), 653 (Rigetto o accoglimento parziale dell’opposizione) e 654 (Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione) c.p.c.

Inoltre, l’articolo 2 del disegno di legge prevede la possibilità di autorizzare il difensore a consultare le banche dati delle pubbliche amministrazioni per ricercare ante causam, con modalità telematiche, i beni da pignorare, senza passare per il giudice che autorizza l’ufficiale giudiziario. Più nel dettaglio la disposizione introduce nel codice di procedura civile il nuovo articolo 492-ter, rubricato "Ricerca preventiva con modalità telematiche dei beni da pignorare (ante causam)". L’articolo prevede che su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria e il numero di fax del difensore nonché dell’indirizzo di posta elettronica certificata. L’istanza può essere proposta preventivamente e prima dell’avvio di ogni azione giudiziaria volta al recupero del credito.

L’articolo 3 del disegno di legge, infine, modifica l’articolo 653 c.p.c. che disciplina i casi di rigetto o accoglimento parziale dell’opposizione, prevedendo che il giudice debba motivare la mancata condanna della parte soccombente ex art. 96 c.p.c.

Gli emendamenti proposti dal Consiglio Nazionale Forense

Come anticipato, il CNF ha preso parte alle audizioni in Senato sul ddl che modifica il decreto ingiuntivo e, per tutelare la posizione degli avvocati, in questa sede ha proposto l’introduzione di alcuni emendamenti. Le proposte mirano a:

  • ampliare fino a 40 giorni il termine concesso al debitore per proporre opposizione;
  • conferire il potere al giudice quando l’opposizione al decreto ingiuntivo non si fonda su una prova scritta;
  • eliminare l’articolo 656 ter nella parte in cui dice che l’avvocato risponde dinanzi all’ordine professionale se omette di verificare i requisiti del decreto ingiuntivo con dolo o colpa grave e che è tenuto a rimborsare le spese.
Ddl n. 755
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